[R. n.9 26/07/10] - Attentato all'ordine costituzionale

[R. n.9 26/07/10] - Attentato all'ordine costituzionale

Messaggioda Brizzi » 27/07/2010, 18:00

Sentenze relative al ricorso del congressman CapitanoNemo contro il collaboratore agli Esteri Scoundrel per attentato all'ordine costituzionale.
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Re: [R. n.9 26/07/10] - Attentato all'ordine costituzionale

Messaggioda Brizzi » 27/07/2010, 19:28

Acquisiti i capi d’accusa e gli elementi probatori, sentenzio in relazione al ricorso 27/07/10 contro il collaboratore di Governo Scoundrel (d’ora in poi “l’imputato”), presentato dal congressman CapitanoNemo e sottoscritto da altri quattro membri del Congresso ai sensi dell’art. 32 cost., comma 1.

- Riassunto dei fatti

In data 26/07/10 l’imputato, in quanto collaboratore del Ministero degli Esteri, ha espresso esplicitamente l’ intenzione di non voler più rispondere alle interrogazioni parlamentari relative all’operato della suddetta istituzione (viewtopic.php?f=100&t=5472), motivando tale decisione con il timore che soggetti a suo parere pericolosi, cui sono stati regolarmente forniti gli accessi al Congresso ex art. 2 del Regolamento del Congresso, possano in qualche modo danneggiare la nazione, probabilmente con comportamenti illeciti di cui all’art. 9 parte II del succitato regolamento. L’identità di tale soggetto sarà successivamente resa nota nella medesima discussione e in un articolo (http://www.erepublik.com/en/article/la- ... 68124/1/20) pubblicato dall’imputato stesso: si tratta di Gianluca Marini, congressman regolarmente candidatosi con il partito Movimento! ma disconosciuto dalla presidenza di partito (http://www.erepublik.com/en/newspaper/f ... s-182057/1) in quanto “infiltrato” (è infatti noto che le regole del gioco eRepublik non permettono a un partito di estromettere un candidato dalle elezioni congressuali se questi è l’unico rappresentante nella regione).

Il Marini si è poi dimesso, e nel lasso di tempo a partire dall’affermazione contestata fino a tali dimissioni (che segnarono quindi l’estinzione di tale minaccia di “disobbedienza civile”) non è stata posta alcuna interrogazione parlamentare sull’operato del Ministero degli Esteri.

Nel già citato articolo, inoltre, l’imputato ammette di aver violato la Costituzione, ma afferma di non provare alcun rimorso dacché la sua scelta deriva dall’intento di proteggere informazioni riservate da un personaggio che giudica poco serio. Alla presentazione del ricorso ha egli stesso firmato, riconoscendo i capi di accusa attribuitigli.

- Elementi di diritto

La Corte si riconosce organo di giudizio prefissato unicamente ove indicato nei punti che seguono:

1) Nel rifiuto di rispondere – in futuro - alle interrogazioni parlamentari regolate dall’art. 15 della Costituzione sull’operato delle istituzioni, l’imputato ha preannunciato una violazione del detto articolo se e solo se gli fosse stato ufficialmente richiesto un rendiconto dell’operato del Ministero degli Esteri.
Tuttavia è da rilevare che non si è mai ravvisato il caso di cui sopra, ovvero un’interrogazione parlamentare cui, come da dichiarazioni, non sarebbe seguita alcuna risposta. È compito della Corte, dunque, giudicare se vi sia stato un attentato all’ordine costituzionale esclusivamente tramite un’inosservanza annunciata di un articolo della Carta.
È giudicabile ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, che nel comma 1 lo sottopone alla giurisdizione della Corte Costituzionale e nel comma successivo contempla il reato di “attentato all’ordine costituzionale”, che può essergli attribuito seguitamente a un’interpretazione letterale e incontestabile di tale reato la quale vincola quest’ultimo a materia costituzionale.


2) Una violazione dell’art. 16 cost. – come indicata dall’accusa – è invece respinta poiché il fatto non sussiste, in quanto una violazione di tale norma non è in alcun modo riscontrata nella dichiarazione dell’imputato né è ad esso riconducibile.

- Sentenza

In quanto Presidente della Corte Costituzionale emetto la mia sentenza per dirimere la questione se l’imputato si sia o meno reso colpevole del reato di cui al punto 1 degli elementi di diritto, ovvero di attentato all’ordine costituzionale per mezzo di violazione annunciata - ma mai riscontrata - dell’art. 15 cost.

