REGOLAMENTO DEL CONGRESSO eITALIANO - Revisione del 25/09/13

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REGOLAMENTO DEL CONGRESSO eITALIANO - Revisione del 25/09/13

Messaggioda Yamisuke » 26/09/2013, 0:15

Regolamento del Congresso eItaliano ha scritto:
ACCESSO AL FORUM DEL CONGRESSO
1 - L'accesso al forum del Congresso (in seguito semplicemente "Congresso") per i congressisti è valido per una legislatura ed è rinnovabile.
Per ottenere l'accesso si dovrà commentare l'apposito topic creato dall'amministrazione del forum o dalla Presidenza del Congresso a partire dalle ore 06:00 (ora di eRepublik) del 26 indicando il link al proprio profilo in gioco.
La Presidenza del Congresso provvede ad aprire un topic (bloccato) in sezione pubblica in cui viene redatta la lista dei congressisti e dei relativi partiti con cui sono stati eletti (ed il partito di appartenenza, se diverso). Il topic ha finalità puramente statistiche.
Per ottenere il voice nel canale IRC #congresso-it occorre scrivere, in apposita discussione creata dalla Presidenza del Congresso il giorno 26 del mese nella sezione “Interni”, il nickname usato in chat, se esistente e registrato, al fine di provvedere alle disposizioni in materia previste dalla Costituzione.
Il Presidente del Congresso ha facoltà di presentare la richiesta di accredito al forum e/o alla chat per conto di congressisti regolarmente eletti che non abbiano presentato in prima persona la richiesta nei modi previsti dal comma precedente.

2 - Possono accedere al Congresso tutti i congressisti eletti in gioco, il Presidente eItaliano, i ministri da lui scelti, eventuali vice Presidenti, lo Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano (il Capo di Stato Maggiore e i suoi vice), i Responsabili di SIS, ENPS ed ESS e relativi vice.
Non hanno diritto all’accredito i congressisti eletti che abbiano meno di trentuno giorni di vita in gioco né può essere loro conferito qualora raggiungano i trentuno giorni di vita durante la legislatura interessata. I congressisti non accreditabili sono ugualmente tenuti a rispettare il presente Regolamento nelle parti che esulano dagli accrediti ed a versare eventuali oneri di legge.
Per ricevere gli accrediti, i vice Presidenti e i ministri dovranno essere inseriti nella lista della squadra di Governo come da Costituzione, in maniera chiara e trasparente e specificando con chiarezza i ruoli in modo da non lasciare dubbi sulla tipologia di accrediti da concedere.
Il Presidente del Congresso potrà ammettere, con motivazione obbligatoria, altre cariche quali vice ministri o responsabili di pubbliche istituzioni che saranno inserite nel gruppo Sottosegretari; il Congresso può contestare questa decisione con votazione a maggioranza semplice della durata di 24h, senza obbligo di discussione.
Lo Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano riceve e mantiene i propri accrediti fino a nuova nomina da parte del Presidente eItaliano; allo stesso modo, il Responsabile SIS (e vice) riceve e mantiene gli accrediti da ministro fino a nuova nomina da parte del Presidente eItaliano.
Il Responsabile ENPS (e vice) riceve e mantiene i propri accrediti, limitati alla sezione Interni, fino a nuova nomina da parte del Congresso; allo stesso modo, il Responsabile ESS (e vice) riceve e mantiene i propri accrediti, limitati alla sezione Economia, fino a nuova nomina da parte del Congresso.

2bis - I privati cittadini che dispongano della cittadinanza eItaliana possono richiedere un accesso temporaneo di quindici giorni all'archivio del Congresso.
La richiesta deve essere presentata alla Presidenza del Congresso, nelle modalità da questa stabilite, specificando le motivazioni della domanda. La Presidenza del Congresso valuterà se concedere l'accesso (previa consultazione del SIS) per verificare l'affidabilità del cittadino in questione e dovrà darne pubblica comunicazione.
I cittadini ai quali venga concesso l’accesso agli archivi vengono inseriti nel gruppo Archivi Congresso.

