[R. n.10 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 5 07/10

[R. n.10 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 5 07/10

Messaggioda Brizzi » 31/07/2010, 18:59

Acquisiti i capi di accusa e gli elementi contestati, la Corte sentenzia in relazione al ricorso del 24/07/10 che chiede di decretare l’incostituzionalità della legge 5 07/10 in materia di prevenzione dei cosiddetti “Take Over”, presentato da Luco e sottoscritto da almeno altri due cittadini ai sensi dell’art. 29, comma 2.


- Testo

Premessa: questa legge ha lo scopo di tutelare lo svolgimento democratico della vita dell' EItalia dalla cosidetta pratica del "political take over". Un partito si considera sotto "take over" qualora un soggetto esterno al partito ed alla sua linea politica ne riesca a prendere il controllo tramite infiltrazione.

art 1: Il congresso ufficializza lo stato di take over tramite apposita votazione in forum con oggetto [TO gg/mm/aaa]. Nel primo topic deve essere specificato il link al partito. La data fa riferimento al giorno in cui il take over e' stato portato a termine.

art 2: Il congresso ufficializza la fine dello stato di take overe tramite votazione in forum con oggetto [Fine TO gg/mm/aa] link al partito

art 3: ai congressisti eletti da partiti sotto take over sono preclusi gli accessi al forum e ai canali di stato.



- Elementi di diritto


La Corte si riconosce organo di giudizio prefissato ex art. 26 e 29 cost.

Essa limita il suo giudizio sulla costituzionalità della premessa e dell’art. 3 della legge contestata, in quanto gli art. 1 e 2 fungono da mere indicazioni procedurali, ma in caso di giudizio negativo sui succitati articoli si riserva il diritto di abrogare l’intera legge ex art. 31 cost.

Saranno trattate unicamente i punti del ricorso che seguono: 1) Incostituzionalità del reato e della relativa pena; 2) Conflitto di competenze; 3) Possibili abusi (solo in relazione ai principi della Costituzione). Sono invece rigettate le argomentazioni sui precedenti, in quanto esse sarebbero dovute essere sottoposte al Congresso nella redazione del testo e non alla Corte, per la quale non hanno carattere giuridico né probatorio.


- Sentenza

In quanto Presidente della Corte Costituzionale emetto la mia sentenza per dirimere la questione di incostituzionalità della premessa e dell’art. 3 della legge 5 07/10, analizzando le argomentazioni di cui sopra fornite nella presentazione del ricorso.


1) La definizione del reato è individuabile nella prima parte dell’art. 3 (eletti da partiti sotto take over) e fornisce una definizione più accurata di “stato di take over”, individuandolo “qualora un soggetto esterno al partito ed alla sua linea politica ne riesca a prendere il controllo tramite infiltrazione”. È ivi contestata la natura del reato, dacché, secondo i ricorrenti, qualunque siano i risultati delle elezioni per il presidente di partito, colui che le vince è stato democraticamente eletto dagli iscritti, cui – è affermato – appartiene il partito. La volontà dell’elettore, secondo gli stessi, è l’unico parametro per definire legittime le procedure per la scelta del presidente di partito: a nulla vale l’estraneità del candidato al partito e alla linea politica dello stesso.

La Corte dissente da tali argomentazioni dacché in tal modo sono legittimate le ascese al potere di individui che, nel loro operato, potrebbero rendersi colpevoli di reati contro la nazione quali il tradimento e l’attentato all’ordine costituzionale, di cui all’art. 32 cost. Non sono pertinenti con il caso le azioni del SIS e della squadra ATO dell’Esercito eItaliano, addotte come sostegno alla tesi che una legge in materia di “take over” sia ridondante con le stesse, in quanto esse sono preventive o inibitorie, e non veri e propri procedimenti penali.

