[LEGGE IV 09/13] Piano finanziamento palestre

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[LEGGE IV 09/13] Piano finanziamento palestre

Messaggioda Yamisuke » 23/09/2013, 15:52

Legge approvata con 7 voti favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.

Piano finanziamento palestre ha scritto:Il presente è un piano di finanziamento per l’ampliamento delle palestre.
Questo piano è destinato a cittadini eItaliani che abbiano superato il mese di età e siano cittadini adulti (per la definizione di “adulto” si faccia riferimento a http://wiki.erepublik.com/index.php/Per ... s/Italiano ) ma non abbiano ancora superato il livello 36.

PIANO DI FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO PALESTRE
Art. 1 - Definizione e finalità
Art. 2 - Stanziamento
Art. 3 - Gestione
Art. 4 - Adesione
Art. 5 - Criteri di attribuzione ed erogazione
Art. 6 - Entità del finanziamento
Art. 7 - Rapporti con Enti di prestito
Disposizioni transitorie e finali
I
II
III

Art. 1 - Definizione e finalità
Il “piano finanziamento ampliamento palestre” (da qui in poi “finanziamento palestre” o anche “piano”) è un progetto economico finanziato dallo Stato eItaliano e destinato ai cittadini che soddisfino i seguenti requisiti:
• Almeno 30 giorni di lavoro in game già effettuati, rappresentati da l possesso di almeno una medaglia di "Gran Lavoratore";
• cittadino Adulto;
• livello compreso fra 23 e 35, estremi inclusi.
Per “cittadino Adulto” s’intende la definizione consultabile sulla Wiki di eRepublik all’indirizzo http://wiki.erepublik.com/index.php/Per ... s/Italiano ; una definizione alternativa di “cittadino adulto” è la seguente: «Si definisce “cittadino Adulto” il cittadino di eRepublik che non sia limitato nello svolgimento delle seguenti attività: operazioni valutarie, compravendita, partecipazione alle consultazioni elettorali, attività imprenditoriale, beneficienza; il cittadino che non sia libero nelle succitate attività è detto “cittadino Giovane”.».
Lo scopo del piano è investire sull’incremento del contributo in battaglia della popolazione eItaliana al fine di aumentarne la capacità bellica.

Art. 2 - Stanziamento
Lo stanziamento di fondi per il piano non può avere un costo superiore a proventi derivanti da oneri di legge più una percentuale del deposito complessivo di GOLD a disposizione dello Stato eItaliano che varia come segue:
• se il provento generato dall’adempimento ad oneri di legge per la legislatura precedente a quella d’interesse è inferiore a GOLD 55, la percentuale è pari al 5%;
• se il provento generato dall’adempimento ad oneri di legge per la legislatura precedente a quella d’interesse è compresa fra GOLD 56 e GOLD 124, la percentuale è pari al 4%;
• se il provento generato dall’adempimento ad oneri di legge per la legislatura precedente a quella d’interesse è compresa fra GOLD 125 e GOLD 205, la percentuale è pari al 3%.
Allo stanziamento di fondi da parte dello Stato eItaliano si aggiunge una quota variabile ottenuta tramite donazioni da parte di privati.

Art. 3 - Gestione
Il piano è predisposto e attuato dal Ministero dell’Economia che si occupa di raccogliere e vagliare le richieste di adesione al piano e successivamente erogare i contributi resi disponibili dal presente piano.
Il piano può essere attuato solo in occasione degli sconti sugli ampliamenti delle palestre.
Il Congresso eItaliano, così come la Presidenza eItaliana, ha il dovere di vigilare sull’operato del Ministero dell’Economia, il quale è tenuto a comunicare il numero di richieste di adesione al piano e lo stato di evasione delle stesse.
Il Ministero dell’Economia predispone e comunica al Congresso eItaliano i termini temporali necessari alla raccolta delle richieste di adesione al piano; tale intervallo non può essere inferiore alle 72 ore né superiore ai 7 giorni.
Il Ministero dell’Economia ha facoltà di definire procedure ulteriori di raccolta delle richieste, evasione delle stesse ed accertamento dell’impiego dei fondi elargiti, purché non collidano con quanto previsto dal presente piano; tali procedure devono essere comunicate al Congresso eItaliano prima dell’inizio della raccolta adesioni.

