[LEGGE V 04/13] Modifica LEGGE I 09/12 "aiutiamo l'eItalia"

In questa sezione sono depositate le leggi che modificano od abrogano le leggi ordinarie in vigore.
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[LEGGE V 04/13] Modifica LEGGE I 09/12 "aiutiamo l'eItalia"

Messaggioda superpimpo » 24/04/2013, 1:42

Modifica approvata con 15 voti favorevoli, un contrario e 5 astenuti.

Aggiornato anche in viewtopic.php?f=104&t=7979&p=111889#p111889

Si modifica la [LEGGE I 09/12] "Legge "aiutiamo l'eItalia"" con il seguente testo:

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto ha l'obbligo di versare il corrispettivo del valore della medaglia ad una Org a disposizione della Presidenza del Congresso, comunicata da quest'ultima entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento deve avvenire tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettui tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, deve versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non è ancora stato effettuato, è prevista una maggiorazione di 1 Gold.
Per dimostrare l'effettivo versamento è obbligatorio indicare, in apposita discussione aperta dalla Presidenza del Congresso nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
La Presidenza del Congresso è tenuta a comunicare alla popolazione eItaliana tramite articolo ufficiale in-game i nomi dei giocatori che hanno effettuato (o meno) la donazione. Tale articolo, da pubblicarsi entro il 5 del mese, deve essere riepilogativo sia delle elezioni Congressuali, sia di quelle Presidenziali.

Art. 4
Se il Congressman o il Presidente non effettuano il versamento prima della fine del loro mandato, è loro precluso ogni accesso futuro al forum in caso di successiva rielezione.
Tale sospensione è revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati e maggioranza del 66% dei voti validi (non contando come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 5
Qualora un giocatore non effettui il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 4).
A tal proposito, nel caso di una ricandidatura di un giocatore non in regola coi pagamenti previsti dalla presente legge, il Presidente del partito in questione è obbligato ad informare il SIS della situazione, tramite messaggio privato od articolo.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena ha effetto solo per la durata del mandato in cui non è stata fatta la segnalazione.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.
superpimpo
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