3 - Il Congresso ha a sua disposizione una sezione principale e otto sottosezioni permanenti (nominate nell’ordine: Presidenza del Congresso, Esteri-Difesa, Economia, Interni, Votazioni, Diritto eItaliano, Archivio Pubblico del Congresso e Archivio Riservato del Congresso).

La sezione Presidenza del Congresso è aperta in lettura/scrittura al Presidente del Congresso, al vice Presidente del Congresso (se nominato) e all’amministrazione del forum.
La sezione Esteri-Difesa è aperta in lettura/scrittura ai congressisti, al Presidente eItaliano e vice, allo Stato Maggiore EI, ai ministri, al Responsabile SIS.
La sezione Economia è aperta in lettura ai Cittadini Verificati e Sicuri, in scrittura ai soli abilitati ex Art. 2 ed al Responsabile ESS (e relativi vice).
La sezione Interni è aperta in lettura a tutti, in scrittura ai soli abilitati ex Art. 2 ed al Responsabile ENPS (e relativi vice).
La sottosezione SIS - Affari Interni è aperta in sola lettura a tutti i congressisti regolarmente eletti ed accreditati, al Presidente ed ai ministri; hanno invece potere di scrittura soltanto il Responsabile SIS ed il suo vice.
La sottosezione Statuti di Ministeri ed Enti Pubblici è aperta in sola lettura a tutti, in scrittura alla sola Presidenza del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il dovere di spostare in questa sezione i Regolamenti pubblicati da ministri e responsabili degli enti pubblici.
La sezione Votazioni è aperta a tutti in lettura, in scrittura ai soli congressisti e al Presidente eItaliano.
Le sezioni Diritto eItaliano e Archivio Pubblico del Congresso sono aperte in lettura a tutti.
La sezione Archivio Riservato del Congresso è aperta in lettura ai congressisti, al Presidente eItaliano e vice, allo Stato Maggiore EI, ai ministri, al Responsabile SIS.

3bis - È prevista, in caso di necessità e con regolare discussione e votazione del Congresso, la creazione di commissioni congressuali temporanee.
Nella proposta, in base alle diverse necessità del caso, si dovranno indicare i compiti della istituenda commissione, stabilire il termine temporale per il conseguimento di tali compiti, delle linee guida ed eventualmente dei limiti al suo operato.
Nella proposta dovrà altresì essere indicato il numero dei componenti la commissione (sempre dispari) e le modalità di elezione di tali membri.
Qualora si insediasse una nuova commissione congressuale temporanea, si creerà una nuova sottosezione temporanea in aggiunta a quelle di cui all'art.3 comma 1 del presente Regolamento.
Può essere prevista la creazione di commissioni congressuali permanenti, qualora il Congresso ne attesti la effettiva necessarietà; in tal caso, si provvederà a creare una nuova sottosezione permanente in aggiunta a quelle di cui all'art.3 comma 1 del presente Regolamento.

3ter - Capigruppo
La Presidenza del Congresso provvede ad aprire un topic nella sezione “Interni”, contrassegnato come “Importante”, in cui siano elencati tutti i gruppi politici presenti in Congresso e i rispettivi capigruppo.
Salvo diversa indicazione espressamente comunicata dai congressisti in qualsiasi momento, si considerano formati automaticamente tanti gruppi quanti sono i partiti rappresentati.
I capigruppo rappresentano il gruppo di appartenenza ed ogni gruppo deve avere un capogruppo; nel caso di gruppi con un solo membro, questi si considera automaticamente capogruppo.
Se il gruppo si trova senza capogruppo per dimissioni, ban, esclusione dai lavori del congresso ex Art.9 o altro motivo di decadenza dalla carica di congressista, ha l’obbligo di nominarne uno nuovo.
Scopo dei capigruppo è la diramazione di comunicazioni importanti da parte del Governo (nelle persone del Presidente eItaliano, di un suo vice o di un ministro) o di notifiche di nuove discussioni, proposte o votazioni da parte di un congressista o di provvedimenti da parte della Presidenza del Congresso.
Non sono necessari i capigruppo qualora ci siano al massimo dieci congressisti eletti in gioco.

