[DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento provvis

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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Reghium » 07/01/2014, 2:01

Condivido la prima parte, quantomeno dal punto di vista operativo.
Ma se togliamo a questo forum le formalità si trasforma in una babele che non è utile a nulla.
In ogni caso i due problemi fondamentali, se si continua a percorrere la via di un organismo con compiti para-legislativi, restano in piedi e va trovata una soluzione.
La rappresentatività proporzionale dei partiti è garantita con la presenza di un numero di componenti proporzionato al numero dei congressisti (uno ogni due ad esempio).
Per i partiti nella top 10 che non hanno congressisti alla data di discussione della proposta potrebbe essere ammesso un esterno. In tutto potrebbero essere una ventina di componenti o giù di li, poiche c'è un solo partito della top 10 che non ha congressisti.
Quanto, invece, alle votazioni ricordiamo che la costituzione esiste. Per cui dovrà essere compito dell'organismo formulare le proposte in modo da consentire il voto per articolo, o gruppi di articoli, modificativi, in modo da consentire che, in caso di bocciatura, non vi sia un vuoto legislativo.
Resta, poi, il nodo dei tempi previsti.
A mio avviso tre mesi sono una enormità. 30 giorni, eventualmente rinnovabili, sono più che sufficienti.
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Stedee » 08/01/2014, 1:46

Dunque... Tu parli di rappresentanti proporzionali al numero di CM. E non sono molto d'accordo, semplicemente perché parliamo di un organismo che formalmente non ha alcun potere. Devono discutere principalmente, emendare. Non votare; al massimo possiamo intervenire sul sistema di voto interno alla Commissione, come dicevo sopra. Quindi i numeri puri non servono a granché, ammesso e concesso che ogni Partito si faccia portavoce tramite il proprio rappresentante delle proprie istanze all'interno dell'Assemblea stessa. Ma questo è un presupposto.

Sul secondo punto... E' una scelta, tra quelle operabili; non ce ne sono molte, dopotutto. O rispediamo il lavoro, intero o parziale, alla Commissione (eventualmente "congelando" le parti approvate sino alla completa approvazione), oppure semplicemente chi scrive sta attento a non creare contraddizioni e buchi. Dipende dall'entità delle modifiche, perché riscrivere non permetterà di compiere stravolgimenti.
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[DISCUSSIONE] Legge Istitutiva Comitato Costituente

Messaggioda LorenzoSantarelli » 13/01/2014, 23:13

Dopo giorni di stagnazione della proposta, propongo questa bozza che dovrà istituire la legge sulla composizione e il regolamento del Comitato Costituente che dovrà riscrivere la nostra eCostituzione. Proponete eventuali proposte di modifica, tra qualche giorno aprirò la proposta.

Comitato Costituente ha scritto:Premessa
Con la presente, si istituisce il Comitato Costituente deputato alla stesura di un nuovo testo costituzionale.

Art. 1 - Definizione
Si definisce "Comitato Costituente" l'organo deputato alla stesura di una nuova Costituzione eItaliana.
Il lavoro finale verrà presentato al Congresso eItaliano che lo voterà in base a quanto previsto dalla Costituzione dell’Italia eRepublikana vigente in materia di modifiche costituzionali.

Art. 2 - Composizione
Il Comitato Costituente è composto da deputati, selezionati nel seguente modo:
- n. 2 deputati per ogni partito tra la prima e la quinta posizione;
- n. 1 deputato per ogni partito tra la sesta e la decima posizione;
I deputati del Comitato Costituente sono inamovibili se non per le motivazioni indicate in seguito.
I deputati dei partiti devono essere comunicati entro giorni 5 alla Presidenza del Congresso dai PP dei partiti che rientrano per legge nell'elenco descritto qui sopra. In caso di mancata comunicazione il partito verrà escluso dai lavori costituenti.

Art. 3 - Presidente del Comitato
Il Comitato Costituente elegge un proprio Presidente con votazione a maggioranza assoluta (50%+1 degli aventi diritto di voto).
Il Presidente del Comitato Costituente convoca e presiede le sedute e dirige i lavori del Comitato; ha facoltà di nominare un deputato che assolva alle sue funzioni in sua assenza.
Qualsiasi deputato ha il diritto di presentare una mozione di sfiducia del Presidente; la mozione è approvata con i 2/3 (66%) dei voti validi favorevoli, in una votazione con quorum fissato al 50%+1 degli aventi diritto.
Qualora sia approvata una mozione di sfiducia al Presidente del Comitato, si svolge nuovamente la procedura di elezione.