Due sono le parti principali in cui si può suddividere la questione: a) l’effettività della violazione tramite le azioni preannunciate e b) la ravvisazione del fatto.

a) L’articolo 15 recita:

[…] Il Congresso ha facoltà di interrogare e verificare l'operato di ogni istituzione e può esprimere al Presidente della Repubblica i propri giudizi in merito all'operato dei Ministri, senza però poterne reclamare le dimissioni essendo questa una prerogativa presidenziale.


È quindi legittimata – per il Congresso - la facoltà di:

1) Interrogare un’istituzione - di cui un membro non definito farà da relatore;
2) Verificarne l’operato tramite informazioni, rendiconti o bilanci richiesti in apposite interrogazioni (rimando al punto 1).

La dichiarazione contestata all’imputato è la seguente:
“Visto che soggetti,secondo me,pericolosi per l'Italia hanno accesso a questa sezione,non verranno più fatti aggiornamenti sulla situazione estera.
Quindi,se non sapete riguardo ai piani o cosa,non contestate.”


In questa egli afferma che non aggiornerà più il Congresso riguardo all’operato dell’ istituzione in cui opera, il Ministero degli Esteri. Tale affermazione, evidentemente, si limita ai suoi mezzi e alle sue competenze: non essendo il Ministro degli Esteri e non potendo in linea pratica impedire ad alcuno degli altri funzionari o al Presidente di riferire al Congresso in materia di politica estera, circoscrive tale rifiuto alla sua persona. In questo modo egli si renderebbe colpevole dell’inosservanza di un ipotetica norma che vincoli OGNI membro di un’istituzione a rispondere dell’operato di quest’ultima.

Non è in alcun modo accettabile una lettura dell’art. 15 di questo genere, dacché essa attribuirebbe a ogni singolo funzionario di un’istituzione non solo il diritto, ma il dovere di relazionare in Congresso, anche se questi non possiede le competenze adatte o si rifiuta per qualunque motivo. È per questo che si deve scegliere un’interpretazione letterale della legge, e non estensiva: il Congresso ha la facoltà di interrogare un’istituzione sul suo operato, ed è affidato all’istituzione l’onere della risposta. Ciò significa che se uno qualunque dei suoi membri decidesse di non voler più relazionare al Congresso – sia questa decisione dichiarata pubblicamente o meno – sarebbe di un altro funzionario o rappresentante il compito di adempiere ai fini dell’art. 15, ovvero di garantire ai congressmen il diritto di essere informati.

Certo è che quando ognuno dei collaboratori di Governo informati sulla materia di interrogazione si rifiuta di riferire al Congresso, il diritto di cui sopra è gravemente leso e allora si accerteranno le responsabilità dei singoli, ma evidentemente non è questo il caso.

b) È comunque provato che nessun congressman abbia mai presentato un’interrogazione parlamentare sull’operato del Ministero degli Esteri, come previsto dalle procedure dell’art. 15 (interrogazione – verifica), e che quindi l’imputato non si sia mai concretamente rifiutato di rispondere. Quando le intenzioni sono materia penale è chiaramente esplicato dalla legge, mentre negli altri casi solo un’infrazione comprovata può essere condannata. Se nessuno dei congressmen ha poi interrogato il Governo causa la presa visione della dichiarazione contestata, è perché hanno deciso di non avvalersi della facoltà stabilita all’art. 15 e le cause di tale scelta sono giuridicamente ininfluenti.

Per i motivi di cui al punto a) e al punto b) non si ravvisa la situazione prevista al comma 6 dell’art. 32 cost., e dunque ASSOLVO l’imputato da tutte le accuse.

Firmato

Alessandro Brizzi, Presidente della Corte Costituzionale
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Re: [R. n.9 26/07/10] - Attentato all'ordine costituzionale

Messaggioda frenky u bellu » 28/07/2010, 13:48

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Re: [R. n.9 26/07/10] - Attentato all'ordine costituzionale

Messaggioda SimPatrick » 28/07/2010, 15:28

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Re: [R. n.9 26/07/10] - Attentato all'ordine costituzionale

Messaggioda Brizzi » 28/07/2010, 15:47

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, l'imputato è assolto da tutte le accuse.

Sempre secondo il succitato articolo chiedo al Ministero dell'Informazione di pubblicare la sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

Firmato

Alessandro Brizzi, Presidente della Corte Costituzionale
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