[COSTITUZIONE della REPUBBLICA eITALIANA]

[COSTITUZIONE della REPUBBLICA eITALIANA]

Messaggioda rocco_marcelli » 19/02/2010, 18:04

COSTITUZIONE eITALIANA

PREAMBOLO

La Costituzione è la Carta Fondamentale dell'eItalia, essa è sopra ogni Legge eccetto le Regole di eRepublik presso cui deve sottostare.

TITOLO I - Principi fondamentali

Art. 1
L'eItalia è una Repubblica Democratica Presidenziale fondata sull'attività dei cittadini. La sovranità appartiene ai cittadini eItaliani. È compito fondamentale dello Stato promuovere l'aggregazione sociale dei cittadini, al fine del pieno divertimento ludico e del rispetto reciproco.

Art. 2
La Repubblica eItaliana è retta da un Congresso e da un Presidente della Repubblica eletti a suffragio universale.

Art. 3
Il Congresso è l'organo rappresentativo della cittadinanza, esercita il potere legislativo, interroga il governo, e veglia sull'andamento della vita repubblicana.

Art. 4
Il Presidente della Repubblica è responsabile della nomina del governo, di cui è a capo, e le sue decisioni rappresentano l'orientamento ufficiale dell'eItalia; è inoltre tenuto alla nomina di un suo vice che possa assumere le funzioni di Presidente in caso di una sua assenza.

Art. 5
Tutti i cittadini eItaliani hanno pari dignità e sono eguali davanti alle istituzioni repubblicane senza distinzione di sesso, lingua, opinioni politiche, condizioni economiche, personali e sociali. È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale dell'eItalia.

Art. 6
L'eItalia riconosce ai cittadini il diritto ad usufruire dei servizi del Ministero del Welfare, la cui assistenza è gratuita salvo obblighi di Legge.

Art. 7
La rappresentazione internazionale dello Stato è di competenza del Presidente della Repubblica, dei Ministri e dell'Esercito eItaliano.

Art. 8
L'economia del Paese si fonda sul contributo lavorativo di tutti i cittadini eItaliani. Il mercato e l'iniziativa economica privata sono liberi e garantiti dallo Stato, nel rispetto delle regole del gioco eRepublik, compatibilmente col dovere di garantire benessere e sussistenza a tutti i cittadini e lavoratori eItaliani e di salvaguardare l'economia nazionale e l'indipendenza della Nazione in caso di necessità belliche.

Art. 9
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Art. 10
La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano.

Art. 11
Il forum ufficiale della community è http://www.eitalyforum.altervista.org; in tale sede il Congresso e il governo dispongono degli strumenti per discutere e deliberare.

TITOLO II - Ordinamento istituzionale


Art. 12
L'esecutivo nazionale opera e attua la legislazione decisa dal Congresso mediante i Ministeri, di nomina presidenziale.

Art. 13
Le Organizzazioni legate ad ogni struttura istituzionale sono di proprietà dello Stato. "National eItaly" è l'account relativo al governo e sede del Tesoro Nazionale; "Esercito eItaliano" è quello relativo allo Stato Maggiore e sede del Tesoro Militare. Sono definite poi come istituzioni, dunque proprietà dello Stato, tutte le Organizzazioni ministeriali e militari.

Art. 14
I funzionari civili e militari dello Stato compiono il proprio dovere avvalendosi dell'utilizzo delle Organizzazioni; la conoscenza delle password di accesso è permessa solo al Presidente della Repubblica e a coloro che vengano legittimati da quest'ultimo nel loro utilizzo. È responsabilità del Presidente della Repubblica garantire la sicurezza degli account, il quale è obbligato a modificare le password di accesso e le e-mail di ogni Organizzazione all’inizio della legislatura.

Art. 15
Il Presidente della Repubblica, all'inizio del suo mandato, rende noto al Congresso la lista dei membri del governo, delle Organizzazioni statali e di coloro che sono in possesso delle password di accesso. Il Congresso ha facoltà di interrogare e verificare l'operato di ogni istituzione e può esprimere al Presidente della Repubblica i propri giudizi in merito all'operato dei Ministri, senza però poterne reclamare le dimissioni essendo questa una prerogativa presidenziale.

Art. 16
Ogni istituzione deve presentare al Congresso un piano finanziario mensile, la cui approvazione è legata a votazione del Congresso, e un bilancio di tutti i movimenti economici effettuati. Eventuali detrazioni di denaro pubblico, investimenti sul mercato monetario e cambiamenti alle password di accesso delle Organizzazioni, non autorizzati dal Congresso, o dal Presidente della Repubblica che procede a urgente richiesta al Congresso, sarà considerata illegale e punibile a termini di Legge.

