Mi appello secondo quanto previsto dall'art.29 della costituzione per ricorrere al giudizio della Corte Costituzionale riguardo la legge PTO la cui votazione ha avuto termine stamattina con esito favorevole.
Vorrei segnalare l'inconsistenza e l'incostituzionalità della legge.
1.Inconsistenza del Reato e incostituzionalità della pena
Tralasciando l'iter con cui è stata formulata la legge (prima stesura di fretta, prima votazione annullata per vizio di forma, nuova stesura, nuova votazione con addirittura una votazione inerente la procedura prevista dalla legge fatta partire prima dell'approvazione della stessa) tralasciamo anche la formulazione del testo (ambigua in certe sue parti) e veniamo ai contenuti, che potremmo riassumere:
Viene considerato perseguibile con la pena dell'esclusione dal forum e dai "canali di stato" il congressista eletto da un partito sotto take over.
Un partito viene considerato sotto take over "qualora un soggetto esterno al partito ed alla sua linea politica ne riesca a prendere il controllo tramite infiltrazione."
Il Congresso ufficializza lo stato di take over tramite votazione.
Vorrei far notare, che per quanto possa esser moralmente un gesto deprecabile, un take over di un partito resta pur sempre l'effetto di una votazione democratica all'interno del partito stesso.
Il partito non è di proprietà del singolo ma dei suoi iscritti che votano il proprio presidente esprimendo così la loro volontà in maniera democratica, così come tramite una votazione democratica un eventuale iscritto del partito può diventare congressman, in rappresentanza della volontà del cittadino che lo vota.
Se il gesto del take-over viene considerato moralmente condannabile allora saranno i cittadini per primi a non votare per quel partito o per quei candidati.
Imporre a priori, tramite il veto del Congresso, la non validità dell'elezione di quei candidati sarebbe togliere il diritto di rappresentanza in congresso di quei cittadini e il diritto di candidarsi come congressman che è regolato dai requisiti dell'art. 35 della Costituzione e dalle eventuali inibizioni date dagli art.32 della Costituzione e art.9 comma IV del Regolamento del Congresso.
Qualora, ovviamente, si appurasse che l'elezioni di quei congressman possa generare pericolo per il paese allora si dovrebbe agire, ma per questo esistono già gli strumenti e le procedure (il SiS e le squadre ATO dell'EI), un'ulteriore legge sarebbe solo ridondante.
Non avrebbe senso poi dare la stessa pena e considerare in maniera uguale persone che semplicemente hanno preso il controllo di un partito e non hanno intenzioni di alterare "lo svolgimento democratico della vita dell' EItalia" e chi invece prepara effettivamente azioni atte a danneggiare il paese.
2.Precedenti
Le procedure previste da questa legge, inoltre, sono in completa antitesi con quanto finora si è fatto nei casi di take over, a tal proposito ecco alcuni casi:
Nel febbraio 2009, roccopanetta takeoverava la Lega Nerd (con una situazione che ricorda molto da vicino il caso di attualità ) e per quanto il gesto fu comunque accolto in maniera negativa, nessun provvedimento venne preso in Congresso e i candidati del nuovo partito SPQR vennero eletti e poterono svolgere il loro mandato tranquillamente.
Al contrario, per lo Spaghetti Party Teocratico a maggio 2009 e soprattutto quando il cadavere dell'eIdV fu takeoverato a luglio 2009 dai croati furono presi prima, dopo e durante le elezioni i dovuti provvedimenti in quanto la stabilità e la sicurezza del paese potevano essere effettivamente messe in discussione.
A questo poi si potrebbe aggiungere che non avrebbe senso neanche la condanna morale, visto che verso la fine del 2008 fu addirittura lo Stato a promuovere il take over italiano in India per sfruttarne le risorse.
3. Conflitto di Competenze
Un'ulteriore fonte di incostituzionalità è sicuramente data dal fatto che questa legge attribuirebbe al Congresso un potere giudiziario che nell'attuale ordinamento vigente è competenza esclusiva della Corte Costituzionale.
Secondo infatti gli art. 29 e 32 della Costituzione e l'art. 9 comma I del Regolamento del Congresso è sempre la Corte Costituzionale a pronunciarsi in giudizio e mai il Congresso o un altro organo istituzionale.
In particolar modo è significativo che quanto previsto dal Regolamento del Congresso in materia di allontanamento e esclusione di un singolo congressman sebbene contempli che la segnalazione dell'illecito parta dal Congresso stesso, affidi comunque alla Corte Costituzionale il compito di decretare la sentenza.
Non si capisce, quindi, perchè questa legge dovrebbe far eccezione e scavalcare la Corte Costituzionale lasciando un potere così importante in un organo fortemente politicizzato come il Congresso.
4. Possibili abusi
Appare evidente che che le vere motivazioni dei promotori di questa legge, fatta così di fretta, così "mirata" e soprattutto così sentita, non siano realmente dettate da una carenza legislativa ma da una voglia di rivalsa nei confronti di una parte politica avversa.
Nella seconda stesura di questa legge, inoltre, è stato rimosso il quorum di due terzi per rendere valida la votazione, abbassandolo così in maniera eccessiva e rischiosa.
Lasciare in mano alla maggioranza in Congresso la possibilità di escludere una parte politica senza che vi sia appello ne dibattimento è a mio avviso un pericoloso strumento anti-democratico.