[R. n.11 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 4 07/10

[R. n.11 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 4 07/10

Messaggioda Brizzi » 31/07/2010, 22:28

Acquisiti i capi di accusa e gli elementi contestati, la Corte sentenzia in relazione al ricorso del 30/07/10 che chiede di decretare l’incostituzionalità della legge 4 07/10 in materia di servizi Welfare, presentato da caleroide e sottoscritto da almeno altri due cittadini ai sensi dell’art. 29, comma 2.


- Testo

cittadini fino al 12 livello servizio a gratis
cittadini sopra il 12 livello pagano i panini q1 che richiedono
cittadini sopra il 12 squattrinati possono fare richiesta di usuifruire a gratis del servizio e verranno accettati a discrezione del ministro del welfare.
disponibile anche servizio extra a pagamento (1 itl al giorno) per deposito casa.

tutti riempiono un form indicando in quale giorno e quanti panini desiderano, serve il deposito casa si\no.



- Elementi di diritto


La Corte si riconosce organo di giudizio prefissato ex art. 26 e 29 cost.

Essa giudicherà in relazione a un’eventuale violazione dell’art. 6 cost. nei commi 2 e 4 e dell’art. 5 cost. nei commi 1, 2, 3. Il giudizio sulle diverse contravvenzioni sarà quindi diviso e, in caso di riscontro di incostituzionalità relativamente a uno dei due campi di giudizio, la legge sarà dichiarata incostituzionale ex art. 29 cost.

È anche sotto giudizio un vizio di forma nella votazione della legge, dacché non sono stati rispettati i parametri di cui all’art. 6 del Regolamento del Congresso e, poiché la Corte assume la giurisdizione sui casi di violazione del Regolamento ex disp. II cost., essa può procedere al giudizio sull’iter legis e, eventualmente, su coloro che hanno commesso l’infrazione.


- Sentenza

In quanto Presidente della Corte Costituzionale emetto la mia sentenza per dirimere la questione di incostituzionalità dei commi 1, 2, 3 e 4 della legge 4 07/10.

1) Violazioni art. 6 cost.

Nel ricorso di ipotizza una violazione dell’art. 6 (vedi elementi di diritto), individuabile nelle disposizioni della legge quando essa prevede un pagamento a fronte dell’erogazione dei servizi di donazione del cibo e deposito casa, introdotti presso il Ministero del Welfare tramite la legge in esame. L’articolo 6 della Costituzione prevede che ogni cittadino abbia diritto ad usufruire dei servizi del Welfare, gratuiti salvo obblighi di legge. La seconda parte del comma, quindi, funge da deroga alla prima, delegando le eccezioni specifiche all’organo legislativo. La legge 5 07/10 può dunque rientrare tra gli obblighi di legge previsti dalla Costituzione e per questo non ne rappresenta un’inosservanza, ma un’applicazione.

2) Violazioni art. 5 cost.

Un’altra questione affrontata dai ricorrenti è la presunta discriminazione che avviene nell’offerta di diverse modalità del servizio, una gratuita e una a pagamento, a seconda del livello del cittadino, giudicata incostituzionale a fronte dell’art. 5 della Costituzione, che recita: “Tutti i cittadini eItaliani hanno pari dignità e sono eguali dinnanzi alle istituzioni repubblicane senza distinzione di sesso, lingua, opinioni politiche, condizioni economiche, personali e sociali. […]”. Fermo restando che il livello e l’esperienza non rientrano tra le condizioni personali, ma tra le qualità, per dimostrare la frequente distinzione non discriminante tra cittadini di diverso livello si può addurre come esempio il caso dell’Esercito eItaliano, che fornisce armi di diversa qualità a seconda della preparazione militare del singolo soldato. L’art. 5 dunque si limita al riconoscimento dei diritti, non alla distribuzione degli oneri.

L’età in eRepublik è quindi sì un fattore di distinzione nei commi 1, 2 e 3, ma tale distinzione è di puro carattere amministrativo e, anzi, tende ad appianare fattori di diversità – questa discriminante – come quello economico, permettendo a un cittadino con un reddito mediamente inferiore di avvalersi degli stessi servizi che un cittadino di diversa ricchezza può esigere con un pagamento, secondo quegli obblighi di legge di cui all’art. 6 cost.

È tuttavia rilevabile che le procedure per l’accertamento del cittadino cosiddetto “squattrinato” sono molto ambigue e poco oggettive e possono dare adito a incomprensioni e ingiustizie, ma non è compito della Corte chiedere un riesame del testo che, ovviamente, è a discrezione del Congresso.

3) Vizio di forma


In quanto all’evidente vizio di forma nella votazione, la Corte non si esprime in quanto materia esclusiva della presidenza del Congresso. Le facoltà di giudizio concessegli dalla disposizione II si limitano a materia penale e non amministrativa o procedurale.