TITOLO III – Ordinamento delle Forze armate

Art. 17
L'Esercito eItaliano costituisce la forza armata dell'eItalia e ha il compito di difendere il Paese e le sue istituzioni. Esso è libero da qualsiasi ideologia politica.

Art. 18
Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate e può dichiarare guerra previo consenso del Congresso; il suo vice è il Capo di Stato Maggiore, che gestisce l'operatività dell'esercito nelle azioni di guerra e in tempo di pace.

Art. 19
Il Capo di Stato Maggiore viene nominato e destituito con decreto presidenziale; il Congresso è libero di esprimere eventuali perplessità sul suo operato al Presidente della Repubblica, senza però poterne reclamare le dimissioni essendo questa una prerogativa presidenziale. Il Presidente della Repubblica e il Capo di Stato Maggiore hanno la responsabilità della comunicazione con il Congresso e decidono assieme le modalità e le persone incaricate a tale scopo.

Art. 20
Il Capo di Stato Maggiore (CdSM), di concerto con il Presidente della Repubblica, ha il compito di definire la politica militare del Paese. Ogni azione del CdSM è subordinata all'approvazione del Presidente della Repubblica.
La reponsabilità delle azioni militari ricade sul Presidente: nel caso in cui le sue azioni arrechino danni reali alla politica estera della nazione aprendo fronti bellici non programmati e intaccandone la reputazione sulla scena internazionale, o combattendo contro Stati alleati senza che essi siano stati preventivamente avvertiti della chiusura dell'accordo di operazioni, in tal caso il Congresso, previa consultazioni con gli organi militari di competenza, puo dare inizio ad una votazione di impeachment atta a revocare la fiducia al presidente. Nel caso in cui tale votazione abbia esito positivo e siano accertate responsabilità oggettive del CdSM in riferimento all'articolo 23, è compito della Corte Costituzionale giudicare il Capo di Stato Maggiore e agire come previsto dall'articolo 32.

Art. 21
La gestione finanziaria dell'Esercito eItaliano è responsabilità del Capo di Stato Maggiore. Egli deve presentare al Congresso un piano finanziario mensile, la cui approvazione è legata a votazione del Congresso, e un bilancio di tutti i movimenti economici effettuati. Inoltre, l'Esercito eItaliano può chiedere finanziamenti straordinari motivando obbligatoriamente la richiesta; nel caso in cui tali motivazioni siano ritenute insufficienti, il Congresso può rifiutare il finanziamento.

Art. 22
Il Congresso ha potere decisionale sull'Esercito eItaliano esclusivamente in determinate circostanze, quali l'attacco verso uno Stato neutrale o alleato. In tali situazioni, il Capo di Stato Maggiore dovrà richiedere al Presidente della Repubblica di mettere ai voti in Congresso l'intervento militare, il quale potrà scegliere tra una votazione di 12 ore con maggioranza semplice sul numero di voti validi e una votazione di 24 ore con maggioranza semplice sul numero di voti validi espressi.

Art. 23
In caso di assenza del Presidente della Repubblica per impossibilità di attendere alle sue funzioni e di assoluta necessità ed urgenza, il Capo di Stato Maggiore ha potere decisionale sulle seguenti azioni:
(1) apertura di guerre di resistenza in territorio nemico;
(2) spostamento di truppe in uno Stato nemico;
(3) spostamento di truppe in uno Stato alleato, se autorizzato da quest'ultimo;
(4) difesa di uno Stato alleato;
(5) finanziamento straordinario e temporaneo verso truppe alleate;
(6) difesa di uno stato non alleato.
In queste circostanze, il CdSM deve informare il Vicepresidente della Repubblica, che esercitando il potere del Presidente ha quindi diritto di veto sulle sue azioni.
Le decisioni del Capo del Stato Maggiore e del Vicepresidente si attribuiscono al Presidente della Repubblica e, se esse sovrasteranno i punti sovracitati, dopo aver richiesto le dovute spiegazioni dell'atto al CdSM e al Vicepresidente, il Congresso ha la possibilità di aprire una votazione in base alla quale i congressmen saranno chiamati ad esprimersi sull'eventualità di procedere con un "Impeachment" nei confronti del Presidente, mentre nei confronti del CdSM si procederà come previsto dall'articolo 32.