Art. 4 - Infrastrutture
La sezione deputata ad ospitare i lavori del Comitato Costituente è la sezione con ID 92 (Assemblea Costituente, d'ora in poi Comitato Costituente), organizzata in sezioni e accessibile secondo quanto previsto dal Regolamento.
Tale sezione è moderata dal Presidente del Comitato e dal suo sostituto.
Il Presidente del Comitato ha facoltà di richiedere all’Amministrazione del Forum il riordino della sezione 92 e relative sottosezioni oltre alla creazione di nuove sezioni, compatibilmente a quanto previsto dalla presente.
Il canale di chat deputato ad ospitare i lavori dell’assemblea è indicato nel Regolamento del Comitato Costituente.


Art. 5 - Regolamento
La regolamentazione dell'attività del Comitato Costituente è demandata ad un Regolamento Interno.
Ogni Deputato, compreso il Presidente del Comitato ha diritto di presentare un emendamento al Regolamento; per essere approvato, l'emendamento necessita della maggioranza assoluta.


Art. 6 - Termine dei lavori
I lavori del Comitato Costituente avranno una durata massima di mesi tre a partire dalla prima Seduta.


Art. 7 - Approvazione della Bozza costituzionale
La Bozza costituzionale finale sarà presentata dal Presidente del Comitato Costituente al Congresso che approverà la nuova Costituzione come una Modifica costituzionale attraverso quanto prescritto dall'attuale Costituzione.


Disposizioni transitorie e finali
I - L’Amministrazione del Forum sblocca la sezione 92 (Assemblea Costituente, d'ora in poi Comitato Costituente) e la trasferisce nella categoria e-ITALY Gestione; si conferisce poteri di moderazione temporanei per archiviare i topic della sezione principale nella sottosezione d’archivio; predispone i gruppi e i relativi accessi alla sezione e relative sottosezioni.
Provvede, inoltre, a trasferire la sezione 194 (Commissione di Revisione Costituzionale) all’interno della sezione 109 (Archivio Assemblea Costituente).

II - La regolamentazione dell'attività del Comitato Costituente è demandata, sino all'approvazione del Regolamento, al Regolamento provvisorio allegato alla presente.
Qualora non venga promulgato un nuovo Regolamento entro giorni sette dall’approvazione della presente, è da intendersi come definitivo il Regolamento allegato.

III - Sino all'elezione del Presidente del Comitato Costituente, le sedute sono presiedute dal Presidente del Congresso, assistito dal Presidente eItaliano.
Qualora sia approvata una mozione di sfiducia al Presidente del Comitato, il Presidente del Congresso, assistito dal Presidente eItaliano, presiede il Comitato fino a nuova elezione.

IV - Il Presidente del Comitato ha diritto per legge a richiedere una proroga di giorni 15 che non necessita l'approvazione del Congresso.
Ulteriori proroghe la cui durata dovrà essere concordata col Congresso necessitano di richiesta di proroga avanzata al Congresso dal Presidente del Comitato, messa ai voti secondo le modalità di una legge ordinaria.

V- In caso di approvazione della Bozza costituzionale finale da parte del Congresso il Comitato è auto-sciolto. In caso negativo, il Comitato è riconvocato al fine di scrivere una nuova bozza costituzionale con lo stesso procedimento sopra descritto.


Questa invece è la bozza del Regolamento Provvisorio.

Regolamento Interno ha scritto:Regolamento Interno
Con il presente, si regolamenta l’attività del Comitato Costituente deputato alla stesura di un nuovo testo costituzionale, come previsto dalle leggi in materia.

Art. 1
Il Comitato Costituente ha luogo nella sezione apposita del forum e nel canale #costituente , ospitato su Rizon.

Art. 2 - Forum
La sezione “Comitato Costituente” è aperta in lettura a tutti i membri del gruppo “Cittadini Verificati e Sicuri” e in lettura e scrittura al gruppo “Comitato Costituente”.
La sezione e le relative sottosezioni sono moderate dal Presidente del Comitato Costituente e dal suo sostituto.
Il forum del Comitato Costituente è organizzato come segue:
- la sezione principale è accessibile ai Cittadini Verificati e Sicuri;
- la sezione 111 è adibita ai lavori del Comitato Costituente;
- la sezione 109 funge da archivio.

Art. 3 - Canale
Il canale #costituente è aperto a tutti.
I deputati hanno diritto al voice, il Presidente del Comitato all’admin, il suo sostituto all’operatore. Sino all’elezione del Presidente del Comitato, il Presidente del Congresso detiene l’admin e il Presidente eItaliano l'operatore.
Durante le sedute, viene impostato il +m.
Ogni conversazione sul canale deve essere registrata utilizzando il bot ChanServ. I log del bot devono essere disponibili a tutti e archiviati in un apposito thread nella sezione “Comitato Costituente”.

