LEGGE III 02/14 Legge per il finanziamento di EI ha scritto:Art. 1 - Definizioni
La presente legge disciplina esclusivamente i rapporti di natura finanziaria tra l'Esercito eItaliano (o EI), forza militare pubblica, e il Governo eItaliano. Il Capo di Stato Maggiore (o CDSM), comandante di EI, è a tutti gli effetti responsabile dell'adempimento di ogni obbligo previsto dalla presente per EI stesso, e rappresentante dell'Esercito di fronte a Governo e Congresso.
Art. 2 - Finanziamenti ordinari
E' fatto obbligo al Governo di garantire ad EI le somme necessarie al funzionamento del sistema di produzione dell'Esercito stesso. A tale scopo il Governo è tenuto a valutare eventuali richieste di finanziamento (destinate a garantire la gestione corrente) da parte di EI, purché adeguatamente motivate. Tali finanziamenti saranno specificati in sede di bilancio previsionale, e, in caso di approvazione dello stesso, erogati nelle modalità ritenute più opportune.
Art. 3 - Piani strutturali
Qualora EI intenda approntare un piano strutturale per il rinnovo della propria struttura produttiva, è tenuto a consultare Congresso e Governo, spiegando nei dettagli le modalità di impiego della cifra richiesta. In seguito a discussione, in cui il Governo è tenuto ad esprimere un parere, il Congresso voterà il piano, secondo le modalità previste dal Regolamento del Congresso vigente.
Art. 4 - Equipaggiamenti
EI concorda con il Governo la quantità di equipaggiamenti alla quale ogni soldato ha accesso. Il modo, i tempi e la durata della distribuzione rimangono competenza di EI.
Ogni modifica della quantità di equipaggiamenti dev'essere discussa e concordata tra Governo ed EI.
Art. 5 - Gestione delle scorte
EI si impegna a dichiarare la quantità di equipaggiamenti distribuiti e la quantità di risorse non utilizzate.
La quantità di armi eccedente dalle necessità di equipaggiamento è impiegata, nell'ordine, per: assicurare scorte strategiche ad EI, ridurre la quantità di finanziamenti erogata dallo Stato, creare una scorta di armi a disposizione del Ministero della Difesa.
I - Scorte strategiche
Il 14 ed il 28 del mese EI è tenuto a verificare di essere in possesso di una scorta di armi e cibo pari al 75% dell'equipaggiamento distribuito nelle due settimane precedenti: questa scorta è a disposizione di EI per fronteggiare necessità impellenti. Nelle stesse date, EI verifica altresì di essere in possesso di una scorta di ITL pari al 200% della spesa in raw sostenuta nel periodo bisettimanale precedente e comunque non inferiore a 300.000 (trecentomila) ITL.
Nel caso in cui il modulo economico del gioco subisca una variazione strutturale, EI è tenuto a verificare, entro due giorni, la possibilità di aumentare, fino a raddoppiare, la propria scorta strategica, assumendola dall'eccedenza, previa comunicazione a Governo e Congresso. EI valuta in autonomia quando ripristinare la normale quantità di scorte, in ogni caso entro un massimo di sei mesi.
II - Riduzione del finanziamento pubblico
Dal 28 del mese al 14 del mese successivo EI mette in vendita qualunque eccedenza rispetto alle scorte strategiche, fino a ripianare ogni eventuale perdita dell'ultimo bilancio presentato.
III - Scorte a disposizione del Ministero della Difesa
Ulteriori eccedenze sono a disposizione del Governo, che ne fa uso previa autorizzazione di EI.
Art. 6 - Bilanci
EI si impegna a presentare a Congresso e Governo, nella sezione riservata del forum del Congresso, un bilancio contenente i dati di un intero mese (partendo dal giorno 5). Il bilancio deve seguire la struttura prevista dall'Appendice A. Il bilancio può essere presentato dal giorno 5, fino al giorno del pagamento dell'ultima settimana completa di produzione.
Se il giorno prima del pagamento della settimana di produzione si insedia un nuovo Governo, EI, appena effettuati tutti i pagamenti inerenti alla settimana chiusa, è tenuto a presentare il bilancio.
Disposizioni transitorie e finali
I - La presente legge, in seguito alla sua approvazione, va a sostituire in maniera integrale la legge II 09/12 - Riforma legge finanziamenti EI (1/2) ed eventuali successive modifiche alla stessa.
Appendice A - Struttura del bilancio dell'Esercito eItaliano
1) Cassa iniziale
2) Entrate
finanziamento statale ordinario
finanziamento statale strutturale
vendita wrm
vendita frm
vendita armi
vendita food
donazioni
competizioni
operazioni MM
rimborso finanziamenti ai soldati
totale entrate
3) Uscite
investimenti
stipendi
wam
acquisto panini
acquisto armi
acquisto wrm
acquisto frm
premi ai soldati
rimborsi trasferimenti
finanziamenti palestre soldati
finanziamenti aziende food soldati
finanziamenti strutturali produzione
Totale Uscite
4) Saldo (Entrate meno Uscite)
5) Cassa finale
6) Risultato operativo
7) Risultato gestione corrente
Risultato operativo
finanziamento ordinario EI
operazioni MM (cc e gold)
investimenti fatti da ei
donazioni
competizioni
rimborsi
saldo finanziamenti soldati
finanziamento strutturale alla produzione
8) Saldo gestione corrente
9) Dettaglio Investimenti
10) Dettaglio finanziamenti
11) Donazioni
12) Dettaglio produzione
tipologia, qualità e quantità di aziende possedute
lavoratori accreditati
produzione totale
raw consumate
evoluzione scorte
calcolo scorte minime
livello scorte minime
12) Dettaglio produzione
tipologia, qualità e quantità di aziende possedute
lavoratori accreditati
produzione totale
raw consumate
evoluzione scorte
calcolo scorte minime
livello scorte minime
13) Conclusioni