Questo testo regolamenta le richieste di finanziamento del Governo tramite donazioni dal Tesoro Nazionale alla ORG National EItaly e la creazione di un Bilancio Statale
1) L’organo di gestione delle finanze statali è il National eItaly. L'account statale deve in ogni caso di finanziamento versare la cifra complessiva a National eItaly, che si occuperà dei pagamenti particolari. I pagamenti devono essere effettuati seguendo sempre questa procedura.
2) Il National eItaly deve aver sempre a diposizione liquidità per casi di emergenza. Qualora parte di questa cifra venga spesa, il Presidente o il Ministro dell'Economia devono ripristinare tali cifre il prima possibile.
3)E' obbligatorio redigere un bilancio a metà legislatura presidenziale, da presentarsi in Congresso il giorno 21 di ogni mese e che contenga i dati raccolti fino alle 24.00 del giorno 20.
(modifica del 08/12)Qualora il Presidente o il Ministro dell'Economia non presentino il Bilancio nei termini prescritti il Congresso deve intimarne la pubblicazione.
4) Alla fine di ogni mandato presidenziale, il Presidente e il Ministro dell’Economia devono stilare un bilancio che preveda il riassunto di tutte le uscite ed entrate dell’account statale e del National eItaly.
5) Il Presidente successivo dovrà confermare che tale bilancio corrisponda alla verità .
6) Il bilancio si organizza come segue:
- Cifra in ITL e GOLD in apertura di mandato
- Entrate
- Uscite
- Cifra in ITL e GOLD a chiusura di mandato
- Disposizioni transitorie e finali
7) Vengono abrogate le leggi III 12/08 e I 01/10