da Brizzi » 22/07/2010, 12:34
Acquisiti gli atti processuali e i relativi elementi di diritto, emetto la mia sentenza.
Ritengo valida l'imputazione per il reato di cui all'art. 32 cost., comma 2, punto 4, nonostante esso sia stato introdotto con legge costituzionale del 26/06/2010, quindi successivamente allo svolgersi dei fatti. Questo perché l'ordinamento eItaliano non prevede forme di irretroattività in quanto non si basa su leggi penali, ma su principi inviolabili espressi nella Costituzione e, di conseguenza, sul rapporto tra rispetto o violazione degli stessi. Il gesto dell'imputato, sprezzante nei confronti delle istituzioni e della comunità , è chiara infrazione di detti principi - che peraltro, bisogna ricordare, sono continuamente sottoposti ad un processo di rettificazione in specifiche leggi penali -. Dunque la Corte acquisisce il diritto di giudicare in difesa della Costituzione e degli interessi della comunità .
Riconosco quindi l'imputato colpevole del reato di cui sopra, e lo condanno all'interdizio
Presidente del Congresso [5 mandati]
Coordinatore amministrativo del PCE
Congressman PCE [9 mandati]
Ex Membro delle Cooperative PCE
Soldato semplice del Corpo d'Elite
Ex Presidente della Corte Costituzionale [2 mandati]
Ex Membro della Commissione Sviluppo e Università (Governo Catone)
Ex segretario del PCE