Art. 4 - Adesione
Il cittadino eItaliano che abbia intenzione di aderire al piano deve comunicare al Ministero dell’Economia, nelle modalità da questi stabilite, le seguenti informazioni:
• i livelli delle quattro palestre disponibili all’atto della richiesta;
• il nome della palestra da ampliare;
• il livello che si vuole raggiungere per la palestra indicata.
I nomi delle quattro palestre visibili alla pagina http://www.erepublik.com/it/economy/training-grounds sono, nell’ordine:
• sala pesi;
• centro arrampicate;
• poligono di tiro;
• centro d’addestramento Forze Speciali,
dall’alto verso il basso.
Il piano prevede il finanziamento dell’aggiornamento di una sola palestra per cittadino richiedente.
In caso di eventuali richieste multiple, ad essere evasa sarà solo quella d’importo minore.
I cittadini che abbiano già usufruito del piano possono presentare una seconda richiesta di adesione (purché rientrino ancora nei requisiti indicati) nel secondo mese di attuazione del piano e solo se, evase tutte le richieste al primo mese, avanzi una cifra non inferiore al 10% della tranche stanziata. Tali richieste hanno priorità inferiore a quelle di cittadini che non abbiano già aderito al piano in precedenza.

Art. 5 - Criteri di attribuzione ed erogazione
Alla scadenza del termine di cui all'Art. 3 il Ministro dell'Economia procede alla elaborazione di una graduatoria che terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
• tipologia della palestra da sviluppare: saranno preferite le palestre di livello inferiore;
• entità della richiesta: saranno preferite le richieste di minore entità;
• anzianità del richiedente: saranno preferiti i cittadini più giovani di età (per età s’intende quella relativa ad eRepublik).
La graduatoria sarà comunicata, sempre a cura del Ministro dell'Economia, al Congresso affinché ne prenda visione.

Art. 6 - Entità del finanziamento
La richiesta di adesione al piano è valida se rispondente a quanto previsto dall’Art. 4 del presente piano e se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti ex Art. 1 del presente piano.
Il richiedente, una volta vagliata e approvata l’adesione dal Ministero preposto, ha diritto a un finanziamento in GOLD proporzionale al tipo di ampliamento per cui ha fatto richiesta definito come segue:
• il 30% della cifra necessaria ad aggiornare la palestra dal livello 1 al livello 4 in periodo di sconti;
• il 25% della cifra necessaria ad aggiornare la palestra dal livello 2 al livello 4 in periodo di sconti;
• il 20% della cifra necessaria ad aggiornare la palestra dal livello 3 al livello 4 in periodo di sconti.

Art. 7 - Rapporti con Enti di prestito
Il Ministero dell’Economia può concordare l’istituzione di piani speciali di prestito legati all’adesione al presente piano con gli Enti preposti a tal scopo.
In ogni caso, l’adesione al presente piano non preclude la possibilità di usufruire di altri servizi di altri Enti di prestito svincolati dal presente piano, fatti salvi i casi d’insolvenza e morosità.


Disposizioni transitorie e finali
I
In deroga a quanto previsto ex Art. 2 comma 1 della presente legge, lo stanziamento per la prima attuazione del piano è pari a GOLD 250.
II
Il piano può essere attuato nel mandato governativo corrente purché manchino più di 7 giorni al suo termine; in caso contrario, il piano è attuabile a partire dal giorno 6 del mese successivo alla sua approvazione.
III
Il piano è finanziato dal Congresso con gold provenienti dalla ORG di proprietà del Congresso, l’ORG con ID 1179362
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