Ai sensi dell'art. 8bis del
Regolamento del Congresso, alla luce di questa
discussione, propongo l'integrazione nello
stesso del seguente comma, nell'art. 7.
III- Il Presidente del Congresso in carica, a partire dal giorno seguente alla sua elezione provvede a predisporre gli strumenti necessari a consentire la donazione al profilo organizzazione del Congresso del corrispettivo del valore della medaglia ottenuta dal Presidente e dai congressisti, inserendo un'offerta nel Mercato Monetario che scambi ITL per GOLD.
Regolamento del Congresso, art. 7 - Elezioni e doveri del Presidente del Congresso
Quest'integrazione renderà nota alla
Presidenza del Congresso la procedura necessaria per consentire ai congressisti e al
Presidente di donare i
5 GOLD che hanno ottenuto con la loro medaglia: non viene introdotto alcun obbligo (poiché non abbiamo potere coercitivo), ma ne viene data la possibilità.