da Brizzi » 30/06/2010, 11:31
Acquisiti gli atti processuali e i relativi elementi di diritto, emetto la mia sentenza circa la colpevolezza di Pier Faber.
Il reato di tradimento della patria è chiaramente esplicato nell'art. 32, comma 3, che ne limita il riconoscimento in caso di intrattenimento di rapporti con nemici dichiarati dell'eItalia. Nonostante non si giustifichi la condotta immorale e
irrispettosa dell'imputato nel concedere cittadinanze a individui cui si attribuiscono azioni atte alla sovversione dell'ordine costituzionale e sociale dell'eItalia, contro questi non si può provvedere per il reato di tradimento della patria, in quanto non è possibile alcuna interpretazione del secondo comma dell'articolo 32 all'infuori di quella fornita nel comma successivo. Il fatto dunque non sussiste.
Tuttavia si individua un vizio procedurale nella proposta di legge sull'aumento del salario minimo, dacché non si è tenuto conto dei termini di discussione stabiliti per legge nel regolamento del Congresso. In quanto la Corte è temporaneamente riconosciuta organo competente per il giudizio su eventuali violazioni dei regolamenti vigenti ex disp. II cost., essa può incriminare Pier Faber per tale reato.
Nonostante la suddetta disposizione (entrata in vigore con legge costituzionale del 12/06/2010) sia successiva allo svolgersi dei fatti, non sussiste irretroattività dacché 1) la Costituzione non la vieta; 2) anche appellandosi ai principi del diritto, questi prevedono che una persona possa essere processata solo in forza di una legge entrata in vigore prima dell'azione contestata, ma ciò non significa che si debba trattare di una legge penale (individuabile nella seconda disposizione): la giustizia infatti si deve intendere come rispetto incondizionato delle leggi, non come la mancata violazione di una qualunque legge penale. Era quindi sottinteso l'obbligo di rispettare il regolamento del Congresso, e in forza di questo si può processare chiunque.
Accolgo dunque il secondo capo d'accusa e giudico l'imputato Pier Faber - ex disp. II cost. - COLPEVOLE di aver violato l'art. 4 del Regolamento del Congresso e, ai sensi della suddetta disp., accolgo parzialmente le richieste dell'accusa e lo condanno:
- al ban perpetuo da questo forum;
- all'interdizione dagli incarichi di Governo.
Firmato
Alessandro Brizzi, Presidente della Corte Costituzionale
P.S. Scusate la sentenza frammentata, ma il cellulare ha un max di caratteri inseribili. Un admin può unire questi ultimi 3 post in uno solo?
EDIT caleroide unificati i messaggi come richiesto da te brizzi
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