Art. 4
Ogni Deputato ha il diritto di proporre, emendare e votare i Progetti di Costituzione all'Ordine del Giorno del Comitato Costituente.
Tutte le proposte e gli emendamenti devono essere presentati, prima di essere discussi nel Comitato, in un thread apposito denominato "Proposte costituzionali" aperto dal Presidente del Comitato nella medesima sezione delle Sedute.
Tutte le proposte presenti nel thread "Proposte costituzionali" devono essere discusse e votate dal Comitato Costituente.
Gli emendamenti ai testi in esame durante la Seduta devono essere proposti "quotando" il testo originale della proposta e aggiungendo sotto la modifica che si intende apportare.

Art. 5
Le Sedute del Comitato sono numerate in ordine progressivo. Ogni Seduta ha un Ordine del Giorno, diviso in punti, deciso dal Presidente del Comitato, tenuto conto delle proposte presenti nel 3d "Proposte costituzionali".
Ogni Seduta ha la durata di 72 ore per la fase di dibattito ed emendamento; 72 ore per la fase di votazione delle proposte. Alla fine della fase di votazione, il thread è chiuso dal Presidente del Comitato.

Art. 6
Il quorum costitutivo per le votazioni è fissato al 50%+1 degli aventi diritto.
Nella fase di votazione di ogni Seduta, prima saranno votati gli emendamenti differenti e contrastanti sulla medesima proposta insieme alla stessa. Verrà approvata la proposta o l'emendamento a maggioranza relativa.
Successivamente saranno messi a votazione tutti gli altri punti all'Ordine del giorno. Le proposte e gli emendamenti vengono approvati a maggioranza semplice (50%+1 dei votanti).
I Deputati possono astenersi dal votare.

Art. 7
Ogni articolo o norma della Costituzione preso singolarmente o in gruppo omogeneo per caratteristiche è approvato a maggioranza assoluta dal Comitato.
Alla fine dei lavori il Comitato dovrà votare nel complesso i punti precedentemente approvati che formeranno la Costituzione. La votazione avrà esito positivo se si esprimeranno favorevolmente almeno i 2/3 dei deputati dell’Assemblea Costituente.
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Stedee » 13/01/2014, 23:22

Sembra che la cosa non interessi più nessuno... Ma o ci rassegniamo e lavoriamo senza alcun specifico riferimento a tante cose, oppure qualcosa di questo genere serve.

Ho rivisto sia legge sia Regolamento, e mi sono permesso di proporre qualche modifica. Ve le presento; non sto a citare tutta la legge, poiché rimane la medesima per larghe parti.

[+] Modifiche alla Legge
Preambolo ha scritto:Con la presente, si istituisce l'Assemblea Costituente deputata alla stesura di un nuovo testo modifica dell'attuale testo costituzionale.


Piccola modifica, per lasciare più margine al lavoro dell'Assemblea.

Art. 2 - Composizione ha scritto:L'Assemblea Costituente è composta da deputati, selezionati nel seguente modo:. Ogni partito ha diritto ad un numero di deputati uguale al numero dei suoi membri diviso 61 (arrotondato alla più vicina unità). In ogni caso, ogni partito che abbia partecipato alle ultime elezioni congressuali ha diritto ad un minimo di due deputati. Ogni altro Partito di almeno venti membri ha diritto ad un deputato.
I deputati vengono proposti dai relativi presidenti di partito. Il 26 del mese la composizione dell'Assemblea è aggiornata.
I deputati possono decadere dal loro ruolo, qualora incorrano nelle condizioni previste dal Regolamento dell'Assemblea Costituente vigente. In tale circostanza, il presidente del partito di appartenenza ha facoltà di sostituire immediatamente il deputato decaduto.

- n. 2 deputati per ogni partito che abbia partecipato alle ultime elezioni congressuali;
- n. 1 deputato per ogni altro partito di almeno venti membri.
I deputati dei partiti che abbiano partecipato alle ultime elezioni congressuali vengono proposti dai relativi presidenti di partito e vengono rimossi qualora il partito di provenienza non partecipi alle elezioni congressuali del mese successivo.
I deputati dei partiti di almeno venti membri vengono proposti dai relativi presidenti di partito e vengono rimossi il 16 del mese qualora il partito di provenienza non abbia più un numero minimo di venti membri.


Principalmente per venire incontro alle richieste di Reghium. E' più sensato, considerate le dimensioni dei Partiti in eItalia. In ogni caso è un orrore giuridico, ma se può portare ad un compromesso politico, tanto meglio. Il riferimento alla possibilità di rimuovere i deputati nasce dalla rilettura del Regolamento proposto. Citerò più avanti la parte.

Non ho modificato gli Art. 3, 4 e 5.

