[LEGGE IV 04/13] Modifica LEGGE IV 06/12 "Quote Baby"

In questa sezione sono depositate le leggi che modificano od abrogano le leggi ordinarie in vigore.
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[LEGGE IV 04/13] Modifica LEGGE IV 06/12 "Quote Baby"

Messaggioda superpimpo » 20/04/2013, 15:23

Modifica approvata con 18 voti favorevoli, 3 contrari ed un astenuto.

Aggiornato anche in viewtopic.php?f=104&t=7620#p111607

LEGGE VIGENTE:
Art. 1
È fatto obbligo ai candidati per il ruolo di presidente di inserire nelle squadre di governo che presenteranno un congruo numero di giocatori senza precedente esperienza di governo.
Tali giocatori dovranno essere almeno:
1 Giocatore per il comparto Esteri / Difesa
1 Giocatore per il comparto Economia / Informazione
1 Giocatore per il comparto Interni / Tutor / Babyboom
In caso di dimissioni o di sostituzione di uno di essi, il ruolo dovrà essere parimenti ricoperto da persona senza esperienza di governo.

MODIFICA:
ART. 1
Il Governo ha facoltà di nominare degli Stagisti per favorire il ricambio generazionale.
Sono nominabili con la qualifica di ‘Stagisti’ coloro i quali non abbiano mai fatto parte delle precedenti squadre di Governo.
A questo ruolo possono accedere Congressmen, Ambasciatori e altre cariche pubbliche, se conformi al criterio di cui sopra.


LEGGE VIGENTE:
Art. 2
Gli stagisti potranno essere scelti in fase di presentazione della candidatura, così come tramite bando ufficiale da indirsi dopo le elezioni Presidenziali. Il Governo neoeletto avrà 5 giorni di tempo per selezionare e presentare gli stagisti; i giocatori selezionati dovranno essere annunciati tramite articolo ufficiale (se necessario ripetendo quanto già detto in fase di candidatura). Nel caso in cui entro tale termine (5 giorni) gli stagisti non siano stati nominati, il Congresso procederà ad ammonizione ufficiale del Governo, tramite un post "Annuncio" nella sezione Interni del Congresso, dando al Governo 4 ulteriori giorni per presentare i suddetti stagisti. Trascorso anche tale termine, il Congresso dovrà sfiduciare in-game il Governo.


MODIFICA:
ART. 2
Gli Stagisti non detengono alcun tipo di potere esecutivo e non rispondono per l’operato del Ministero presso il quale sono nominati.


LEGGE VIGENTE:
Art. 3
Il ruolo principale di questi giocatori sarà quello di osservare e imparare per favorire così un ricambio generazionale nei ruoli governativi. Durante questo loro mandato di apprendistato non avranno compiti, obblighi o doveri se non quello di imparare e relazionare a fine mandato quanto imparato (dovranno scrivere un articolo che riassuma le conoscenze acquisite; l'insieme dei medesimi articoli verrà pubblicato in una lista nella Gazzetta Ufficiale di Governo)


MODIFICA:
ART.3 ABROGATO
superpimpo
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