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[LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Sociale

MessaggioInviato: 26/03/2013, 21:59
da superpimpo
Vista la discussione, disponibile all'indirizzo viewtopic.php?f=102&t=8611 ,
Vista la proposta, disponibile nella sua ultima versione a questo link: viewtopic.php?f=102&t=8621 ,

appurato che la proposta è durata oltre 24 ore,
visto il Regolamento del Congresso eItaliano, art.6, recante disposizioni per la presentazione di votazioni al Congresso,

E' STATA PROPOSTA ED APPROVATA CON 13 VOTI FAVOREVOLI, 2 CONTRARI E 4 ASTENUTI

la costituzione dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale (ENPS o semplicemente Welfare). L'ente è costituito e definito dal seguente testo di legge:
Ente Nazionale per la Previdenza Sociale (Welfare) ha scritto:Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento è posto l'elenco dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente.

Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo “Responsabile Ente”
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “Responsabile Ente” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato ai Responsabili di enti statali” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire i responsabili di altri enti pubblici.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.

Re: [LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Social

MessaggioInviato: 03/04/2013, 14:56
da wren
modificata con [LEGGE I 04/13] Modifica LEGGE IV 03/13

Ente Nazionale per la Previdenza Sociale (Welfare) ha scritto:Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità della Gazzetta Ufficiale (ID 15631) o di un altro giornale ospitato da una ORG governativa, opportunamente indicato nel Regolamento dell'Ente, per la pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.
Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG che ospita il giornale al Responsabile dell'Ente.


Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.

Re: [LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Social

MessaggioInviato: 22/06/2013, 0:21
da caleroide
Visto l'Attuazione presentata dal Governo,
Visto la Votazione del Congresso che riporta: 22 Congressmen votanti: 14 favorevoli 7 contrari e 1 astenuto

Viene modificato l'Art. 6 della Legge IV 03/13 con il seguente

Art. 6 ha scritto:Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 4022228. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente oltre alla pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.


A seguire la legge con la modifica effettuata.

Ente Nazionale per la Previdenza Sociale (Welfare) ha scritto:Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 4022228. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente oltre alla pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.


Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.


Il Presidente del Congresso
caleroide

Re: [LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Social

MessaggioInviato: 11/08/2013, 18:59
da superpimpo
Modificata con [LEGGE II 08/13] "Modifica Legge IV 03/13" con 14 voti favorevoli, un contrario ed un astenuto.

Ente Nazionale per la Previdenza Sociale (Welfare) ha scritto:Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è il sostegno materiale ed educativo dei giovani cittadini eItaliani.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” (ENPS, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’elargizione a titolo gratuito di cibo, alla concessione di piccoli prestiti in beni e valuta senza interessi oltre che al sostegno, informazione e supporto sulle dinamiche del gioco ai giovani cittadini eItaliani.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente, in quanto statale, è tenuto a redigere regolarmente un bilancio di fine mandato nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
Il bilancio è pertanto obbligatorio e prescinde dalla natura pubblica o privata dei proventi ricevuti dall'Ente per il prosieguo delle proprie attività.
L'Ente è altresì tenuto a presentare un bilancio intermedio, della stessa natura del bilancio finale, a quindici giorni dalla persentazione del bilancio di fine mandato per l'attività del mese precedente.
Il Governo in carica è tenuto a sostenere le spese di gestione minime necessarie all'Ente per garantire la continuità del servizio, ascrivendo al proprio bilancio di previsione di spesa la voce relativa al welfare; in mancanza di tale voce di spesa, l'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

Art. 3 - Responsabile
A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile dell'ENPS è una persona proposta al Congresso dal Ministero degli Interni ed eletta da quest’ultimo con regolare votazione nelle modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Congresso può, tuttavia, proporre una persona diversa da quella proposta dal Ministero degli Interni, il cui parere non è vincolante ai fini della nomina.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per decreto del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento dei servizi di welfare erogati dall'Ente.
Il Responsabile ha accesso in scrittura alla sola sezione Interni del Congresso, mentre ha accessi da moderatore per la sezione SEZIONE NEWBIES - GUIDE; può affiancarsi in questo compito, se vuole, un funzionario dell’Ente.

Art. 4 - Regolamento interno
L’organizzazione interna dell'Ente è stabilita dal Responsabile, che provvede alla redazione di un Regolamento interno in cui sono inoltre definite le finalità ed i servizi offerti.
In appendice al Regolamento sono posti il nome del Responsabile e l'elenco dei suoi Vice e dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 5 - Funzionari
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato; gli unici accreditamenti possibili sono quelli finalizzati all’erogazione dei servizi dell'Ente. Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 6 - Pubblicazioni
Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità dell’organizzazione con ID 2692663. Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso della ORG al Responsabile dell'Ente.
Lo scopo di questa Organizzazione è di raccogliere i fondi erogati dal Governo e dai privati per il finanziamento dell’Ente oltre alla pubblicazione di Guide e aggiornamenti alla Popolazione sui servizi offerti.


Disposizioni transitorie e finali
I - Responsabile ad interim
Il Responsabile ad interim dell’ENPS è il cittadino con ID 3482834; può, tuttavia, essere confermato come responsabile definitivo dal Congresso con eventuale votazione secondo quanto previsto dal Regolamento del Congresso vigente, qualora richiesta da un congressista o dal Ministero degli Interni.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha trenta giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ENPS. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Tutor, guide
Il servizio tutor e i relativi canali di comunicazione passano sotto la competenza dell’ENPS.
Il Responsabile dell’Ente diventa moderatore della sezione 187 (SEZIONE NEWBIES - GUIDE).

IV - Gruppo "ENPS"
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ENPS” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione interni della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato al Responsabile ed ai funzionari dell'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale” e il cui colore sarà #808080; il Presidente del Congresso provvede, se necessario, a modificare il Regolamento del Congresso vigente per predisporre gli accessi del gruppo.
Al gruppo così definito potranno afferire il Responsabile dell'Ente ed eventuali Vice o funzionari da lui comunicati nel Regolamento in numero massimo di 3.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ENPS l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero del Welfare o dal ministero che abbia svolto funzioni di welfare.

VI - Fondo cassa iniziale
Il Governo in carica, all’atto della promulgazione della seguente legge, è tenuto a versare all’ENPS i beni e la liquidità in dotazione al Ministero del Welfare o al ministero che abbia svolto funzioni di welfare nella persona del Responsabile designato.

Re: [LEGGE IV 03/13] Ente Nazionale per la Previdenza Social

MessaggioInviato: 15/09/2013, 16:43
da Yamisuke