Art. 6 - Termine dei lavori ha scritto:I lavori dell’Assemblea Costituente avranno una durata massima di giorni sessanta mesi trea partire dalla prima seduta.
Il Congresso ha facoltà di rigettare la proposta finale, con l’obbligo di specificare quali punti non siano idonei. Qualora il Congresso rigetti, totalmente o parzialmente, la proposta finale, ha facoltà di chiedere all'Assemblea Costituente di continuare i lavori sui punti non idonei. In quel caso, qualora sia già stato superato il termine ultimo indicato dal precedente comma, questo viene rimandato di due settimane.



Ridotta parzialmente la durata dei lavori. Il cambiamento di dicitura lascia più margine di lavoro al Congresso, di modo che si possa immediatamente votare i punti condivisi e lasciare all'Assemblea eventuali modifiche di punti ancora controversi, se ritenuto necessario.

Disposizione I ha scritto:I - La composizione dell'Assemblea Costituzionale deve essere definita entro un termine massimo di giorni sette a partire dall'approvazione della presente. La Presidenza del Congresso si impegna a contattare i vari presidenti di partito affinché procedano alle nomine dei deputati secondo quanto previsto dall'Art. 2.

Disposizione introdotta ex novo, perché altrimenti non si capisce chi deve comporre quest'Assemblea. Ovviamente le altre disposizioni scalano di numero.

Disposizione II/ III ha scritto:III - La regolamentazione dell'attività dell'Assemblea Costituente è demandata, sino all'approvazione del Regolamento, al Regolamento provvisorio allegato alla presente.
Qualora non venga promulgato un nuovo Regolamento entro giorni settedall’approvazione della presente dalla prima seduta dell'Assemblea, è da intendersi come definitivo il Regolamento allegato.


Per venire incontro alla richiesta - di buonsenso - di Caleroide. Altrimenti tanto vale imporre direttamente il Regolamento.


Quanto al Regolamento, qualche aggiustamento mi è sembrato necessario.

[+] Modifiche al Regolamento
Regolamento - Art. 2 ha scritto:L’A. C. si svolge, sul forum, nella sezione “Assemblea Costituente”.
La sezione e le relative sottosezioni sono moderate dal Presidente dell’Assemblea Costituente e dal suo sostituto.
Il forum dell’A.C. è organizzato come segue:
- la sezione principale è accessibile in lettura e scrittura ai Cittadini Verificati e Sicuri a tuttie al gruppo “Assemblea Costituente”;
- la sezione 111 è adibita ai lavori dell’A.C., aperta in lettura a tutti i membri del gruppo “Cittadini Verificati e Sicuri” e in lettura e scrittura al gruppo “Assemblea Costituente”;
- la sezione 109 funge da archivio., è aperta in lettura a tuttii membri del gruppo “Cittadini Verificati e Sicuri” e al gruppo “Assemblea Costituente”.


E' una Costituzione, mica un bilancio o un piano militare!

Inoltre, secondo me è necessario invertire l'ordine degli Art. 4 e 5. Il tutto ha più senso e permette di capire ad una lettura unica il testo, senza dover rileggere - l'attuale Art. 4 fa riferimento al concetto di Seduta, espresso chiaramente solo nell'Art. 5.
Inoltre, ho separato l'ultimo capoverso dell'Art. 5 e l'ho messo in un articolo a sé stante, visto che parla di tutt'altro - l'espulsione dei Deputati. Per coerenza logica, ho interposto l'Art. 6 attuale, che parla della modalità di votazione delle Sedute, al nuovo articolo creato.

Il risultato finale è:

Art. 5 4
Le Sedute dell'A.C sono numerate in ordine progressivo. Ogni Seduta ha un Ordine del Giorno, diviso in punti, deciso dal Presidente dell'Assemblea, tenuto conto delle proposte presenti nel 3d "Proposte costituzionali".
Ogni Seduta ha la durata di 72 ore per la fase di dibattito ed emendamento; 72 ore per la fase di votazione delle proposte. Alla fine della fase di votazione, il thread è chiuso dal Presidente dell’A. C..

Art. 4 5
Ogni Deputato ha il diritto di proporre, emendare e votare i Progetti di Costituzione all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.
Tutte le proposte e gli emendamenti devono essere presentati, prima di essere discussi in A.C, in un thread apposito denominato "Proposte costituzionali" aperto dal Presidente dell'A.C nella medesima sezione delle Sedute.
Tutte le proposte presenti nel thread "Proposte costituzionali" devono essere discusse e votate dall'A.C.
Gli emendamenti ai testi in esame durante la Seduta devono essere proposti "quotando" il testo originale della proposta e aggiungendo sotto la modifica che si intende apportare.

