[LEGGE I 06/14] Istituzione Registro del Patrimonio

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[LEGGE I 06/14] Istituzione Registro del Patrimonio

Messaggioda Federico Fato » 09/09/2014, 16:57

Modificata con [Legge I 09/14] con 10 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto.

Inventario del Patrimonio dello Stato e degli Enti ed Organismi pubblici

Art.1
E’ istituito il registro degli inventari del Patrimonio Pubblico e della Situazione Patrimoniale dello Stato.
Per patrimonio dello Stato si intende il complesso delle attività e passività patrimoniali di spettanza pubblica a qualsiasi titolo detenute dai soggetti pubblici, sia se intestate o in possesso delle org pubbliche per come risultanti nell’apposito censimento, sia se poste in capo a singoli soggetti fiduciari che le detengono per garantire il massimo della loro redditività secondo gli schemi del game.

Art. 2
La tenuta del Registro è affidata al Ministero della Economia, nella persona del Ministro dell'Economia o di un suo delegato opportunamente notificato al Congresso eItaliano.
Il Registro del Patrimonio viene pubblicato, sulla base dei dati forniti dai detentori di beni pubblici, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre.
È fatto obbligo ai responsabili degli enti, ai detentori di org pubbliche e a qualunque altro soggetto detentore di beni pubblici di trasmettere mensilmente, tra il giorno 7 ed il giorno 10 dei succitati mesi, al Ministro della Economia ed al Presidente della Nazione, l’elenco completo dei beni patrimoniali posseduti debitamente valorizzati.
Il Ministero della Economia, entro il giorno 15 dei succitati mesi, provvede all'aggiornamento dei dati patrimoniali dell’inventario secondo i dati da lui ricevuti annotando separatamente i rapporti di debito/credito intercorrenti tra gli enti pubblici dei quali riporta in inventario il solo eventuale saldo. Entro la medesima data provvede alla pubblicazione, in apposita sottosezione del forum nella sezione Bilanci, dell’inventario aggiornato. Di ciò da comunicazione immediata al Congresso.
Il Ministero dell'Economia provvede, per i restanti mesi, ad aggiornare i dati del Registro sulla base delle informazioni fornite nei bilanci di fine mandato dei vari detentori di beni pubblici.

Art. 3
Nel registro, all’attivo, è annotata la denominazione di ciascun ente seguita dall’ ID di ciascun soggetto detentore di beni pubblici e, successivamente, l’elenco dei beni e delle attività possedute con l’indicazione del loro valore monetario evidenziato anche in apposito subtotale.
La valorizzazione dei beni avviene al prezzo di costo degli stessi.
La valorizzazione delle org possedute viene effettuata al valore convenzionale di 20 Gold per ciascuna di esse.
La valorizzazione viene espressa in ITL o GOLD rispettando il tipo di moneta utilizzato all’atto dell’acquisto.
I crediti sono indicati, per ciascun soggetto detentore, in unica voce complessiva con la distinzione tra capitale ed interessi.
Separatamente, invece, sono indicati i crediti verso lo Stato o altri enti od organismi pubblici.
Nel registro, al passivo, è annotata la denominazione di ciascun ente seguita dall’ ID di ciascun soggetto detentore di beni pubblici e, successivamente, l’elenco delle debitorie ed altre passività esistenti con l’indicazione del loro valore monetario evidenziato anche in apposito subtotale.
La valorizzazione viene espressa in ITL o GOLD rispettando il tipo di moneta utilizzato all’atto dell' assunzione della passività o del debito.
I debiti sono indicati, per ciascun soggetto, in unica voce complessiva con la distinzione tra capitale ed interessi.
Separatamente, invece, sono indicati i debiti verso lo Stato o altri enti od organismi pubblici.
Relativamente al solo Esercito Italiano la valorizzazione delle aziende e dei beni posseduti andrà evidenziata in unica voce.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I - Entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti detentori di beni pubblici per come identificati agli artt. 1 e 2, trasmetteranno al Ministro della Economia ed al Presidente della Nazione, l’elenco completo delle attività e passività possedute debitamente valorizzate.
Il Ministro della Economia, nei successivi sette giorni, provvederà alla compilazione dell’ inventario iniziale secondo i dati da lui ricevuti ed alla pubblicazione dello stesso in apposita sottosezione del forum nella sezione Bilanci dandone comunicazione al Congresso.

II - In deroga a quanto previsto ex Art. 2 della presente, viene fatto obbligo di pubblicare il Registro per la mensilità Settembre 2014; si sottintendono vigenti tutti gli obblighi correlati alla pubblicazione del Registro; il Registro di Agosto 2014 viene invece pubblicato come proiezione dai bilanci enti depositati.
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Federico Fato
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