4 - Ogni topic aperto in Congresso deve rispettare i seguenti canoni:
[DISCUSSIONE] Nome discussione ----> discussione generica che non prevede necessariamente la votazione di una legge. Dalla discussione non si può passare direttamente alla votazione, ma si deve passare prima alla proposta.
[PROPOSTA] Nome proposta ----> proposta di legge effettuata da un congressista, la cui discussione dura 24 o 48 ore in base alle richieste, con il dovere di postare un riferimento (link) nella proposta per informare gli altri congressisti dell’apertura della votazione.
[DECISIONE] Titolo decisione ----> decisioni del Presidente eItaliano riguardo azioni belliche importanti o atti che gli competono in base alla Costituzione. Queste decisioni possono essere prese senza il consenso del Congresso ma devono essere documentate usando questa formula.
[ATTUAZIONE] Nome proposta ----> proposta di legge riservata esclusivamente al Governo. Può essere presentata dai ministri o dal Presidente in carica. La discussione dura 24 ore. In casi di particolare urgenza, la durata della discussione può essere ridotta a due ore se l’attuazione è presentata fra le ore 03:00 (ora italiana) e le ore 15:00 (ora italiana), altrimenti è ridotta a dodici ore; in tal caso, la proposta deve essere presentata come [ATTUAZIONE URGENTE]. Spetta al Presidente del Congresso giudicare l'attuazione urgente o meno su richiesta del governo.
[DECRETO] Titolo decreto ----> decisioni del Presidente del Congresso. I decreti si limitano all’ordinamento del forum, a deroghe/proroghe temporanee a leggi vigenti, a dirimere eventuali controversie su leggi di senso non univoco, alla decadenza di leggi che non abbiano (più) alcun fondamento nel Diritto eItaliano. I decreti non possono abrogare leggi né contrastare decisioni prese dal Presidente eItaliano in materie di propria competenza esclusiva.

5 - Per quanto riguarda la stampa di moneta o altre votazioni possibili in gioco (donazioni, tasse, stipendio minimo), il topic dovrà essere aperto in forum del Congresso almeno un giorno prima della votazione in gioco, in modo che la discussione possa avvenire in tempi accettabili.
In caso di urgenza o sfiducia al Presidente, l’apertura del topic e la votazione potranno avvenire simultaneamente; per la legge Nemico naturale è preferibile attendere disposizioni dal Presidente eItaliano o da un suo delegato in materia prima di procedere a proporre la legge in gioco e votarla.
Dovrà quindi essere aggiunto nella proposta di legge in gioco il link al topic in forum che guiderà i congressisti alle motivazioni della votazione.

6 - Ogni votazione in forum deve essere presentata nel seguente formato
[Data(gg/mm/aa)] Oggetto votazione ----> votazione aperta in data gg/mm/aa
Esempio: [22/10/08] Creazione del Registro delle Imprese oppure [URGENTE]
[25/11/08] Accettazione MPP con la Svezia

I - E' obbligatorio associare un sondaggio con le tre opzioni SÌ/NO/ASTENUTO o FAVOREVOLE/CONTRARIO/ASTENUTO a ogni topic di votazione; nel primo post è obbligatorio porre il testo da votare e il link alla discussione e/o proposta corrispondente.
Il Congressista che avvii un topic di votazione è tenuto ad avvisare con messaggi in gioco il Presidente del Congresso e tutti i Capigruppo nei primi minuti di votazione.

II - Tutte le votazioni si considerano concluse a 24 ore dalla pubblicazione del primo post; fanno eccezione le votazioni provenienti da proposte urgenti del Governo ex Art.4 comma 4, per cui il termine è di 6 ore: in questo caso è obbligatorio inserire nel titolo l'ulteriore tag [URGENTE] e il membro del Governo autore della proposta e/o il congressista che la avvii è obbligato a comunicare con messaggio privato in gioco a tutti i congressisti il link alla votazione.
In ogni caso, la Presidenza del Congresso può decretare la conclusione anticipata di una votazione qualora tutti gli aventi diritto si siano espressi nella stessa.

III - La proposta votata è approvata se il numero di voti favorevoli è superiore a quello dei voti contrari nel sondaggio associato (la maggioranza è calcolata sul numero di voti validi, non sul totale dei Congressmen e/o del quorum) e se si raggiunge il quorum del 40% dei congressmen accreditati sul forum arrotondati per eccesso; la Presidenza del Congresso provvederà a comunicare l'esito della votazione e a chiudere il topic.