Art. 6
Il quorum costitutivo per le votazioni è fissato al 50%+1 degli aventi diritto.
Nella fase di votazione di ogni Seduta, prima saranno votati gli emendamenti differenti e contrastanti sulla medesima proposta insieme alla stessa. Verrà approvata la proposta o l'emendamento a maggioranza relativa.
Successivamente saranno messi a votazione tutti gli altri punti all'Ordine del giorno. Le proposte e gli emendamenti vengono approvati a maggioranza semplice. I Deputati possono astenersi dal votare.

Art. 7
Qualora un Deputato non prenda parte a 3 Sedute consecutive dell'A.C viene dichiarato decaduto dal Presidente e perde ogni diritto relativo all'A.C. La sostituzione avverrà secondo le procedure dell'Art. 3 del presente Regolamento. Il presidente del partito di appartenenza del deputato decaduto ha facoltà di sostituirlo.


Quanto alle (poche) modifiche testuali: la prima frase eliminata è solo un riferimento vago. Non vuol dire alcunché, e non è nemmeno chiaro. Se ho ben capito, il lavoro dell'Assemblea si articola in Sedute, su specifico argomento; c'è un thread nel quale si mettono le proposte da votare, e solo quelle ("Proposte Costituzionali") mentre si discute in altra sede su cosa scrivere in quelle proposte da votare. Poi, si vota, come prevede l'Art. 6.

Quanto all'Art. 7, ho eliminato un riferimento che non ha senso (l'Art. 3 parla del canale dell'Assemblea...) e introdotto un riferimento coerente al testo di legge.


EDIT: Ok, ora ho visto la proposta del Fronte Popolare :asd: Mi permetto di commentarla.

[+] Sulla proposta del FP
Innanzitutto, non capisco il cambio di nomina, che generea solo una certa confusione (giusto citando ho sott'occhio l'Art. 7 del Regolamento, che parla di Assemblea).

In ogni caso, questa proposta non prende in considerazione i suggerimenti emersi dal topic (vedere le accortezze di Caleroide).

Mi fermo sull'unico punto che ho letto con attenzione, l'unico su cui si discuteva (non ho fatto comparazione riga per riga dalla proposta al testo; Lorenzo, potresti cortesemente dire cosa hai modificato e perché? Così non si capisce una mazza). L'Articolo due. Prendiamo come approccio una cosa: se vogliamo far fallire questo Comitato, questa formulazione è ideale, considerate le posizioni espresse nel topic.
Inoltre, non ha molto senso definire i deputati "inamovibili" (facendo riferimento a motivazioni che, se non erro, non sono specificate, poiché il relativo capoverso del Regolamento, sempre a meno che non legga male, è stato elimianto) e dopodiché comporre l'Assemblea in quel modo; se vi fosse un cambio di top 5, o di top 10? In secondo luogo, che senso ha includere Partiti da appena una decina di membri (composti probabilmente da nabbi)?
Se volessi essere cattivo, potrei fare qualche insinuazione; ma ve la risparmio.
Manca la definizione del termine da cui contare i "5 giorni" per le comunicazioni dei PP (immagino l'approvazione della legge?)

La proroga concessa per legge è un'assurdità, come già ho detto in passato. Che senso ha dare 3 mesi e quindici giorni di proroga? DIamo direttamente centoquindici giorni, se pensiamo che tre mesi siano troppo pochi.
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Aelagon » 14/01/2014, 18:52

Ma per deputati cosa si intende? Congressisti?
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Stedee » 14/01/2014, 22:29

Aelagon... No. Deputati, membri dell'A.C. che possono essere CM come non esserlo.
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda LorenzoSantarelli » 14/01/2014, 23:07

Stedee ha scritto:Sembra che la cosa non interessi più nessuno... Ma o ci rassegniamo e lavoriamo senza alcun specifico riferimento a tante cose, oppure qualcosa di questo genere serve.

Ho rivisto sia legge sia Regolamento, e mi sono permesso di proporre qualche modifica. Ve le presento; non sto a citare tutta la legge, poiché rimane la medesima per larghe parti.

[+] Modifiche alla Legge
Preambolo ha scritto:Con la presente, si istituisce l'Assemblea Costituente deputata alla stesura di un nuovo testo modifica dell'attuale testo costituzionale.


Piccola modifica, per lasciare più margine al lavoro dell'Assemblea.

Art. 2 - Composizione ha scritto:L'Assemblea Costituente è composta da deputati, selezionati nel seguente modo:. Ogni partito ha diritto ad un numero di deputati uguale al numero dei suoi membri diviso 61 (arrotondato alla più vicina unità). In ogni caso, ogni partito che abbia partecipato alle ultime elezioni congressuali ha diritto ad un minimo di due deputati. Ogni altro Partito di almeno venti membri ha diritto ad un deputato.
I deputati vengono proposti dai relativi presidenti di partito. Il 26 del mese la composizione dell'Assemblea è aggiornata.
I deputati possono decadere dal loro ruolo, qualora incorrano nelle condizioni previste dal Regolamento dell'Assemblea Costituente vigente. In tale circostanza, il presidente del partito di appartenenza ha facoltà di sostituire immediatamente il deputato decaduto.

