[LEGGE I 01/14] Ente di Speculazione Finanziaria

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[LEGGE I 01/14] Ente di Speculazione Finanziaria

Messaggioda caleroide » 05/01/2014, 12:45

Legge approvata con votazione [04/01/14] Istituzione Ente di Speculazione Finanziaria. La votazione riporta:

Congressmen votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 0
Astenuti: 3

A seguire si riporta il testo della Legge di istituzione dell'Ente di Speculazione Finanziaria

Ente di Speculazione Finanziaria (ESF) ha scritto:Questo testo istituisce e definisce l’ente statale il cui scopo è garantire una continua speculazione statale.

Art. 1 - Definizione dell’Ente
Si definisce “Ente di Speculazione Finanziaria” (ESF, da qui in poi Ente) l’organo dello Stato deputato all’investimento sul mercato monetario di capitali statali per ricavarne utili tramite speculazione.

Art. 2 - Bilanci
L'Ente è tenuto a redigere regolarmente un bilancio mensile nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia di bilancio.
L'Ente ha diritto di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio; la richiesta deve essere inserita nella sezione “Economia” del forum del Congresso e segue l’iter legislativo delle leggi ordinarie.
L'Ente riceve i fondi in un’unica soluzione previa presentazione del bilancio finale per l’attività del mese precedente a quello della richiesta.

A capo dell'Ente è posto un Responsabile.
Il Responsabile è scelto dal Congresso, seguendo l’iter delle leggi ordinarie, stabilito dal Regolamento del Congresso vigente. Il Responsabile è scelto da una rosa di candidati ottenuta da un bando indetto dal Ministero dell’Economia. hanno facoltà di proporre un candidato tutti i congressisti ed il Ministro dell’Economia; il parere del Ministro dell’Economia non è vincolante ai fini della votazione.
Il Ministro dell’Economia ha facoltà di nominare un suo delegato con mansioni di controllo sull’operato del Responsabile, senza la possibilità di intervenire sull’amministrazione dello stesso.
Il Responsabile ha facoltà di nominare un vice Responsabile che lo coadiuvi nell’amministrazione dell’Ente e assolva alle sue mansioni in sua assenza, che condivida con lui gli stessi accrediti e credenziali.
Il Responsabile resta in carica fino a dimissioni spontanee o a rimozione per delibera del Congresso; in caso di rimozione, il Responsabile resta in carica fino a nuova nomina da parte del Congresso per svolgere esclusivamente le mansioni amministrative necessarie al mantenimento delle operazioni economiche già in corso ma non ha il diritto di iniziarne di nuove.
Il Responsabile Ente non può essere contemporaneamente Presidente eItaliano, vicepresidente eItaliano, Presidente del Congresso, vicepresidente del Congresso o ministro; qualora venga eletto o nominato con una di queste cariche, decade automaticamente dal proprio ruolo di Responsabile Ente ed il Congresso provvede alla sostituzione nelle modalità stabilite per legge.
Il Responsabile ed il vice Responsabile afferiscono al gruppo “ESF” ed hanno accesso in scrittura alla sola sezione Economia del Congresso.

Art. 4 - Funzionari
Il Responsabile ha facoltà di nominare dei funzionari che lo assistano nell’amministrazione dell’Ente, su base volontaria.
I funzionari dell'Ente, in qualità di volontari, non hanno diritto a indennizzi, retribuzioni, accreditamenti o compensi di alcun genere per il servizio prestato.
Tale natura volontaristica è estesa al Responsabile dell'Ente, ai suoi Vice ed a chiunque altro collabori con l'Ente.

Art. 5 - Registro
Usufruendo di fondi statali l’Ente è tenuto a mantenere uno registro suddiviso mensilmente in cui memorizzare le offerte inserite e le transazione speculative effettuate.
Al registro del mese in corso hanno accesso solo il Responsabile, il vice Responsabile, i funzionari, il Presidente del Congresso, il Ministro dell’Economia e il suo delegato per monitorare l'operato dell'Ente.
Ogni registro potrà essere consultabile pubblicamente dopo la pubblicazione del bilancio ad esso riferito.

Art. 6 - Regolamento interno
La regolamentazione e la definizione di attività, finalità e servizi dell’Ente sono affidate ad un Regolamento redatto dal Responsabile in carica.
Il Regolamento è pubblicamente consultabile nell’apposita sottosezione nel forum del Congresso.
In appendice al Regolamento è posto l'elenco dei funzionari dell'Ente con le relative mansioni per esso svolte.