IV - Si considerano come VOTI VALIDI i voti espressi nel sondaggio, con l’esclusione dei voti dati come ASTENUTO (che sono validi solo ai fini del quorum). Tutti i voti espressi al di fuori del sondaggio non sono validi ai fini della votazione. Il Presidente eitaliano ha diritto di voto su tutte le materie.

V - Nel caso di approvazione con procedura d'urgenza essa deve raccogliere la maggioranza sul numero dei congressmen che hanno chiesto l'accesso al forum.

VI - Eventuali errori o vizi di forma saranno giudicati dal Presidente del Congresso che deciderà se modificare l'errore o il vizio per poi far ripartire il topic ex novo oppure se farlo continuare senza modifiche ai termini del medesimo in quanto l'errore o il vizio non sia giudicato vincolante ai fini di una decisione del congresso.
La decisione sarà comunicata al congresso tramite una comunicazione del Presidente del Congresso nel medesimo topic.

VII - E' fatto divieto di mettere in votazione una legge tra le ore 23:59 (eRep Time) del giorno che precede le elezioni congressuali e l'avvio della nuova legislatura. Ogni votazione aperta in questo lasso di tempo sarà considerata nulla.

VIII - Tutte le votazioni andranno archiviate nell’Archivio Pubblico del Congresso nella sottosezione Archivio Sezione Votazioni.

7 - Ogni legge o provvedimento approvato va archiviato nell’apposita sottosezione “Leggi Approvate” della sezione “Diritto eItaliano” rispettando il seguente formato:
[LEGGE N mese/anno] Nome Legge ----> Legge approvata dal Congresso.
Esempio: [LEGGE I 10/08] Abrogazione Leggi II e IV 09/08
[LEGGE V 09/08] Finanziamenti Aziende Food
Le decisioni del Presidente eItaliano vanno archiviate nell’apposita sottosezione “Decisioni del Presidente eItaliano” della sezione “Diritto eItaliano” rispettando il seguente formato:
[DP N/anno] Titolo Decisione ----> Decisione del Presidente eItaliano.
Esempio: [DP 5/13] Procedure per concorsi
[DP 57/13] Contratto unità militari
I decreti del Presidente del Congresso vanno archiviati nell’apposita sottosezione “Decreti del Presidente del Congresso” della sezione “Diritto eItaliano” rispettando il seguente formato:
[DPC N/anno] Titolo Decreto ----> Decreto del Presidente del Congresso.
Esempio: [DPC 7/13] Decadimento Legge III 08/09
[DPC 71/13] Deroga Art. 9ter del Regolamento del Congresso
Il numero progressivo per le leggi è ordinale e si azzera una volta al mese; il numero progressivo per decisioni e decreti è cardinale e si azzera una volta all’anno.

I - Si definiscono di seguito le linee guida da rispettare per l’archiviazione di leggi e provvedimenti:
- le leggi approvate, corredate di risultato della votazione, sono archiviate nella sottosezione Leggi Approvate; fanno eccezione le decisioni di politica estera o altro materiale riservato;
- le leggi abrogate sono trasferite nella sottosezione “Leggi Abrogate”;
- le modifiche di legge sono archiviate con il numero della legge modificata e il testo della legge precedente viene spostato nella sottosezione “Leggi Abrogate”;
- le modifiche della Costituzione eItaliana sono archiviate nella sottosezione “ Modifiche Costituzionali”;
- le decisioni del Presidente eItaliano e i decreti del Presidente del Congresso vanno archiviati rispettivamente nelle sottosezioni “Decisioni del Presidente eItaliano” e “Decreti del Presidente del Congresso”;
- le decisioni deposte dal Presidente eItaliano e i decreti deposti dal Presidente del Congresso sono archiviati rispettivamente nelle sottosezioni “Decisioni deposte” di “Decisioni del Presidente eItaliano” e “Decreti deposti” di “Decreti del Presidente del Congresso”.

8 - All'inizio di ogni legislatura, l'Assise provvederà a nominare un presidente che ne dirigerà i lavori ed espleterà le pratiche richieste da questo regolamento.

