[LEGGE II 09/12] Riforma legge finanziamenti EI (1/2)

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[LEGGE II 09/12] Riforma legge finanziamenti EI (1/2)

Messaggioda longoba » 05/09/2012, 19:56

Approvata con 7 voti favorevoli

Legge Finanziamenti ad EI


Art.1
La presente legge disciplina esclusivamente i rapporti di natura finanziaria tra l'Esercito eItaliano, quale esercito pubblico dello Stato eItaliano, e il Governo.

Art.2
Il Governo si impegna a garantire all’Esercito eItaliano le somme necessarie al funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito stesso.
Tali finanziamenti saranno erogati il giorno 14 di ogni mese in misura pari almeno al 50% dei fondi complessivamente erogati il mese precedente allo stesso scopo.
I finanziamenti saranno erogati al Capo del Settore Logistica e Produzione, quale responsabile del Settore Logistica e Produzione o ad una ORG di proprietà dell’Esercito eItaliano da lui indicata.
La quota di finanziamenti minimi rimanente deve essere erogata il giorno 28 del mese; per stabilire l'entita' di tale quota si rimanda all'Art.3 di questa legge.


Art.3
L'ammontare della seconda quota dei finanziamenti dipende dal costo delle RAW Materials, dalla quota di dipendenti convenzionati sul totale dei dipendenti dell’Esercito eItaliano e dal loro salario, da eventuali necessita' contingenti chiaramente evidenti.
Il valore minimo dell'ammontare del finanziamento totale e' calcolato applicando le formule riportate nella "Appendice A". Resta fermo l’obbligo di calcolare la quota in modo che permetta il regolare funzionamento del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano fino al giorno 14 del mese successivo.
Il Governo puo’ decidere in autonomia di destinare alla Produzione dell’Esercito eItaliano una qualsiasi somma superiore a questo importo.

Art.4
L’Esercito eItaliano, nelle figure del Capo di Stato Maggiore e del Capo del Settore Logistica e Produzione, concorda con il Governo la quantità di equipaggiamenti alla quale ogni soldato ha accesso. Il modo, i tempi e la durata della distribuzione rimangono competenza del Settore Logistica e Produzione e del Capo di Stato Maggiore dell’EI.
Possono proporre e discutere modifiche alla quantità degli equipaggiamenti le seguenti figure: il Capo di Stato Maggiore, il Capo del Settore Logistica e Produzione ed il Presidente. Perché la modifica alla quantità degli equipaggiamenti sia adottata, è necessario l’accordo unanime delle tre cariche sopracitate.

Qualora uno qualsiasi di tali impegni venga ripetutamente violato, per negligenza, dolo o cause di forza maggiore, il Governo eItaliano non sara' piu' tenuto a versare alcunche' nelle casse dell'Esercito eItaliano finche' non si ripristinera' la normalita'.

Art.5 - Gestione delle scorte
L'Esercito eItaliano si impegna a fornire al governo i dati necessari per calcolare il finanziamento tramite l’apposita formula riportata nell'appendice A e altresi' si impegna a dichiarare la quantità di equipaggiamenti distribuiti e la quantità di risorse non utilizzate.
La quantità di armi eventualmente eccedente dalle necessità di equipaggiamento sono impiegate, nell'ordine, per: assicurare scorte strategiche all'EI, ridurre la quantità di finanziamenti erogata dal Governo, creare una scorta di armi a disposizione del Ministero della Difesa.

Art.5.1 - Scorte strategiche
Il 14 ed il 28 del mese l’Esercito eItaliano è tenuto a verificare di essere in possesso di una scorta di armi e cibo pari al 75% dell’equipaggiamento distribuito nelle due settimane precedenti: questa scorta è a disposizione del Capo di Stato Maggiore che ne fa uso, previa consultazione con il Capo del Settore Logistica e Produzione, per fronteggiare necessità impellenti o in caso di necessità militari o strategiche.
Nelle stesse date, l’Esercito verifica altresì di essere in possesso di una scorta di ITL pari al 200% della spesa in raw sostenuta nel periodo bisettimanale precedente e comunque non inferiore a 300.000 (trecentomila) ITL.

Art.5.2 - Riduzione del finanziamento pubblico
Dal 28 del mese al 14 del mese successivo l’Esercito eItaliano mette in vendita le scorte in eccesso rispetto a quelle strategiche stabilite nell'articolo precedente. Le scorte in eccesso saranno vendute fino ad azzerare i finanziamenti del Governo calcolati con la formula in appendice A.

Art.5.3 - Natura del finanziamento
Per finanziamento del governo si intende il finanziamento volto alla coperture dei costi della produzione dell'Esercito eItaliano. Eventuali altri finanziamenti, quali ad esempio quello volto a fini strutturali come aziende ecc, non devono essere presi in considerazione per l'azzeramento a seguito della vendita dello stock.

Art. 5.4 - Scorte a disposizione del Ministero della Difesa
La scorta eventualmente eccedente alla copertura delle scorte strategiche e alla riduzione del finanziamento del governo, è messa a disposizione delle necessità del Ministero della Difesa, che ne fa uso previa autorizzazione del Capo di Stato Maggiore.

