- Testo
cittadini fino al 12 livello servizio a gratis
cittadini sopra il 12 livello pagano i panini q1 che richiedono
cittadini sopra il 12 squattrinati possono fare richiesta di usuifruire a gratis del servizio e verranno accettati a discrezione del ministro del welfare.
disponibile anche servizio extra a pagamento (1 itl al giorno) per deposito casa.
tutti riempiono un form indicando in quale giorno e quanti panini desiderano, serve il deposito casa si\no.
- Elementi di diritto
La Corte si riconosce organo di giudizio prefissato ex art. 26 e 29 cost.
Essa giudicherà in relazione a un’eventuale violazione dell’art. 6 cost. nei commi 2 e 4 e dell’art. 5 cost. nei commi 1, 2, 3. Il giudizio sulle diverse contravvenzioni sarà quindi diviso e, in caso di riscontro di incostituzionalità relativamente a uno dei due campi di giudizio, la legge sarà dichiarata incostituzionale ex art. 29 cost.
È anche sotto giudizio un vizio di forma nella votazione della legge, dacché non sono stati rispettati i parametri di cui all’art. 6 del Regolamento del Congresso e, poiché la Corte assume la giurisdizione sui casi di violazione del Regolamento ex disp. II cost., essa può procedere al giudizio sull’iter legis e, eventualmente, su coloro che hanno commesso l’infrazione.
- Sentenza
In quanto Presidente della Corte Costituzionale emetto la mia sentenza per dirimere la questione di incostituzionalità dei commi 1, 2, 3 e 4 della legge 4 07/10.
1) Violazioni art. 6 cost.
Nel ricorso di ipotizza una violazione dell’art. 6 (vedi elementi di diritto), individuabile nelle disposizioni della legge quando essa prevede un pagamento a fronte dell’erogazione dei servizi di donazione del cibo e deposito casa, introdotti presso il Ministero del Welfare tramite la legge in esame. L’articolo 6 della Costituzione prevede che ogni cittadino abbia diritto ad usufruire dei servizi del Welfare, gratuiti salvo obblighi di legge. La seconda parte del comma, quindi, funge da deroga alla prima, delegando le eccezioni specifiche all’organo legislativo. La legge 5 07/10 può dunque rientrare tra gli obblighi di legge previsti dalla Costituzione e per questo non ne rappresenta un’inosservanza, ma un’applicazione.
2) Violazioni art. 5 cost.
Un’altra questione affrontata dai ricorrenti è la presunta discriminazione che avviene nell’offerta di diverse modalità del servizio, una gratuita e una a pagamento, a seconda del livello del cittadino, giudicata incostituzionale a fronte dell’art. 5 della Costituzione, che recita: “Tutti i cittadini eItaliani hanno pari dignità e sono eguali dinnanzi alle istituzioni repubblicane senza distinzione di sesso, lingua, opinioni politiche, condizioni economiche, personali e sociali. […]â€. Fermo restando che il livello e l’esperienza non rientrano tra le condizioni personali, ma tra le qualità , per dimostrare la frequente distinzione non discriminante tra cittadini di diverso livello si può addurre come esempio il caso dell’Esercito eItaliano, che fornisce armi di diversa qualità a seconda della preparazione militare del singolo soldato. L’art. 5 dunque si limita al riconoscimento dei diritti, non alla distribuzione degli oneri.
L’età in eRepublik è quindi sì un fattore di distinzione nei commi 1, 2 e 3, ma tale distinzione è di puro carattere amministrativo e, anzi, tende ad appianare fattori di diversità – questa discriminante – come quello economico, permettendo a un cittadino con un reddito mediamente inferiore di avvalersi degli stessi servizi che un cittadino di diversa ricchezza può esigere con un pagamento, secondo quegli obblighi di legge di cui all’art. 6 cost.
È tuttavia rilevabile che le procedure per l’accertamento del cittadino cosiddetto “squattrinato†sono molto ambigue e poco oggettive e possono dare adito a incomprensioni e ingiustizie, ma non è compito della Corte chiedere un riesame del testo che, ovviamente, è a discrezione del Congresso.
3) Vizio di forma
In quanto all’evidente vizio di forma nella votazione, la Corte non si esprime in quanto materia esclusiva della presidenza del Congresso. Le facoltà di giudizio concessegli dalla disposizione II si limitano a materia penale e non amministrativa o procedurale.
Per i motivi di cui sopra ritengo la legge 4 07/10 in linea con la Costituzione e i principi in essa espressi e respingo le richieste dei ricorrenti.
Firmato
Alessandro Brizzi, Presidente della Corte Costituzionale