[LEGGE II 07/13] Ente Statale per le Sovvenzioni

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[LEGGE II 07/13] Ente Statale per le Sovvenzioni

Messaggioda caleroide » 02/07/2013, 19:02

Ente Statale per le Sovvenzioni
Questo testo istituisce e definisce l’Ente Statale per le Sovvenzioni il cui scopo è il sostegno finanziario dei cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente Statale per le Sovvenzioni
L’Ente Statale per le Sovvenzioni (da ora in poi chiamato Ente) ha lo scopo di concedere prestiti in valuta, sia con interessi sia senza, di dare sostegno, di informare e di supportare i cittadini eitaliani sulle dinamiche finanziarie del gioco.

Art. 2 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'Ente è una persona proposta dal Ministro dell’Economia al Congresso ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione con le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente. Il Congresso può tuttavia proporre e scegliere una persona diversa da quella proposta dal Ministro dell’Economia.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione da parte del Congresso. In caso di rimozione, il Responsabile resta in carica, solo per l’ordinaria amministrazione, fino al momento in cui il Congresso nomina un nuovo Responsabile.
Per ordinaria amministrazione si intendono tutte le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi quali ne sono ad esempio: l’aggiornamento di spread, la pubblicazione di bilanci, il recupero dei crediti. Tuttavia al Responsabile dimissionario o rimosso non è permesso erogare altri prestiti.

Art. 3 - Bilanci e fondi
L’Ente è tenuto a redigere regolarmente un bilancio intermedio, il 15esimo giorno dopo l’insediamento del governo e un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
Il bilancio deve tenere distinte le due gestioni dell’Ente: quella con fondi pubblici e dei privati per la gestione da quella dei soli privati volta all’investimento e all’ottenimento di un utile. Gli utili e le perdite delle due attività non sono comulabili.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio. E’ obbligato a scrivere nel proprio bilancio di previsione la voce relativa alle sovvenzioni erogate all’Ente. In mancanza di tale voce di spesa l’Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire la continuità del servizio. L’ente deve riceve i fondi in un’unica soluzione, tuttavia possono non essere concessi qualora non vi è stata la presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente.

Art. 4 - Fondi privati
L’Ente può ricevere fondi privati con due finalità. La prima volta a finanziare l’Ente stesso. La seconda volta a investire sul Mercato Monetario i soldi ottenuti dai privati e ricavarne degli utili. Tali utili saranno divisi in base all’investimento fatto da ciascun privato. Il 5% degli utili tuttavia sarà tenuto dall’Ente per finanziarsi.

Art. 5 - Spread
Usufruendo di fondi statali, oltre che di fondi privati, l’Ente è tenuto a mantenere uno spread per tutte le segnalazioni di entrate e uscite.
Le uscite volte a finanziare i cittadini eitaliani devono almeno indicare: l’importo erogato e rimborsato, la data di erogazione, il nick del player che lo ha richiesto e il suo link al profilo di eRepublik in modo che sia sempre rintracciabile anche qualora vi sia un cambio di nome. Qualora vi siano investimenti dei privati vi è l’obbligo per il Responsabile di tenere distinte le entrate e le uscite derivate da fondi governativi o dei privati per il sostentamento dell’Ente, da quelle derivate dai soli privati volti ad ottenere un utile. Le entrate effettuate dai privati e volte alla speculazione devono almeno indicare: il nick del privato e il suo profilo ad eRepublik, l’importo investito, l’importo rimborsato.
Gli spread verranno divisi per mese e per attività e non potranno mai essere cancellati in modo che vi sia sempre la traccia di tutti gli investitori che sono entrati nel progetto anche se morti e bannati.

Art. 6 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell’Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento è posto l'elenco dei funzionari dell'Ente con le loro relative mansioni.

Art. 7 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente.
Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 8 - Cessione ORG
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 952502. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente.
Altresì il Governo deve concedere la disponibilità dell’Organizzazione con ID 4099701 il cui scopo sarà di tenere i depositi dei privati volti all’investimento sul Mercato Monetario con l’obiettivo di raggiungere dei profitti.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’Ente è il cittadino con ID 6620085; può, tuttavia, essere confermato come Responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministro dell’Economia.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Economia una copia del Regolamento interno dell’Ente. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Fondo cassa iniziale
Il Governo, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’Ente liquidità pari a 10000 ITL e 100 Gold nell’organizzazione assegnata.Nel caso il Governo non adempia tempestivamente, il Responsabile può rivolgersi direttamente al Congresso.

IV - Gruppo "Ente Statale per le Sovvenzioni"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “Ente Statale per le Sovvenzioni” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione Economia della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Statale per le Sovvenzioni” e il cui colore sarà #FFD700; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.


Approvata del Congresso a seguito della votazione [01/07/13] Istituzione dell'Ente Statale per le Sovvenzioni che riporta:

Congressmen votanti: 31
Favoreli: 26
Contrari: 4
Astenuti: 1

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Re: [LEGGE II 07/13] Ente Statale per le Sovvenzioni

Messaggioda Yamisuke » 15/09/2013, 16:27

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