Art. 5.5 - Dispositivo di sicurezza antiAdmin
Nel caso in cui il modulo economico del gioco subisse una variazione strutturale, l’Esercito è tenuto a verificare entro due giorni la possibilità di aumentare la propria riserva strategica fino al 100% dell’equipaggiamento distribuito nel periodo precedente, assumendola dalla quantità di materiali destinata all’uso della Difesa.
La quantità destinata alle scorte strategiche torna ad essere del 75% dalla successiva data di verifica (14 o 28 del mese) in poi; qualora Capo di Stato Maggiore e Capo del Settore Logistica e Produzione lo richiedessero, il tetto del 100% rispetto all’equipaggiamento distribuito può essere, previo parere positivo del Presidente, prolungato per ulteriori due settimane e così fino al termine dell’emergenza. Tutti gli eventuali rinnovi devono essere approvati dal CP in carica.

Art.6
Qualora l'entita' del finanziamento minimo richiesto dovesse superare il 60% delle entrate del Tesoro (al netto delle spese per MPP ed altri obblighi internazionali), il Governo, previa approvazione del bilancio previsionale e/o del bilancio di metà mandato da parte del Congresso al fine di provare incapacita’a fornire fondi adeguati, puo' concordare con il Congresso una riduzione degli equipaggiamenti e/o una rimodulazione dei finanziamenti.
L'Esercito eItaliano si impegna, in questo caso, a mantenere il maggior numero di equipaggiamenti periodici permesso dai fondi ricevuti.
In caso di insostenibilita' del Sistema di Produzione dell’Esercito eItaliano, lo Stato si impegna a garantire i fondi per convertire il Sistema di Produzione in un nuovo sistema di produzione sostenibile.

Art. 7
L'Esercito eItaliano si impegna a presentare tramite il Capo di Stato Maggiore al Congresso e al Governo nel forum riservato del Congresso un bilancio contenente i dati dell'intero mese. Il bilancio dovrà indicare:

- soldi iniziali;
- soldi finali;
- soldi ricevuti;
- soldi ricavati dalla vendita degli stock;
- soldi ricavati dal Mercato Monetario;
- eventuali donazioni da parte di soldati o persone esterne (non c'è l'obbligo di indicare i nomi delle persone);
- Equipaggiamenti iniziali;
- Equipaggiamenti prodotti durante il mese;
- Equipaggiamenti utilizzati;
- Equipaggiamenti finali con l'obbligo di indicare i nomi delle persone che hanno nei loro magazzini le scorte dell'Esercito eItaliano;
- Numero delle ditte raw, armi e food utilizzate con la corretta indicazione della qualità e dei proprietari delle stesse.

Il bilancio può anche non essere presentato il giorno 5 del mese, ma può essere presentato il giorno del pagamento dell'ultima settimana completa di produzione. Se il cambio del Governo avviene il giorno prima del pagamento della settimana di produzione il nuovo cdsm, appena effettuati tutti i pagamenti inerenti alla settimana chiusa, è obbligato a presentare il bilancio senza alcuna perdita di tempo inopportuna al Congresso e al Governo.


Disposizioni transitorie e finali

I. La presente legge, con effetto immediato a seguito della promulgazione da parte del presidente del congresso, va a sostituire in maniera integrale la legge V 06/12 - Fondi all'Esercito eItaliano ed eventuali successive modifiche alla stessa.

APPENDICE A

Per calcolare la quota minima di cui all'Art.3 e' messo a disposizione del Governo un tool ospitato sui server del Portale del Congresso all'indirizzo http://tinyurl.com/fondiEI che utilizza la seguente formula:
[(dip_reg_cina*5+dip_reg_usa*1+dip_con60*salario60+dip_con100*salario100+dip_con200*salario200+r_food*d_food*n_food+r_armi*d_armi*n_armi)*N°giorni_mese]-ricavi_equip._venduti.

Legenda:
dip_reg_cina = numero di dipendenti regolari in aziende Cinesi;
dip_reg_usa = numero di dipendenti regolari in aziende USA;
5 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati cina;
1 = salario minimo giornaliero dipendenti convenzionati USA;
dip_con60 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 1;
dip_con100 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 2;
dip_con200 = numero di dipendenti convenzionati di tipo 3;
salario60 = salario giornaliero convenzionato di tipo 1;
salario100 = salario giornaliero convenzionato di tipo 2;
salario200 = salario giornaliero convenzionato di tipo 3;
r_food = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;
n_food = numero delle raw necessarie al giorno per la produzione di panini
d_food = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte food nell’ultima settimana;
r_armi = costo acquisto delle raw food al giorno della consegna dei fondi;
n_armi = numero delle raw necessarie al giorno per la produzione di armi
d_armi = media dei dipendenti che hanno lavorato nelle ditte armi nell’ultima settimana;
N°giorni_mese = il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento dei finanziamenti (es. 15 gennaio-14 febbraio=31 giorni)
ricavi_equip._venduti. = ricavi della vendita degli equipaggiamenti in eccesso
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Re: [LEGGE II 09/12] Riforma legge finanziamenti EI (1/2)

Messaggioda caleroide » 25/02/2014, 22:21

Legge abrogata a seguito della promulgazione della [LEGGE III 02/14] Legge per il finanziamento di EI.

che alle Disposizioni transitorie e finali disciplina l'abrogazione della presente Legge.

Disposizioni transitorie e finali ha scritto:I - La presente legge, in seguito alla sua approvazione, va a sostituire in maniera integrale la legge II 09/12 - Riforma legge finanziamenti EI (1/2) ed eventuali successive modifiche alla stessa.


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