- n. 2 deputati per ogni partito che abbia partecipato alle ultime elezioni congressuali;
- n. 1 deputato per ogni altro partito di almeno venti membri.
I deputati dei partiti che abbiano partecipato alle ultime elezioni congressuali vengono proposti dai relativi presidenti di partito e vengono rimossi qualora il partito di provenienza non partecipi alle elezioni congressuali del mese successivo.
I deputati dei partiti di almeno venti membri vengono proposti dai relativi presidenti di partito e vengono rimossi il 16 del mese qualora il partito di provenienza non abbia più un numero minimo di venti membri.


Principalmente per venire incontro alle richieste di Reghium. E' più sensato, considerate le dimensioni dei Partiti in eItalia. In ogni caso è un orrore giuridico, ma se può portare ad un compromesso politico, tanto meglio. Il riferimento alla possibilità di rimuovere i deputati nasce dalla rilettura del Regolamento proposto. Citerò più avanti la parte.

Non ho modificato gli Art. 3, 4 e 5.

Art. 6 - Termine dei lavori ha scritto:I lavori dell’Assemblea Costituente avranno una durata massima di giorni sessanta mesi trea partire dalla prima seduta.
Il Congresso ha facoltà di rigettare la proposta finale, con l’obbligo di specificare quali punti non siano idonei. Qualora il Congresso rigetti, totalmente o parzialmente, la proposta finale, ha facoltà di chiedere all'Assemblea Costituente di continuare i lavori sui punti non idonei. In quel caso, qualora sia già stato superato il termine ultimo indicato dal precedente comma, questo viene rimandato di due settimane.



Ridotta parzialmente la durata dei lavori. Il cambiamento di dicitura lascia più margine di lavoro al Congresso, di modo che si possa immediatamente votare i punti condivisi e lasciare all'Assemblea eventuali modifiche di punti ancora controversi, se ritenuto necessario.

Disposizione I ha scritto:I - La composizione dell'Assemblea Costituzionale deve essere definita entro un termine massimo di giorni sette a partire dall'approvazione della presente. La Presidenza del Congresso si impegna a contattare i vari presidenti di partito affinché procedano alle nomine dei deputati secondo quanto previsto dall'Art. 2.

Disposizione introdotta ex novo, perché altrimenti non si capisce chi deve comporre quest'Assemblea. Ovviamente le altre disposizioni scalano di numero.

Disposizione II/ III ha scritto:III - La regolamentazione dell'attività dell'Assemblea Costituente è demandata, sino all'approvazione del Regolamento, al Regolamento provvisorio allegato alla presente.
Qualora non venga promulgato un nuovo Regolamento entro giorni settedall’approvazione della presente dalla prima seduta dell'Assemblea, è da intendersi come definitivo il Regolamento allegato.


Per venire incontro alla richiesta - di buonsenso - di Caleroide. Altrimenti tanto vale imporre direttamente il Regolamento.


Quanto al Regolamento, qualche aggiustamento mi è sembrato necessario.

[+] Modifiche al Regolamento
Regolamento - Art. 2 ha scritto:L’A. C. si svolge, sul forum, nella sezione “Assemblea Costituente”.
La sezione e le relative sottosezioni sono moderate dal Presidente dell’Assemblea Costituente e dal suo sostituto.
Il forum dell’A.C. è organizzato come segue:
- la sezione principale è accessibile in lettura e scrittura ai Cittadini Verificati e Sicuri a tuttie al gruppo “Assemblea Costituente”;
- la sezione 111 è adibita ai lavori dell’A.C., aperta in lettura a tutti i membri del gruppo “Cittadini Verificati e Sicuri” e in lettura e scrittura al gruppo “Assemblea Costituente”;
- la sezione 109 funge da archivio., è aperta in lettura a tuttii membri del gruppo “Cittadini Verificati e Sicuri” e al gruppo “Assemblea Costituente”.


E' una Costituzione, mica un bilancio o un piano militare!

Inoltre, secondo me è necessario invertire l'ordine degli Art. 4 e 5. Il tutto ha più senso e permette di capire ad una lettura unica il testo, senza dover rileggere - l'attuale Art. 4 fa riferimento al concetto di Seduta, espresso chiaramente solo nell'Art. 5.
Inoltre, ho separato l'ultimo capoverso dell'Art. 5 e l'ho messo in un articolo a sé stante, visto che parla di tutt'altro - l'espulsione dei Deputati. Per coerenza logica, ho interposto l'Art. 6 attuale, che parla della modalità di votazione delle Sedute, al nuovo articolo creato.