I - I candidati alla Presidenza del Congresso devono pronunciarsi nell’apposita discussione del forum entro e non oltre le ore 23:59:59 del 28 di ogni mese. Requisiti per la candidatura sono:
- avere almeno tre mandati da congressista in Italia;
- essere congressista in carica;
- non avere ruoli in Governo o a capo di Enti;
- non avere provvedimenti disciplinari pendenti.
La carica di Presidente del Congresso non può essere ricoperta per più di due mesi consecutivi dallo stesso congressista, che potrà ricandidarsi successivamente qualora non incorra nel caso qui descritto.

II - Il 29 di ogni mese verrà aperta una votazione nella sezione Votazioni del forum con tutti i possibili candidati. La votazione durerà 24 ore. Chi raggiungerà il maggior numero di voti verrà eletto Presidente del Congresso. Nel caso vi sia pareggio tra più candidati verrà eletto il candidato con più mandati pregressi da congressista in Italia.

III – Il Presidente del Congresso si occuperà di moderare ed archiviare tutte le discussioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La discussione accrediti e dimissioni congress verranno archiviate nelle apposite sezioni il 26 del mese successivo dall’amministrazione del forum.

IV - Il presidente eletto dovrà nominare un suo vice che, in caso di assenza, farà le sue veci. Tale obbligo viene meno qualora siano abilitati al forum meno di venti congressisti.

V - Qualora il Presidente del Congresso o il suo vice non dovessero avere più la fiducia del Congresso, qualsiasi congressista ha il diritto di aprire una votazione di 24 ore atta alla destituzione da tali incarichi, preceduta da una discussione di almeno 24 ore. La mozione di sfiducia è approvata con maggioranza del 65% calcolata sui voti validi, con un quorum del 50% dei congressisti accreditati sul forum arrotondato per difetto. Se approvata, l'effetto è immediato e deve essere immediatamente aperta una discussione (24 ore) per l'elezione del nuovo rappresentante.

VI - La carica di Presidente del Congresso è incompatibile con quella di Presidente eItaliano, ministro, Responsabile SIS, Responsabile Ente o qualsiasi altro incarico governativo.
Qualora il Presidente del Congresso sia eletto Presidente eItaliano o divenga tale in seguito a rimozione del Presidente in carica o venga nominato ad uno dei succitati incarichi, decade automaticamente dalla prima carica appena insediatosi e deve essere immediatamente aperta una discussione (24 ore) per l'elezione del nuovo rappresentante.

ALLONTANAMENTO DEI FRUITORI DEL CONGRESSO
Normativa riguardante la sospensione dalle attività in Congresso per atti illeciti.

9 - In caso di illecito grave o in seguito ad una dichiarazione di pericolosità da parte del SIS, il Presidente del Congresso può impedire l'accesso al Forum ed alla chat a una o più persone, motivando in apposita discussione.
Nel caso in cui l'Assemblea non sia d'accordo può, trascorse 24 ore dall'apertura della discussione di motivazione, aprire una votazione per la riammissione in Congresso. La votazione è a maggioranza semplice, con quorum pari al 50% degli aventi diritto.

9bis - I fruitori ex Art. 2 di una o più aule del Congresso che violino palesemente norme contenute nel presente Regolamento e l’Appendice I inerente al codice etico sono puniti con l’allontamento dal Forum del Congresso, con l’eslusione dell’area pubblica, per un periodo che va da uno a cinque giorni, a discrezione del Presidente del Congresso e proporzionalmente al danno provocato dalle sue azioni irregolari, salva evidente malafede.
Qualora l’allontanamento sia a seguito della sola violazione del Codice Etico, il Presidente del Congresso può disporre l’inserimento dei congressisti sospesi nel gruppo Congressisti sospesi in modo tale che abbiano solo i permessi di lettura, ma non di scrittura, in tutta la parte riservata del forum del Congresso ex Art. 3.
I ministri allontanati dalle attività in Congresso vengono inseriti in ogni caso nel gruppo Ministri sospesi, privo degli accessi in lettura e scrittura garantiti ai ministri ex Art. 3 del presente Regolamento, al fine di permettere loro di continuare ad espletare le proprie funzioni nelle aree riservate di governo.