Art. 24
L'Esercito eItaliano è organizzato in Armate, a loro volta suddivise in Brigate (1a, 2a e 3a Armata) o in Legioni (4a Armata). A capo di ogni Armata è posto un Generale di Armata, nominato dal Capo di Stato Maggiore, con il compito di organizzarle e di nominare i Comandanti delle Brigate o delle Legioni. Il CdSM, i Generali e i Comandanti, con il benestare del proprio ufficiale superiore, possono nominare uno o più Vice che li coadiuvino nell'esercizio delle loro mansioni e che li sostituiscano in caso di assenza. Le promozioni e qualsiasi altro incarico militare vengono assegnati, dal diretto superiore, ai soldati che abbiano dimostrato sul campo il loro valore e la loro capacità organizzativa.

TITOLO IV – Ordinamento giurisdizionale

Art. 26
La giustizia costituzionale è esercitata dalla Corte Costituzionale, il cui compito è giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi, nonchè mettere in stato d'accusa un membro del governo o del Congresso per violazioni della Carta Costituzionale.

Art. 27
La Corte Costituzionale è composta da 3 giudici costituzionali nominati:
- 2 giudici dal Congresso a maggioranza assoluta dei votanti; il quorum per la validità della votazione è di 21 deputati
- 1 giudice dal Presidente della Repubblica in carica

Art. 28
I giudici costituzionali durano in carica 2 mesi calcolati a partire dal giorno in cui sono nominati. Essi sono rieleggibili per non più di una volta nell'arco della loro vita. Scaduto il mandato si procede alla rielezione secondo l'art.27.
È compito dei giudici in scadenza di mandato aprire il topic in Congresso per la nomina dei nuovi giudici almeno 5 giorni prima della scadenza naturale del mandato. Se i giudici non vi provvedono nei tempi stabiliti, sarà compito del Presidente della Repubblica in carica aprire il topic.

Art. 29
Compito della Corte Costituzionale è giudicare e dirimere ogni controversia relativa alla Costituzione presente, al Regolamento del congresso o alle leggi. Il giudizio è instaurato d'ufficio o su ricorso.
Possono ricorrere alla Corte Costituzionale almeno 3 cittadini eItaliani con almeno 1 mese di iscrizione su eRepublik. Il ricorso del Presidente della Repubblica in carica o di un deputato ha diritto di preferenza temporale e si considera urgente.
La Corte Costituzionale instaura il giudizio d'ufficio qualora si ravvisi una violazione della Costituzione, del Regolamento del Congresso o di qualunque altro atto o fatto contrario alla Costituzione vigente.

Art. 30
La corte ha una sezione del forum ufficiale eItaliano apposita denominata "Corte Costituzionale". Essa è visibile a tutti ma vi possono scrivere esclusivamente i giudici. Una sottosezione denominata "Ricorsi" è destinata alla presentazione dei ricorsi secondo i requisiti all'art.29.

Art. 31
La Corte elegge a maggioranza un Presidente tra i giudici entro cinque giorni dalla sua nomina. Compito del Presidente della Corte è instaurare e chiudere ogni giudizio e ha la moderazione della sezione.
La corte giudica a maggioranza dei suoi componenti con sentenza che ha valore costituzionale. La sentenza deve dirimere in modo certo ed effettivo la controversia e deve essere trasmessa ai ricorrenti nonchè pubblicata entro 3 gg dalla sua emissione nella Gazzetta ufficiale nel gioco eRepublik.
Il Presidente della Corte, o un suo eventuale delegato, deve, con ogni mezzo legittimo compreso il continuo report all'admin di eRepublik, far rispettare la sentenza della Corte nel più breve tempo possibile.

Art. 32
La corte, su ricorso di venti cittadini o di cinque Congressisti con almeno tre mesi di iscrizione, mette in stato d'accusa:
- il Presidente della Repubblica;
- un ministro;
- un deputato;
- un membro del governo, e i collaboratori dei vari ministeri.
Possono essere messi in stato d'accusa solo per i seguenti motivi:
- attentato all'ordine costituzionale;
- tradimento della patria;
- uso illegittimo delle Org statali;
- danni arrecati a strumenti di gestione che vengano usati dal governo, dal congresso, o da qualsiasi altro ente dello stato italiano, che servono per aiutarli a svolgere il loro lavoro. Si intende qualsiasi danno causato non riconducibile a lavori di ordinaria manutenzione degli spread.
In aggiunta a questi casi la corte può sindacare sull'operato del CdSM, esclusivamente nella circostanza in cui si verificasse l'"Impeachment" del presidente nelle circostanze previste dall'art. 20 comma 2 o art. 23 comma 2. La procedura ha priorità assoluta su tutti gli altri casi, e inizierà in maniera automatica dopo la destituzione del Presidente.
Si considera "tradimento della patria" il mantenere rapporti manifesti o segreti con i paesi nemici della Nazione al fine di sovvertire l'ordine costituzionale.
Si considera "uso illegittimo di Org statali" il sottrarre denaro o password senza il consenso degli organi legittimati dalla presente costituzione.
L'accusato è considerato colpevole qualora si provi oltre il ragionevole dubbio che abbia commesso 1 dei fatti al punto precedente di questo articolo.
In base al reato commesso il colpevole può essere:
- privato temporaneamente o permanentemente di ogni accesso alle Org statali;
- privato temporaneamente o permanentemente di ogni accesso al forum di eItaly;
- segnalato immediatamente e continuamente all'admin di eRepublik.
La Corte, salvo indagini straordinarie, è tenuta ad emettere sentenza entro sette giorni dalla presentazione del ricorso.
Le Sentenze della Corte non possono essere oggetto di ulteriore ricorso. Tuttavia, in caso di nuovi elementi utili alle indagini, il caso può essere riaperto.

