Il punto dello statuo recita:
Art.2
I giudici costituzionali durano in carica 2 mesi calcolati a partire dal giorno in cui sono nominati. Essi sono rieleggibili per non più di una volta. Scaduto il mandato si procede all rielezione secondo l'art.1 (... omessa parte non rilevante)
L'interpretazione della parte sottolineata e' duplice:
1) Limita l'eleggibilita' del giudice ad un massimo di 2 mandati nell'arco della sua vita.
2) Limita l'eleggibilita' del giudice ad un massimo di 2 mandati consecutivi ma non pone un limite al numero di mandati in cui puo' ricoprire la carica nell'arco della sua vita.
Chiedo, tramite una votazione, di decidere quale interpretazione e' da usarsi. Ogni giudice puo' scrivere un post in cui sceglie l'interpretazione, accompagnata da una breve motivazione.
Grazie.