9ter - La Presidenza del Congresso ha il compito di vigilare sulle presenze dei congressisti dal momento del suo insediamento fino alla fine della legislatura.

I - Il calcolo delle presenze viene fatto ad intervalli regolari di due giorni tramite controllo del profilo sul forum; accessi effettuati da congressisti che nascondano il proprio stato, in assenza di messaggi in Congresso che ne provino la presenza, non saranno ovviamente calcolati.
Qualora emergesse da detto controllo un’assenza non annunciata che si protrae da oltre 48 ore, la Presidenza provvede a contattare il congressista o il suo capogruppo con un ammonimento ed un invito a visitare il Congresso; se l’assenza si protrae per altre 48 ore senza comunicazioni da parte del congressista, la Presidenza adotta i provvedimenti previsti al punto III di questo articolo.
Raggiunto il terzo ammonimento in una singola legislatura la Presidenza del Congresso può applicare l’Art. 9 bis del presente Regolamento.

II - È fatto obbligo ad ogni congressista di commentare ogni votazione per presa visione, anche qualora intendesse non partecipare al voto, entro la fine della stessa.
Qualora emergessero due assenze consecutive non annunciate dalle votazioni oppure tre assenze non annunciate dalle votazioni in una singola legislatura la Presidenza del Congresso può richiamare il congressista o il suo capogruppo ed applicare l’Art. 9 bis del presente Regolamento.

III - Eventuali assenze programmate devono essere comunicate alla Presidenza del Congresso e possono essere anche comunicate in apposita discussione nella sezione “Interni” dal congressista interessato o dal suo capogruppo.
La Presidenza del Congresso, in applicazione del terzo comma del punto I di questo articolo, è tenuta ad applicare le sanzioni previste dal presente Regolamento.

IV - Qualora un congressista eletto richieda gli accrediti al forum dopo l'insediamento della Presidenza del Congresso, il ritardo è considerato assenza ai sensi del punto I di questo articolo.
Trascorse 192 ore dall'insediamento della Presidenza del Congresso, i congressisti che non abbiano richiesto gli accrediti sono considerati "non pervenuti".

9quater - La pubblicazione di informazioni riservate è sanzionata con l’allontamento dal forum del Congresso ex Artt. 9 e 9bis.
Per aree riservate si intendono tutte le aree non accessibili in lettura a cittadini eItaliani che non ricoprano ruoli istituzionali.

SANZIONI
Normativa sulle sanzioni per violazione del Regolamento da parte di fruitori del Congresso o per assenza di un congressista.

10 - Nel caso in cui la sospensione dal Congresso di un fruitore sia dovuto ad un evento di particolare gravità o per violazione recidiva del presente Regolamento, il fruitore è punibile con una sanzione pecuniaria accessoria.
Le sanzioni sono sempre inflitte nei casi di assenza.

I - Il versamento della sanzione pecuniaria accessoria non costituisce cauzione, ossia non garantisce il ritorno anticipato alle attività del Congresso per il fruitore che sia stato sospeso.

II - Per “violazione recidiva” s’intende una violazione al presente Regolamento di qualsiasi natura ripetuta dal fruitore nell’arco del proprio mandato. In particolare, il mandato dei fruitori si definisce come segue:
a) se il fruitore è un congressista, per mandato s’intende la legislatura d’elezione;
b) se il fruitore è un membro del Governo, per mandato s’intende la durata del Governo;
c) se il fruitore non appartiene alle due categorie precedenti, per mandato s’intende la legislatura corrente.

III - Le sanzioni pecuniare accessorie sono definite come segue:
a) violazione del Codice Etico: da 0,5 GOLD a 1 GOLD;
b) violazione del Regolamento: da 1 GOLD a 3 GOLD;
c) pubblicazione d’informazioni riservate: 5 GOLD;
d) concessione di cittadinanze non autorizzate: 5 GOLD per cittadinanza.
Qualora uno o più congressisti violino le disposizioni da parte del Governo per votazioni in gioco riguardanti materie di sua competenza (nemico naturale, tasse), tutti i congressisti sono puniti con sanzione pari a 0,5 GOLD.
Per le assenze dal Congresso da parte dei congressisti si applicano le seguenti sanzioni:
a) assenza compresa tra 96 e 144 ore: sanzione pari a 1 GOLD;
b) assenza compresa tra 144 e 192 ore: sanzione pari a 2 GOLD;
c) assenza superiore alle 192 ore: sanzione pari a 3 GOLD e possibilità di applicazione dell’Art.9;
d) mancata richiesta di accredito: sanzione pari a 4 GOLD e applicazione dell’Art. 9.

