[LEGGE I 12/11] Comando Militare e Nomine dei Vertici
Inviato: 06/12/2011, 23:58
Legge approvata dopo votazione di 24h con 6 voti favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto.
Comando Militare e Nomine dei Vertici ha scritto:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMANDO MILITARE E DELLE NOMINE DEI VERTICI MILITARI
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica eitaliana è il comandante in capo
di tutte le forze armate eitaliane pubbliche e riconosciute dallo stato.
2. Il Presidente della Repubblica eitaliana delina la politica militare
della nazione, impartisce ordini a tutte le forze armate pubbliche della nazione
e a lui spetta ogni decisione in questo campo.
3. Ai fini della presente legge, si intende per
forze armate eitaliane pubbliche quelle che ricevono finanziamenti pubblici,
e riconosciute quelle private che il Governo dichiara come tali e che combattono per
la nostra nazione; Esse devono attenersi agli ordini loro emanati.
Art. 2.
1. Il Presidente della Repubblica eitaliana nel prendere le decisioni
in ambito militare è coadiuvato dal Vice Presidente, dal Ministro della Difesa e consigliato dal
Capo di Stato Maggiore da lui nominati.
2. A tale proposito è istituito il Consiglio supremo di Difesa;
Ad esso spetta il compito di esaminare i problemi generali politici e tecnici
attinenti alla difesa nazionale e il coordinamento delle attività che comunque lo riguardano;
Ricordando che la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica eitaliana.
3. Il Presidente provvede alla costituzione del canale chat del Consiglio supremo di difesa;
l'accesso è riservato ai seguenti membri:
⃠Il Presidente della Repubblica eItaliana con SOP;
⃠Il Vicepresidente con AOP;
⃠Il Ministro della Difesa con AOP;
⃠Il Capo di Stato Maggiore con halfop;
⃠Il vice Ministro della Difesa con AOP;
⃠Il vice Capo di Stato Maggiore con halfop;
⃠Ulteriori membri del Governo o dell'esercito se invitati dal Presidente
hanno accesso senza privilegi.
Art. 3.
1. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica eitaliana
fosse momentaneamente assente,
il comando militare è preso dal Vice Presidente.
2. Nel caso in cui anche quest'ultimo fosse momentaneamente assente
il comando militare è preso dal Ministro della Difesa.
3. Gli ambiti militari sono così ripartiti:
- Il MoD può rappresentare il Governo
e lo Stato nelle riunioni
internazionali in materia militare, qualora ad esse
non possa presenziare il Presidente e il Vice Presidente,
nonché prendere decisioni
sulla politica militare secondo quanto al comma precedente.
- Il CdSM(aiutato dall'HQ) invece si occupa
del solo coordinamento
dell'azione sul campo militare, guidando
materialmente i soldati dell'EI in battaglia.
4. Il CdSM ha pertanto il ruolo di semplice consigliere militare del Presidente,
e ad esso non è consentito prendere decisioni in materia di comando militare della nazione.
Deve attenersi alle direttive e agli ordini militari del Governo, ma solamente a lui spetta
l'organizzazione interna dell'esercito
Art. 4.
1. Secondo quanto prevede l'art. 4 della costituzione
il Capo di Stato Maggiore è al comando dell'Esercito eItaliano,
ma non ha facoltà di delineare la politica nazionale militare.
2. Al fine di garantire un efficiente comando militare,
e un efficiente organizzazione strutturale riguardante l'esercito
eItaliano il Capo di Stato Maggiore deve essere scelto
tra i membri dell'esercito eItaliano.
Art. 5.
1. È così delineata la linea gerarchica del comando
militare del paese:
Presidente della Repubblica eitaliana
|
Vice Presidente
|
Ministro della Difesa
|
vice Ministri della Difesa
|
Persona incaricata con atto scritto e motivato dal Presidente della Repubblica eitaliana.
Disposizioni transitorie e finali
I- Con l'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate tutte le disposizioni
precedentemente in vigore attinenti a tale materia.
II- Tale legge ha il rango di legge ordinaria, e deve perciò intendersi vincolante
per tutti i regolamenti interni in ambito militare.