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[LEGGE II 10/12] Modifica Legge I 09/12

MessaggioInviato: 14/10/2012, 23:04
da Stedee
Si modifica la Legge I 09/12 da:

Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente della Repubblica eItaliana eletto dovrà versare il corrispettivo dell'80% del valore della medaglia alla org comunicata dal Ministro dell’Economia. La org va comunicata o tramite pm in game a ciascun Congress ed al Presidente eItaliano o pubblicata sul giornale del National eItaly comunque entro il giorno 26, per le elezioni del congresso, ed entro il giorno 6 per l'elezione del Presidente eiItaliano. Entro tale giorno il Ministro dell'Economia o un suo delegato dovrà assicurarsi che siano presenti le offerte sul Mercato Monetario. Tale org non potrà essere la stessa dove è custodito il tesoro nazionale.

Art. 3
Entro il giorno 28 del mese per i candidati eletti a Congressmen ed entro l'8 del mese per il Presidente eItaliano, devono effettuare il trasferimento dei gold tramite Mercato Monetario alla org indicata dal Ministro dell'Economia. Per dimostrare l’effettivo versamento si dovrà indicare, in apposita discussione aperta dal Presidente del Congresso nella sezione Interni del forum eItaliano, lo screnshoot indicante il trasferimento del denaro nella Org indicata dal Ministro dell'Economia.

Art 4
Il Ministro dell'economia deve pubblicare in un articolo di giornale del National eItaly i nomi dei Congressman e del Presidente eItaliano che hanno effetuato la donazione eltro le 24 ore successive:

- al 28 del mese;
- all'8 del mese;
- all'11 del mese;
- al 25 del mese che deve essere riepilogativo di tutte le persone che hanno donato durante il mandato.

Entro le 24 ore successive alle date indicate dall’Art. 3 e dal successivo Art. 6 il Ministro dell'Economia deve postare gli screenshot per certificare le donazioni effettuate. Tali screenshot devono essere effettuati tra una data e l’altra al massimo ogni 4 giorni.

Art. 5
Gli screenshot effettuati dai Congressman, dal Presidente eItaliano, dal Ministro dell’Economia o da delegati devono, per essere considerati validi, contenere l’ora e il giorno di erepublik e il l’indicazione del personaggio che effettua tale screenshot. Eventuali screenshot che non sono conformi a quanto riportato da questo articolo sono da considerarsi non validi come prova del versamento.

Art. 6
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettuino tale donazione entro i il 28 per i Congressman ed entro l’8 per il Presidente eItaIiano dovranno versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è fatto entro l’11 per i Congress ed entro il 22 per il Presidente eItaliano. Oltre a tali date la maggiorazione è pari ad 1 gold.

Art. 7
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non donasse il presidente del partito può colmare tale ammanco versando l’importo mancante con le eventuali sanzioni. Tale versamento da parte del partito non farà ricorrere i Congressman o il Presidente eItaliano in eventuali ulteriori sanzioni.

Art. 8
Qualora il Congressman o il Presidente eItaliano al termine del loro mandato non abbiano donato tale importo verranno segnati in un elenco tenuto dal sis che invierà una ammonizione richiamandolo a versare la cifra indicata.
Qualora il Congressmen o il Presidente eItaliano non effettuassero tale versamento e, venissero eletti di nuovo sia come Congressman che come Presidente eItaliano, gli verrà precluso l’accesso al forum fino al pagamento della sanzione pari a 10 gold e l’impossibilità di ricandidarsi per ulteriori 5 mandati e sarà compito del partito impedirgli, con tutti i mezzi a sua disposizione e informando anche gli altri partiti, una possibile rielezione per tale periodo.

Art. 9
Se il Congressman o il Presidente eItaliano eletto non effettua nessuno dei pagamenti prescritti all’Art. 7 di codesta legge e si ricandida al Cogresso o al ruolo di Presidente eItaliano entro la scadenza dei 5 mandati gli sarà impedito qualsiasi accesso a qualsiasi carica a tempo indeterminato e segnalato ogni mese al SIS come candidato non ufficiale e pericoloso. Fatto salvo qualora il Congresso stesso con votazione con quorum del 66% degli abilitati e con maggioranza del 66% dei votanti non annulli tale sospensione. Tale votazione da parte del Congresso sarà possibile solo qualora il candidato abbia regolarizzato i pagamenti precedenti pagando i gold dovuti e le dovute multe e sanzioni.

Art. 10
I gold donati dai Congressman e dal Presidente eItaliano sono destinato allo Stato eItaliano, qualora un congress voglia donare l’importo all’Esercito eItaliano dovrà farne espressiva richiesta tramite pm in game al Ministro dell’Economia e nella discussione aperta in Interni dal Presidente del Congresso. Tale importo verrà girato all’Esercito eItaliano, tramite Mercato Monetario in una org comunicata dal Capo di Stato Maggiore, entro le 24 ore successive ai periodi indicati per la pubblicazione degli articoli di giornale da parte del Ministro dell’Economia.