IV - Tutte le sanzioni pecuniarie previste in questo articolo devono essere versate alla Presidenza del Congresso entro 5 giorni dalla notifica.
La Presidenza del Congresso deve darne immediata comunicazione al Congresso in apposita discussione e versare l’intero ammontare della sanzione nella ORG con ID 1179362.
Qualora il congressista non adempia ai suoi doveri entro 5 giorni, l’obbligazione passa in capo al presidente del partito che lo ha eletto o del partito di cui fa abitualmente parte se comunicato preventivamente tramite articolo ufficiale o messaggio ufficiale al SIS/ATO; se il versamento non viene effettuato entro 2 giorni dalla notifica al presidente, a tutti i congressisti eletti con quel partito viene applicato l’Art.9 fino al pagamento della somma dovuta.
Qualora il congressista sanzionato termini il mandato per dimissioni o conclusione della legislatura, l’obbligazione passa in capo al presidente del partito che lo ha eletto o del partito di cui fa abitualmente parte e si procede come previsto al comma precedente.
Una sospensione preventiva nei confronti di tutti gli eletti del partito in questione si applica di legislatura in legislatura fino al pagamento della somma dovuta da parte di un qualunque iscritto al partito che agisca a nome del partito stesso.
I tre commi precedenti non si applicano a fruitori che non siano congressisti.

V - Il non pagamento di una qualsiasi sanzione da parte del fruitore sanzionato o il non pagamento di eventuali oneri di legge possono portare alla sospensione del fruitore fino a fine legislatura in deroga a quanto previsto dall’Art. 9bis.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO
11 - Il presente Regolamento è modificabile dal Presidente del Congresso con proposta di 72 ore; la modifica è approvata se la votazione conseguente alla proposta di modifica del Presidente del Congresso raggiunge la partecipazione del 50% + 1 degli abilitati in forum e il numero dei favorevoli è superiore a quello degli sfavorevoli.
Le modifiche al Regolamento non possono essere retroattive.
Il Regolamento approvato è pubblicato in tutte le sezioni come annuncio per almeno sette giorni.

Appendice I ha scritto:Codice etico

I - Ogni congressista deve tenere una condotta propositiva e diligente, ricordandosi sempre che è stato eletto dal Popolo e del Popolo è la voce in Congresso; parimerito, ogni altro fruitore del Congresso che non sia congressista è altrettanto tenuto ad osservare quanto prescritto dal presente punto.

II - Per una giusta convivenza tra idee spesso discordanti, è richiesto ai fruitori del Congresso di evitare polemiche sterili, offese gratuite o qualsiasi dichiarazione volta a screditare un altro fruitore o persona esterna al forum.

III - È richiesto ad ogni fruitore, nei limiti del tempo a disposizione, la lettura di tutte le discussioni aperte in Congresso e, se necessario, l'intervento nelle stesse.

IV - È buon uso che un fruitore motivi le proprie idee e le proprie convinzioni nel modo più esplicito possibile onde evitare commenti superflui e fuori luogo.

V - È prerequisito fondamentale di ogni congressista la conoscenza, almeno, del Regolamento del Congresso e della Costituzione in modo che non si cada nell'errore di proporre leggi anticostituzionali o proposte che non rispettano la forma descritta nel Regolamento.

VI - Per “fruitori” s’intendono tutti coloro che siano abilitati ad una o più sezioni e/o sottosezioni del forum del Congresso eItaliano; costoro sono tenuti a rispettare questa Appendice solo nel forum del Congresso e nella chat del Congresso.
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Re: REGOLAMENTO DEL CONGRESSO eITALIANO - Revisione del 25/0

Messaggioda PDCI98 » 02/10/2013, 20:45

Revisione annullata il 01/10/13.

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