Per i motivi di cui sopra ritengo la legge 4 07/10 in linea con la Costituzione e i principi in essa espressi e respingo le richieste dei ricorrenti.

Firmato
Alessandro Brizzi, Presidente della Corte Costituzionale
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Re: [R. n.11 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 4 07/10

Messaggioda SimPatrick » 01/08/2010, 8:33

Non sono assolutamente d'accordo. Ora, parlando molto terra a terra, visto che non sono molto bravo a utilizzare tutte queste parole difficile, considero questa legge in disaccordo con quelli che sono sempre stati gli obbiettivi del Welfare Civile Italiano. Mai ci siamo sognati di offrire un servizio a pagamento (a parte la compravendita delle case) proprio perchè l'organo è nato col presupposto di aiutare i cittadini, tutti i cittadini, da quelli poveri a quelli ricchi, da quelli giovani a quelli vecchi. Non esiste che ora venga fatta un'assurda distinzione tra cittadini ricchi e cittadini poveri solo in base al livello. Indi per cui non sottoscrivo la sentenza in quanto per me la distinzione non è fatta in base a dati oggettivi, come possono essere, per esempio, la wellness, la happyness e la qualità dell'azienda in cui lavora l'impiegato andando principalmente contro all'art. 5 e a quello che dovrebbe essere il comune buon senso di aiutare anche persone che magari sono a livello avanzato ma comunque fanno fatica ad andare avanti.

SimPatrick, Giudice della Corte Costituzionale
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Re: [R. n.11 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 4 07/10

Messaggioda frenky u bellu » 03/08/2010, 0:21

Acquisto il ricorso, il sottoscritto Frenky u bellu emana la propria sentenza:

Art.5
Tutti i cittadini eItaliani hanno pari dignità e sono eguali davanti alle istituzioni repubblicane senza distinzione di sesso, lingua, opinioni politiche, condizioni economiche, personali e sociali. È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale dell'eItalia.

Art. 6
L'eItalia riconosce ai cittadini il diritto ad usufruire dei servizi del Ministero del Welfare, la cui assistenza è gratuita salvo obblighi di Legge.

Partendo da una lettura puramente formale del testo si potrebbe convenire su una conciliabilità effettiva del testo di legge con le norme sopraindicate.Bisognerebbe ricordare inoltre che in una realtà virtuale come la nostra, far troppo affidamento al formalismo, significherebbe enucleare dei precedenti che segnano in maniera inevitabile la staticità del gioco(evenienze da evitare e che vengono evitate! esempio tipico è stato fornito con le diversità di trattamento dei cittadini in realzione alla politica dell'ei perfettamente in linea con la costituzione). A tal proposito non ritengo vi sia una violazione con l'art.5 della nostra carta costituzionale.
In relazione all'art.6 (come sottolineato dal presidente Brizzi) il II comma presenta una deroga rispetto al I comma dell'articolo in questione, ma in questo caso bisognerebbe (data la delicatezza dell'argomento)avere cura della rigidità dei requisiti di valutazione che lo stesso organo amministrativo utilizzerà per erogare un servizio statale.II comma"salvo obblighi di legge"ed UNA LEGGE (sopratutto volta a derogare una norma costituzionale) dovrebbe avere in sè dei requisiti di specificità e chiarezza!
Data l'inconciliabilità non solo formale, ma anche sopratutto sostanziale con l'art 6 della costituzione DICHIARO IL RICORSO ACCOLTO.

Frenky u bellu.
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Re: [R. n.11 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 4 07/10

Messaggioda Brizzi » 03/08/2010, 16:20

Ai sensi dell'art. 31 della Costituzione, dichiaro abrogata la legge 4 07/10. Tuttavia chiedo informalmente al Ministero del Welfare di non sospendere un servizio così importante, ma di continuare a offrirlo gratuitamente.
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Re: [R. n.11 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 4 07/10

Messaggioda frenky u bellu » 03/08/2010, 19:35

Brizzi ha scritto:Ai sensi dell'art. 31 della Costituzione, dichiaro abrogata la legge 4 07/10. Tuttavia chiedo informalmente al Ministero del Welfare di non sospendere un servizio così importante, ma di continuare a offrirlo gratuitamente.



scusa Bizzi...ma perchè INFORMALMENTE? il servizio wci era gratuito prima e continuerà a esserlo.La legge è incostituzionale mica il servizio.Mi sarà sfuggito qualcosa? : Blink :
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Re: [R. n.11 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 4 07/10

Messaggioda Brizzi » 04/08/2010, 10:21

Ora che il Ministero non è più vincolato da legge, potrebbe scegliere di sospendere il servizio (anche se conoscendo pimpo é altamente improbabile.
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