Legge I 09/12 "aiutiamo l'eItalia" ha scritto:La presente legge è volta a tassare le persone che traggano beneficio da incarichi elettivi quali quello di congressista o di Presidente del paese.Art. 1 - ProceduraChiunque assurga a incarico elettivo per lo Stato che preveda una ricompensa monetaria ha l'obbligo di versare il corrispettivo del valore della medaglia a un profilo organizzazione a disposizione della Presidenza del Congresso, comunicato da quest'ultima entro un giorno dall'elezione.
Il pagamento deve avvenire tramite il mercato monetario.
Per dimostrare l'effettivo versamento è obbligatorio comunicare l’avvenuto pagamento, indicando l’ora del versamento, in un apposito thread aperto dalla Presidenza del Congresso uscente nella sezione pubblica del Congresso; le comunicazioni di pagamento che non siano effettuate come prescritto saranno ignorate e rimosse, ove possibile.
Art. 2 - SanzioniIl versamento dell’onere previsto dalla presente legge deve avvenire entro tre giorni dall’elezione.
Se al terzo giorno dall’elezione un eletto non abbia provveduto al pagamento, è tenuto al versamento di 0,50 GOLD aggiuntivi come mora per il ritardo nel pagamento.
Se al quinto giorno dall’elezione un eletto non abbia provveduto al pagamento, la mora per il ritardo del pagamento ammonta a 1,00 GOLD.
Se al settimo giorno dall’elezione un eletto non abbia provveduto al pagamento, perde potere di scrittura in Congresso sino al termine del proprio mandato; qualora non abbia richiesto gli accrediti e li richieda in un secondo momento, sarà accreditato come congressista sospeso.
Se un eletto non effettua il versamento prima della fine del proprio mandato, perde il potere di scrittura e votazione in Congresso in caso di successiva rielezione.
Tale provvedimento è revocabile solo dopo il pagamento di una sanzione di 5 GOLD; la revoca scatterà a partire dal mandato successivo al pagamento della sanzione.
Alternativamente, dopo il pagamento della sanzione, il Congresso ha facoltà di proporre una votazione per estinguere immediatamente la pena del giocatore in questione, con quorum costitutivo del 40% degli abilitati e quorum deliberativo del 66%.
Art. 3 - RieleggibilitàQualora un eletto non adempia agli oneri previsti dalla presente, è compito preciso del partito d'appartenenza impedirgli, per quanto possibile, ogni ulteriore elezione a incarichi pubblici sino all'estinzione della pena (con le modalità previste dalla presente legge).
Il partito di appartenenza non potrà inserirlo nelle posizioni che alla precedente tornata elettorale hanno permesso l'elezione al Congresso dei propri candidati e non potrà candidarlo come Presidente eItaliano né ad altra carica elettiva nazionale in gioco.
Nel caso in cui ciò non sia fatto, ogni eletto proveniente dal partito in questione dovrà pagare 1 GOLD in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge; tale pena si applica al mandato per cui non sia stato rispettato il precedente comma.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIILa presente, appena promulgata, avrà effetto con la prima successiva elezione in gioco.
IILe modifiche alla presente entreranno in vigore con la successiva elezione in gioco.