Il risultato finale è:

Art. 5 4
Le Sedute dell'A.C sono numerate in ordine progressivo. Ogni Seduta ha un Ordine del Giorno, diviso in punti, deciso dal Presidente dell'Assemblea, tenuto conto delle proposte presenti nel 3d "Proposte costituzionali".
Ogni Seduta ha la durata di 72 ore per la fase di dibattito ed emendamento; 72 ore per la fase di votazione delle proposte. Alla fine della fase di votazione, il thread è chiuso dal Presidente dell’A. C..

Art. 4 5
Ogni Deputato ha il diritto di proporre, emendare e votare i Progetti di Costituzione all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.
Tutte le proposte e gli emendamenti devono essere presentati, prima di essere discussi in A.C, in un thread apposito denominato "Proposte costituzionali" aperto dal Presidente dell'A.C nella medesima sezione delle Sedute.
Tutte le proposte presenti nel thread "Proposte costituzionali" devono essere discusse e votate dall'A.C.
Gli emendamenti ai testi in esame durante la Seduta devono essere proposti "quotando" il testo originale della proposta e aggiungendo sotto la modifica che si intende apportare.

Art. 6
Il quorum costitutivo per le votazioni è fissato al 50%+1 degli aventi diritto.
Nella fase di votazione di ogni Seduta, prima saranno votati gli emendamenti differenti e contrastanti sulla medesima proposta insieme alla stessa. Verrà approvata la proposta o l'emendamento a maggioranza relativa.
Successivamente saranno messi a votazione tutti gli altri punti all'Ordine del giorno. Le proposte e gli emendamenti vengono approvati a maggioranza semplice. I Deputati possono astenersi dal votare.

Art. 7
Qualora un Deputato non prenda parte a 3 Sedute consecutive dell'A.C viene dichiarato decaduto dal Presidente e perde ogni diritto relativo all'A.C. La sostituzione avverrà secondo le procedure dell'Art. 3 del presente Regolamento. Il presidente del partito di appartenenza del deputato decaduto ha facoltà di sostituirlo.


Quanto alle (poche) modifiche testuali: la prima frase eliminata è solo un riferimento vago. Non vuol dire alcunché, e non è nemmeno chiaro. Se ho ben capito, il lavoro dell'Assemblea si articola in Sedute, su specifico argomento; c'è un thread nel quale si mettono le proposte da votare, e solo quelle ("Proposte Costituzionali") mentre si discute in altra sede su cosa scrivere in quelle proposte da votare. Poi, si vota, come prevede l'Art. 6.

Quanto all'Art. 7, ho eliminato un riferimento che non ha senso (l'Art. 3 parla del canale dell'Assemblea...) e introdotto un riferimento coerente al testo di legge.


EDIT: Ok, ora ho visto la proposta del Fronte Popolare :asd: Mi permetto di commentarla.

[+] Sulla proposta del FP
Innanzitutto, non capisco il cambio di nomina, che generea solo una certa confusione (giusto citando ho sott'occhio l'Art. 7 del Regolamento, che parla di Assemblea).

In ogni caso, questa proposta non prende in considerazione i suggerimenti emersi dal topic (vedere le accortezze di Caleroide).

Mi fermo sull'unico punto che ho letto con attenzione, l'unico su cui si discuteva (non ho fatto comparazione riga per riga dalla proposta al testo; Lorenzo, potresti cortesemente dire cosa hai modificato e perché? Così non si capisce una mazza). L'Articolo due. Prendiamo come approccio una cosa: se vogliamo far fallire questo Comitato, questa formulazione è ideale, considerate le posizioni espresse nel topic.
Inoltre, non ha molto senso definire i deputati "inamovibili" (facendo riferimento a motivazioni che, se non erro, non sono specificate, poiché il relativo capoverso del Regolamento, sempre a meno che non legga male, è stato elimianto) e dopodiché comporre l'Assemblea in quel modo; se vi fosse un cambio di top 5, o di top 10? In secondo luogo, che senso ha includere Partiti da appena una decina di membri (composti probabilmente da nabbi)?
Se volessi essere cattivo, potrei fare qualche insinuazione; ma ve la risparmio.
Manca la definizione del termine da cui contare i "5 giorni" per le comunicazioni dei PP (immagino l'approvazione della legge?)

La proroga concessa per legge è un'assurdità, come già ho detto in passato. Che senso ha dare 3 mesi e quindici giorni di proroga? DIamo direttamente centoquindici giorni, se pensiamo che tre mesi siano troppo pochi.