Art. 11
Il Partito di appartenenza dei Congress eletti e del Presidente eItaliano si devono impegnare in prima persona per far si che le persone elette donino tali importi. E' compito del partito informare tempestivamente il SIS di eventuali candidati sanzionati che si stanno ricandidando e comunicare sul giornale del Partito tali candidati come non ufficiali e pericolosi. Qualora il Partito non si impegni a boicottare, in tutte le maniere possibili, la possibile rielezione del candidato a Congress o come Presidente eItaliano, è tenuto a pagare una multa pari a 10 gold. Se il candidato Congress o Presidente eItaliano è recidivo la multa è aumentata a 15 gold per ogni rielezione. Il Partito non è tenuto a pagare nessuna sanzione qualora:
- comunichi al SIS nei tempi e modi previsti il candidato come non ufficiale e pericoloso;
- comunichi sul giornale di partito che il candidato non è candidato ufficiale ed è un candidato pericoloso e non ha l'appoggio del partito per le elezioni;
- comunichi nello shout di partito che il candidato non è da votare in quanto pericoloso;
- abbia iscritto tale candidato in un apposito registro conservato dal SIS e visibile a tutti;
- abbia verificato prima di confermare come candidati ufficiali i suoi candidati che nessuno appartiene all'elenco di persone non affidabili tenuto dal SIS.

Art. 12
Un personaggio sanzionato, a seguito dell’Art. 8 comma 2, potrà ritornare a candidarsi, senza eventuali sanzioni, prima dei 5 mandati qualora effettui tutti i pagamenti arretrati con le sanzioni e comunque non prima del passare dei 3 mandati successivi all'ultimo mandato in cui è stato eletto in game. Qualora un Congressmen effettuasse tutti i pagamenti arretrati con le sanzioni, ma fosse rientrato nel caso dell'Art. 9, non potrà comunque candidarsi fino a che il Congresso con votazione e quorum stabilito dallo stesso Art. 9 non avrà rimosso tale impedimento.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.

In:
Art. 1
Tale legge è volta a tassare le persone che traggono un beneficio dall’elezione a Membro del Congresso e a Presidente della Repubblica.

Art. 2
Ogni Congressman o Presidente eItaliano eletto dovrà versare il corrispettivo dell'80% del valore della medaglia ad una Org, comunicata dal Ministero dell'Economia entro 1 giorno dall'elezione. Il pagamento avverrà tramite il Mercato Monetario.
Qualora un Congressman o il Presidente eItaliano non effettuino tale pagamento entro 3 giorni dall'elezione, dovranno versare una maggiorazione pari a 0,50 gold se il versamento è effettuato entro i due giorni successivi (quindi entro 5 giorni dall'elezione). Se entro 5 giorni dall'elezione il pagamento non sarà ancora stato effettuato, vi sarà una maggiorazione di 1 Gold.
Per dimostrare l’effettivo versamento si dovrà indicare, in apposita discussione aperta dal Ministro dell'Economia nella sezione Interni del forum eItaliano, l'avvenuto pagamento, segnalando l'ora alla quale è avvenuto.

Art. 3
Il Ministro dell'Economia è tenuto a comunicare alla popolazione eItaliana tramite articolo ufficiale in-game i nomi dei giocatori che hanno effettuato (o meno) la donazione. Tale articolo, da pubblicarsi entro il 25 del mese, sarà riepilogativo sia delle elezioni Congressuali, sia di quelle Presidenziali.

Art. 4
Se il Congressmen o il Presidente non effettueranno il versamento prima della fine del loro mandato, verrà loro precluso ogni accesso al forum nel caso in cui venissero nuovamente eletti a tali cariche.
Tale sospensione sarà revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 Gold, e solo dopo che siano trascorsi 5 mandati dall'illecito.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere la pena del giocatore in questione, con quorum del 40% degli abilitati, e maggioranza del 66% dei voti validi (non si contano come "voti validi" i voti di astensione).

Art. 5
Qualora un giocatore non effettuasse il pagamento previsto da questa legge, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a cariche pubbliche sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dall'Art. 5).
A tal proposito, nel caso di una ricandidatura di un giocatore non in regola coi pagamenti previsti dalla presente legge, il Presidente del partito in questione è obbligato ad informare il SIS della situazione, tramite messaggio privato od articolo.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni giocatore proveniente dal partito in questione, se eletto a Congressman, dovrà pagare 1 Gold in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge. Tale pena avrà effetto solo per la durata del mandato in cui non è stata fatta la segnalazione.

Disposizioni transitorie e finali

I. Tale legge, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione a Presidente eItaliano o del Congresso.