Tuttavia è giusto affermare che, nell’osservanza delle precauzioni per la sicurezza statale, un’elezione è e rimane l’espressione democratica dell’orientamento della popolazione, e che quindi un candidato non indicato come fonte di pericolo per la nazione e regolarmente eletto (qualunque siano le procedure) ha il diritto di divenire presidente. La Costituzione, infatti, nel suo preambolo afferma che essa “è la Carta Fondamentale dell'eItalia, […] è sopra ogni Legge eccetto le Regole di eRepublik presso cui deve sottostare”. Essendo essa subordinata alle regole di eRepublik e superiore a qualunque legge, pone le stesse leggi sotto le norme del gioco; e se non in caso di provvedimenti per la sicurezza nazionale, per eventuali azioni penali riguardo alle elezioni bisognerebbe sempre conformarsi alle suddette norme che - allo stato attuale – non prevedono alcunché contro i “take over”.

Rilevante è inoltre l’ambiguità della definizione del reato di cui al preambolo e all’art. 3, che affida unicamente al Congresso il riscontro del reato, in sé ben poco verificabile tramite criteri oggettivi. La Corte Costituzionale non ritiene il Congresso – come organo – un’istituzione cui affidare tale onere, in quanto esso è facilmente corruttibile dalle stesse ideologie che rappresenta, e non può certo ritenersi un osservatore imparziale e retto dell’evolversi penale di una situazione che, politicamente, ha i suoi effetti nei singoli partiti.

In quanto all’incostituzionalità della pena, nulla vieta a una legge ordinaria di integrare o ampliare norme di materia costituzionale, almeno quando ciò non è chiaramente esplicato o quando essa non è contraria ai principi fondanti della Costituzione. Quindi è lecito promulgare una legge i cui effetti siano sostanzialmente pari ai combinati disposti di altre due norme, quando esse o un'altra legge non deleghino tali procedimenti esclusivamente alla Costituzione o a dei regolamenti.


2) È altresì denunciato un conflitto di competenze tra la Corte e il Congresso, motivando ciò con l’avvallo degli art. 29 e 32 della Costituzione e con l’art. 9 comma I del regolamento del Congresso, i quali affidano alla Corte Costituzionale il giudizio su un illecito eventualmente commesso da un congressman. È però da rilevare che nel succitato comma si parla di “procedura di espulsione”, attuabile dal Congresso all’individuazione dei fatti di cui al comma II del medesimo articolo: alla Corte è data, in modo ridondante, la giurisdizione sugli illeciti di cui all’art. 32 cost. È quindi ammissibile una sorta di auto-giudizio nel Congresso, solo però nei casi in cui il reato non rientri nelle competenze della Corte.


3) Si ritiene inoltre che dare al Congresso la possibilità di estromettere alcuni dei suoi membri a causa di un reato senza riscontro oggettivo (a differenza degli illeciti di cui al comma II dell’art. 9 del Regolamento del Congresso), basandosi esclusivamente su una votazione a maggioranza semplice - che quindi neanche rappresenta deroga costituzionale – possa rientrare in uno dei casi di cui all’art. 5, che recita: “È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale dell'eItalia”. L’imputazione per “appartenenza a un partito sotto take over” è tanto ambigua da poter eventualmente rappresentare un ostacolo alla partecipazione dei cittadini eItaliani alla politica parlamentare, se se ne abusa. È altresì evidente che un partito o una coalizione se ne potrebbero avvalere per rimuovere gli avversari politici dagli spazi prefissati di discussione, contravvenendo quindi ai principi espressi negli articoli 1, 2, 5 della Costituzione.


Per i motivi di cui al punto 1) e 3) giudico la legge 5 07/10 anticostituzionale nella sua premessa e nell'art. 3 e ne dispongo l’abrogazione immediata ai sensi dell’art. 31 della Costituzione.

Firmato
Alessandro Brizzi, Presidente della Corte Costituzionale
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Re: [R. n.10 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 5 07/10

Messaggioda SimPatrick » 01/08/2010, 8:36

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Re: [R. n.10 24/07/10] - Anticostituzionalità legge 5 07/10

Messaggioda frenky u bellu » 01/08/2010, 18:00

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