Aelagon: per deputati s'intende membri del Comitato ;)
Stedee, per carità, su diversi correzioni non hai torto, però aspetta: va bene che l'assemblea duri 60 giorni, ma a questo punto verrebbe rinnovata una volta sola, perchè rinnovarla allora? I membri si ritroverebbero con un testo scritto per metà a cui sarebbero estranei :asd: Sul nome, non essendo eletto, sarebbe meglio Comitato, ma è più importante ciò che contiene la legge piuttosto che il nome. I membri per me dovrebbero essere inamovibili, se non appunto per violazioni del regolamento, nel quale caso spetta al PP del loro partito la sostituzione. Per conciliare le diverse posizioni si potrebbe fare 2 membri per i partiti che abbiano partecipato alle ultime elezioni congressuali, 1 per i partiti con più di 20 membri (va bene ora? :asd: ) e per aggiungere un po' di proporzionalità si potrebbe fare tanti membri quanto è la prima cifra del risultato ottenuto alle ultime elezioni congressuali (così FDeI ne avrebbe 3 e tutti gli altri 1), così sarebbe più proporzionale, non ha molto senso fare diviso 61, visto che apparte i top 3 tutti gli altri partiti sarebbero esclusi :asd:
Va bene per quanto riguarda la riconvocazione dopo la votazione del congresso per correggere in punti evidenziati dai CM. Ok anche per la Disposizione I.
Bene anche per il Regolamento. Ho modificato un po' la proposta di Winston, ora non sto a vedere riga per riga, se avrò tempo lo farò :D
Sarebbe bene che tutti gli altri partiti dessero dei contributi come il tuo, visto che tra pochi giorni dovremmo aprire la Proposta. :)
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Stedee » 15/01/2014, 0:38

Mettiamo pure tre mesi, non cambia granché dal mio punto di vista. Bada bene una cosa: niente impone di cambiare completamente i deputati. L'idea sarebbe anzi mantenere una base solida fissa, con eventuale cambio di qualcuno per rendere il tutto più proporzionale. Chiaro, ci si affida al buonsenso, ma da un lato non credo che in giro molta gente abbia voglia di far parte della Costituente, dall'altro ci si augura che i PP siano responsabili. I requisiti per inattività servono per evitare che la gente non faccia completamente nulla. Dopotutto, il famigerato Art. 9 ha fatto qualcosa a questo Congresso. Detto questo, è necessario rinnovare la composizione dell'Assemblea, specie se vi fossero proroghe, almeno dal mio punto di vista; a quest'Assemblea serve un equilibrio. Altrimenti il suo lavoro andrà in frantumi sul Congresso.

Quanto alla questione della composizione... Non ho fatto "diviso 61" a caso :asd: Diciamo che era la conseguenza logica per garantire un equilibrio politico (tanti deputati a FDEI, tanti deputati al FP); vedi sopra. E non inganniamoci: solo FDEI avrebbe un reale interesse da ciò. Né il PCE né tantomeno ReI si avvicinano a 150 membri. Ma non sarebbe male sentire la loro opinione in proposito.
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Aelagon » 15/01/2014, 11:41

Che ne dite di scriverla così?
L'Assemblea Costituente è composta da deputati.
Ogni partito presente nella classifica dei primi dieci partiti ha diritto ad almeno un deputato. I partiti con più di 60 membri hanno diritto ad un numero di deputati uguale al numero dei suoi membri diviso 60 (arrotondato alla più vicina unità).
I dati utili per la composizione dell'Assemblea vengono rilevati al momento della (composizione dell'Assemblea stessa)/(promulgazione di questa legge).

I deputati vengono proposti dai relativi presidenti di partito. Il 26 del mese la composizione dell'Assemblea è aggiornata.
I deputati possono decadere dal loro ruolo, qualora incorrano nelle condizioni previste dal Regolamento dell'Assemblea Costituente vigente. In tale circostanza, il presidente del partito di appartenenza ha facoltà di sostituire immediatamente il deputato decaduto.

In questo modo anche i partiti piccoli come Federazione potranno partecipare alla costituente mentre con la precedente versione ne erano esclusi. Inoltre quel dare almeno due deputati per qualsiasi partito con un CM falsava la proporzionalità richiesta da Reghium.

Ho inserito anche un comma per definire quando rilevare questi dati. Io ho proposto due soluzioni. Quale momento scegliamo fra le due? Avete altre proposte?
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Re: [DISCUSSIONE] A. C.: Legge istitutiva + regolamento prov

Messaggioda Aelagon » 15/01/2014, 13:20

Oppure per evitare giochetti si usano i dati di oggi :D

Qui lo screen: http://prntscr.com/2jibaz
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