Art. 33
Requisiti per la nomina di un giudice:
- il giudice durante il suo mandato non può avere altre cariche istituzionali o di partito;
- se incaricato (nominato o eletto) a svolgere una qualsiasi carica istituzionale gode di facoltà di scelta tra una delle alternative (giudice-incaricato istituzionale);
- deve avere almeno 3 mesi di anzianità.
Si considera decaduto se:
- non partecipa ai lavori della corte per più di quindici giorni senza giustificato motivo;
- viene nominato presso un qualsiasi altro ufficio istituzionale (Governo, Presidenza, Congresso).
Un giudice viene sospeso dall'incarico nel caso si apra un ricorso contro di lui. In questo caso viene nominato temporaneamente un nuovo giudice, dallo stesso organo che aveva nominato il Giudice sospeso, che resta in carica solo durante il procedimento in oggetto. Nel caso in cui il giudice effettivo venga considerato innocente riprenderà immediatamente possesso della carica; in caso contrario decade immediatamente, e si procede alla nomina di un terzo giudice.

TITOLO V - Requisiti di candidabilità

Art. 35
È requisito indispensabile di candidabilità a deputato e a Presidente della Repubblica la conoscenza e la padronanza della lingua italiana, pena la nullità dell'eventuale elezione.

Art. 36
Un giocatore è libero di candidarsi alla Presidenza della Repubblica, salvo che questi non abbia superato i quattro mandati consecutivi. In tal caso non sarà considerato eleggibile, ma potrà presentarsi il mese successivo.

TITOLO VI: Emendamenti della Costituzione e referendum

Art. 37
I cittadini eItaliani possono proporre referendum abrogativi o propositivi, atti a modificare le Leggi ordinarie o la Carta Costituzionale.

Art. 38
Per proporre un referendum abrogativo o propositivo su una Legge ordinaria, è necessario che vengano raccolte firme pari al 5% della popolazione. Una volta raccolto il numero necessario di firme sarà considerato valido il referendum che superi il 50% dei voti a favore. La votazione dura 72 ore.

Art. 39
Per proporre un referendum abrogativo o propositivo sulla Carta Costituzionale, è necessario che vengano raccolte firme pari al 9% della popolazione. Una volta raccolto il numero necessario di firme sarà considerato valido il referendum che superi il 50% dei voti a favore. La votazione dura 72 ore.

Art. 40
La popolazione può proporre la destituzione del Presidente della Repubblica tramite referendum; è necessario che vengano raccolte firme pari al 9% della popolazione. Una volta raccolto il numero necessario di firme sarà considerato valido il referendum che superi il 66% dei voti a favore. La votazione dura 72 ore.

Art. 41
Il Congresso può effettuare modifiche alla Carta Costituzionale; affinchè queste modifiche vengano approvate è necessario superare il 66% dei voti a favore, con quorum pari a 21 voti e su una durata di 72 ore.

Art. 42
Un qualsiasi cittadino eItaliano può proporre la modifica o la creazione di un disegno di Legge direttamente al Congresso; affinchè venga presentato sono necessarie un numero di firme pari al 1% della popolazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Disposizione I
I referendum sono considerati non applicabili fino ad implementazione dei sondaggi nel gioco di eRepublik.

Disposizione II
Per i singoli cittadini, qualora commettano uno dei reati indicati dall'art. 32 della costituzione, o vadano contro il regolamento del congresso, sono punibili presso la corte costiuzionale, fino a quando l'organo apposito non verrà regolamentato dal congresso e non verranno elette le persone incaricate alla sua gestione.
Per i ricorsi presentati precedentemente all'elezione dei responsabili del Tribunale il giudizio sarà effettuato dalla Corte Costituzionale qual'ora il ricorso fosse già stato accettato. Se il ricorso venisse presentato dopo l'istituzione o non fosse ancora stato accettato dalla Corte Costituzionale il caso passa presso l'organo istituito.
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