Art. 7 - Dotazione
Le org a disposizione dell’Ente vanno indicate separatamente nel Registro delle proprietà pubbliche conservato nella sezione interni del forum. Esse sono riportate nell’Appendice I.
Tale disponibilità si deve concretizzare nella cessione delle credenziali di accesso delle ORG indicate al Responsabile dell'Ente.
Le somme a disposizione dell’Ente non potranno in nessun caso superare l’80% del totale delle disponibilità dello Stato eItaliano (disponibilità residue dal bilancio del Governo e dal bilancio del Congresso).
Nel caso in cui tale limite venga superato, il Governo comunicherà al Congresso, oltre che al Responsabile dell’Ente, il verificarsi della circostanza e l’eccedenza verrà versata nella org a disposizione del Congresso entro 10 giorni dalla comunicazione.
Se il Responsabile non soddisfa la richiesta entro i termini previsti, il Responsabile è ritenuto rimosso. Il Presidente eItaliano deve provvedere entro due giorni ad inviare un ticket agli admin richiedendo il reset delle password delle org a disposizione dell’Ente. In deroga a quanto sancito dall’art. 3, in questo caso il Responsabile rimosso non ha alcuna possibilità di accedere alle org.

Art. 8 - Divieto di trasferimento fondi
È consentita la circolazione di denaro solo tra le org a disposizione dell’Ente, individuate nell’Appendice I della stessa.
Gli utili derivanti dalla speculazione effettuata dall’Ente e le risorse a sua disposizione non potranno in nessun caso essere trasferiti direttamente dall’Ente al Governo, nè essere utilizzati da quest’ultimo nel caso in cui essi risiedano in ORG condivise fra Ente e Governo.
Qualsiasi donazione indebita o non giustificata dal registro deve essere segnalata dal Ministro dell’Economia o dal Presidente del Congresso; accertata l’irregolarità dell’operazione, il Congresso deve rimuovere il Responsabile e il Presidente eItaliano deve provvedere entro due giorni ad inviare un ticket agli admin richiedendo il reset delle password delle org a disposizione dell’Ente. In deroga a quanto sancito dall’art. 3, in questo caso il Responsabile rimosso non ha alcuna possibilità di accedere alle org.
Ogni trasferimento di fondi dalle org a disposizione dell’Ente ad altre org statali va autorizzato dal Congresso.

Art. 9 - Pubblicazioni
L’Ente si avvarrà dell’org con ID 358281 per le comunicazioni ai cittadini.


Disposizioni transitorie e finali

I - Nomina del responsabile
Dopo l’approvazione del testo il Ministero dell’Economia ha 3 giorni per indire un bando per l’assegnazione della carica di responsabile. Nel frattempo il Responsabile ad interim sarà il cittadino con ID 5399721.

II - Redazione del Regolamento interno
Il Responsabile ha 30 giorni di tempo per depositare in Congresso in sezione Interni una copia del Regolamento interno dell’ESF. Il Regolamento interno dell’Ente non richiede esplicita approvazione del Governo né del Congresso.

III - Gruppo “ESF”
Gli amministratori del forum provvederanno alla creazione del gruppo chiuso “ESF” dotato di accessi in scrittura nella sottosezione economia della sezione Congresso eItaliano, la cui descrizione sarà “Gruppo destinato ai Responsabili dell’Ente di Speculazione Finanziaria” e il cui colore sarà #00FBFB.

IV - Fondo cassa iniziale e avvio dell’Ente
L’Ente subentra nello svolgimento delle funzioni di speculazione al termine del mandato del Governo in carica all’atto della promulgazione della seguente legge.
I fondi del Governo in carica destinati alla speculazione passano direttamente al nuovo Ente senza dover ritornare alla ORG del Congresso in deroga a quanto previsto dalla legge sul T.U. di bilancio.
Il Governo uscente cede al Responsabile gli spread attualmente in uso riguardanti la speculazione e concede le credenziali di accesso alle ORG assegnate all’Ente.
Il Ministero dell’Economia potrà aiutare il Responsabile nella gestione dell’Ente, se da esso richiesto, fintanto che non si doterà dei funzionari ritenuti necessari dal Responsabile.

V - Bilancio zero
Viene considerato come primo bilancio dell’attività dell’ESF l’ultimo bilancio di fine attività presentato dal Ministero dell'economia o dal ministero che abbia svolto funzioni di speculazione.

APPENDICE I - Org gestite dall’ESF ha scritto:Il Governo deve garantire all'Ente la disponibilità del seguente elenco di organizzazioni:

358281 Comune di Firenze (ORG principale)
575811 Comune di Venezia
910122 Comune Milanese
945942 Comune Chur
953652 Comune di Perugia
1808313 Syder Corporation
2285422 Confindustria Italia
2560709 Monkey Punch Ltd
2886513 Jedi Army
3185244 banca eitalia tesoro
3185406 citizen cane polonia
3355755 BlackStormChR Foundation
4022228 Logistik HBI


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Re: [LEGGE I 01/14] Ente di Speculazione Finanziaria

Messaggioda Daniel Xiveth » 06/07/2014, 14:45

Legge modificata a seguito della Votazione [05/07/14] Modifica Legge | 01/14.

Congressman votanti: 27
Favorevoli: 18
Contrari: 6
Astenuti: 3

Il nuovo testo della legge è disponibile qui.


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