Regolamento ESF ha scritto:Art. 1L’Ente di Speculazione Finanziaria (ESF), di seguito semplicemente Ente o ESF, si occupa della gestione della speculazione finanziaria sul mercato monetario per conto dello Stato eItaliano al fine di trarne un guadagno per lo stato stesso.
Art.2L'attività dell'Ente è quella di operare sul mercato monetario al fine di generare un guadagno per le casse dello Stato eItaliano.
Art.3 L'Ente non può per alcun motivo occuparsi di compiti diversi da quello per cui è stato creato e non può in nessun caso operare per conto di privati.
Art.4Il Responsabile dell’ESF è a capo di tutta l’organizzazione dell’Ente. Il Responsabile può essere coadiuvato da un Vice Responsabile e da funzionari nominati dal responsabile stesso.
Art.5Il Vice Responsabile, se nominato, ha la mansione di coadiuvare nell'amministrazione dell’Ente il Responsabile e di assolvere i compiti di questo in sua assenza.
Art.6I funzionari nominati hanno la mansione di aiutare nella gestione delle operazioni dell'Ente ai fini speculativi. Essi potranno accedere ad un massimo di 3 organizzazioni. Ogni organizzazione in gestione ad un funzionario potrà detenere un capitale massimo di 70.000 ITL fra ITL e Gold. Per verificare l'ottemperanza a tale prescrizione, i Gold vengono virtualmente convertiti in ITL utilizzando il tasso di cambio corrente relativo al prezzo di vendita degli ITL sul Mercato Monetario.
Art.7L'ente si avvale, per la gestione dell'attività speculativa, di più registri creati su piattaforma google drive:
- un registro globale, a cui hanno accesso il Responsabile e il suo Vice e in cui sono riportate le credenziali di accesso a tutte le organizzazioni;
- un registro di riepilogo, a cui possono accedere in sola lettura le figure indicate nell'Art. 8 e in cui non è riportata alcuna credenziale di accesso;
- un registro per ogni funzionario, a cui hanno accesso il Responsabile, il suo Vice e il funzionario di riferimento e in cui sono presenti le credenziali delle sole organizzazioni assegnate al funzionario.
Art.8Al fine di poter monitorare l'operato dell'ente possono aver accesso al registro di riepilogo, definito nell'Art. 7, il Presidente del Congresso, il Ministro dell'Economia ed un delegato del Ministro dell'Economia.
Art.9L'accesso al registro di riepilogo, per gli aventi diritto, avviene previa richiesta al Responsabile dell'Ente o al suo Vice.
Art.10L’Ente si avvarrà dell’organizzazione con ID 358281 per le eventuali comunicazioni ai cittadini.
Art. 11Le modifiche al presente statuto possono essere fatte solo dal Responsabile dell'Ente stesso.
Art. 12Il Responsabile dell'Ente o un suo delegato deve pubblicare il Regolamento nella sezione Economia del forum della comunità. Il nuovo regolamento dell’ESF dovrà essere pubblicato in una nuova discussione e il titolo dovrà essere: Regolamento dell’ESF - aggiornato al “data”
Art. 13Il Congresso può presentare entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del regolamento eventuali appunti sullo stesso o chiedere la riscrittura del regolamento da parte del Responsabile dell'Ente.
Art. 14In caso in cui il Congresso richieda modifiche o la totale riscrittura del regolamento, il Responsabile dell'Ente ha 3 (tre) giorni di tempo per pubblicare un nuovo regolamento che vada ad inserire le modifiche richieste. La pubblicazione del nuovo regolamento deve comunque essere effettuata secondo quanto previsto dall'Art.12 del presente regolamento
Art. 15Il Responsabile, o un suo delegato, devono pubblicare entro 2 (due) giorni dal cambiamento di qualsiasi membro dello staff dell’ESF, la modifica nell’Appendice I. Tale modifica non prevede quanto previsto dall’Art.12 del presente Regolamento, ma è concesso editare il post del regolamento andando ad indicare la data di aggiornamento dell’Appendice I apportando le modifiche necessarie. A seguito di ciò è compito del Responsabile, o di un suo delegato, comunicare la modifica al Presidente del Congresso, agli Amministratori del forum, qualora questi dovessero cambiare gli accessi, ed al Governo.