[LEGGE I 12/11] Comando Militare e Nomine dei Vertici

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[LEGGE I 12/11] Comando Militare e Nomine dei Vertici

Messaggioda superpimpo » 06/12/2011, 23:58

Legge approvata dopo votazione di 24h con 6 voti favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto.

Comando Militare e Nomine dei Vertici ha scritto:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMANDO MILITARE E DELLE NOMINE DEI VERTICI MILITARI



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana è il comandante in capo
di tutte le forze armate eitaliane pubbliche e riconosciute dallo stato.

2. Il Presidente della Repubblica eitaliana delina la politica militare
della nazione, impartisce ordini a tutte le forze armate pubbliche della nazione
e a lui spetta ogni decisione in questo campo.

3. Ai fini della presente legge, si intende per
forze armate eitaliane pubbliche quelle che ricevono finanziamenti pubblici,
e riconosciute quelle private che il Governo dichiara come tali e che combattono per
la nostra nazione; Esse devono attenersi agli ordini loro emanati.

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana nel prendere le decisioni
in ambito militare è coadiuvato dal Vice Presidente, dal Ministro della Difesa e consigliato dal
Capo di Stato Maggiore da lui nominati.

2. A tale proposito è istituito il Consiglio supremo di Difesa;
Ad esso spetta il compito di esaminare i problemi generali politici e tecnici
attinenti alla difesa nazionale e il coordinamento delle attività che comunque lo riguardano;
Ricordando che la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica eitaliana.

3. Il Presidente provvede alla costituzione del canale chat del Consiglio supremo di difesa;
l'accesso è riservato ai seguenti membri:
⁃ Il Presidente della Repubblica eItaliana con SOP;
⁃ Il Vicepresidente con AOP;
⁃ Il Ministro della Difesa con AOP;
⁃ Il Capo di Stato Maggiore con halfop;
⁃ Il vice Ministro della Difesa con AOP;
⁃ Il vice Capo di Stato Maggiore con halfop;
⁃ Ulteriori membri del Governo o dell'esercito se invitati dal Presidente
hanno accesso senza privilegi.


Art. 3.

1. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica eitaliana
fosse momentaneamente assente,
il comando militare è preso dal Vice Presidente.

2. Nel caso in cui anche quest'ultimo fosse momentaneamente assente
il comando militare è preso dal Ministro della Difesa.

3. Gli ambiti militari sono così ripartiti:
- Il MoD può rappresentare il Governo
e lo Stato nelle riunioni
internazionali in materia militare, qualora ad esse
non possa presenziare il Presidente e il Vice Presidente,
nonché prendere decisioni
sulla politica militare secondo quanto al comma precedente.
- Il CdSM(aiutato dall'HQ) invece si occupa
del solo coordinamento
dell'azione sul campo militare, guidando
materialmente i soldati dell'EI in battaglia.

4. Il CdSM ha pertanto il ruolo di semplice consigliere militare del Presidente,
e ad esso non è consentito prendere decisioni in materia di comando militare della nazione.
Deve attenersi alle direttive e agli ordini militari del Governo, ma solamente a lui spetta
l'organizzazione interna dell'esercito

Art. 4.

1. Secondo quanto prevede l'art. 4 della costituzione
il Capo di Stato Maggiore è al comando dell'Esercito eItaliano,
ma non ha facoltà di delineare la politica nazionale militare.

2. Al fine di garantire un efficiente comando militare,
e un efficiente organizzazione strutturale riguardante l'esercito
eItaliano il Capo di Stato Maggiore deve essere scelto
tra i membri dell'esercito eItaliano.

Art. 5.

1. È così delineata la linea gerarchica del comando
militare del paese:

Presidente della Repubblica eitaliana
|
Vice Presidente
|
Ministro della Difesa
|
vice Ministri della Difesa
|
Persona incaricata con atto scritto e motivato dal Presidente della Repubblica eitaliana.


Disposizioni transitorie e finali

I- Con l'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate tutte le disposizioni
precedentemente in vigore attinenti a tale materia.

II- Tale legge ha il rango di legge ordinaria, e deve perciò intendersi vincolante
per tutti i regolamenti interni in ambito militare.
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Re: [LEGGE I 12/11] Comando Militare e Nomine dei Vertici

Messaggioda superpimpo » 17/01/2012, 19:26

Modificata con [LEGGE I 01/12] "Modifica LEGGE I 12/11" in

Comando Militare e Nomine dei Vertici ha scritto:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMANDO MILITARE E DELLE NOMINE DEI VERTICI MILITARI



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana è il comandante in capo
di tutte le forze armate eitaliane pubbliche e riconosciute dallo stato.

2. Il Presidente della Repubblica eitaliana delina la politica militare
della nazione, impartisce ordini a tutte le forze armate pubbliche della nazione
e a lui spetta ogni decisione in questo campo.

3. Ai fini della presente legge, si intende per
forze armate eitaliane pubbliche quelle che ricevono finanziamenti pubblici,
e riconosciute quelle private che il Governo dichiara come tali e che combattono per
la nostra nazione; Esse devono attenersi agli ordini loro emanati.

4. E' fatto palese divieto a qualsiasi membro delle Forze Armate Pubbliche di appartenere
anche ad una Forza Armata Privata, sia sotto forma di appartenenza ad una MU
diversa da quella ufficiale dell'Esercito eItaliano (e' invece ammessa la non appartenenza
ad alcuna MU), sia sotto forma di collaborazione organizzativa e/o rappresentativa.

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica eitaliana nel prendere le decisioni
in ambito militare è coadiuvato dal Vice Presidente, dal Ministro della Difesa e consigliato dal
Capo di Stato Maggiore da lui nominati.

2. A tale proposito è istituito il Consiglio supremo di Difesa;
Ad esso spetta il compito di esaminare i problemi generali politici e tecnici
attinenti alla difesa nazionale e il coordinamento delle attività che comunque lo riguardano;
Ricordando che la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica eitaliana.

3. Il Presidente provvede alla costituzione del canale chat del Consiglio supremo di difesa;
l'accesso è riservato ai seguenti membri:
⁃ Il Presidente della Repubblica eItaliana con SOP;
⁃ Il Vicepresidente con AOP;
⁃ Il Ministro della Difesa con AOP;
⁃ Il Capo di Stato Maggiore con halfop;
⁃ Il vice Ministro della Difesa con AOP;
⁃ Il vice Capo di Stato Maggiore con halfop;
⁃ Ulteriori membri del Governo o dell'esercito se invitati dal Presidente
hanno accesso senza privilegi.


Art. 3.

1. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica eitaliana
fosse momentaneamente assente,
il comando militare è preso dal Vice Presidente.

2. Nel caso in cui anche quest'ultimo fosse momentaneamente assente
il comando militare è preso dal Ministro della Difesa.

3. Gli ambiti militari sono così ripartiti:
- Il MoD può rappresentare il Governo
e lo Stato nelle riunioni
internazionali in materia militare, qualora ad esse
non possa presenziare il Presidente e il Vice Presidente,
nonché prendere decisioni
sulla politica militare secondo quanto al comma precedente.
- Il CdSM(aiutato dall'HQ) invece si occupa
del solo coordinamento
dell'azione sul campo militare, guidando
materialmente i soldati dell'EI in battaglia.

4. Il CdSM ha pertanto il ruolo di semplice consigliere militare del Presidente,
e ad esso non è consentito prendere decisioni in materia di comando militare della nazione.
Deve attenersi alle direttive e agli ordini militari del Governo, ma solamente a lui spetta
l'organizzazione interna dell'esercito

Art. 4.

1. Secondo quanto prevede l'art. 4 della costituzione
il Capo di Stato Maggiore è al comando dell'Esercito eItaliano,
ma non ha facoltà di delineare la politica nazionale militare.

2. Al fine di garantire un efficiente comando militare
e un'efficiente organizzazione strutturale all'Esercito
eItaliano, il Capo di Stato Maggiore deve essere
membro dell'Esercito eItaliano.

Art. 5.

1. È così delineata la linea gerarchica del comando
militare del paese:

Presidente della Repubblica eitaliana
|
Vice Presidente
|
Ministro della Difesa
|
vice Ministri della Difesa
|
Persona incaricata con atto scritto e motivato dal Presidente della Repubblica eitaliana.


Disposizioni transitorie e finali

I- Con l'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate tutte le disposizioni
precedentemente in vigore attinenti a tale materia.

II- Tale legge ha il rango di legge ordinaria, e deve perciò intendersi vincolante
per tutti i regolamenti interni in ambito militare.
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Re: [LEGGE I 12/11] Comando Militare e Nomine dei Vertici

Messaggioda superpimpo » 03/08/2013, 19:56

Legge abrogata con [LEGGE I 12/11] "Abrogazione Legge I 12/11" con 22 voti favorevoli, due contrari e due astenuti.
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