[R. n.6 29/01/10] - Ricorso del congressman Matutian

[R. n.6 29/01/10] - Ricorso del congressman Matutian

Messaggioda rocco_marcelli » 30/01/2010, 1:47

In merito al ricorso del congressman matutian

RITENGO

la richiesta non legittima.

Aldilà del fatto che lo Stato di Guerra attualmente in corso sia necessario o meno, questo è stato stabilito attraverso una regolare votazione dal Congresso e non è stato mai revocato.

Pertanto, lo Stato di Guerra, pur non essendo contemplato dalla Costituzione, allo stesso tempo non è nemmeno vietato.

Ha, inoltre, ragione di esistere in quanto approvato quasi all'unanimità dai votanti.

Unico modo per revocare lo Stato di Guerra è pertanto una votazione con effetto contrario.




Per questi motivi, in qualità di Giudice della Corte Costituzionale,

RESPINGO

il ricorso del congressman matutian e rimando la decisione sull'utilità dello Stato di Guerra al Congresso.


Approfitto del verdetto per sollecitare ancora una volta la "Commissione di Revisione Costituzionale" a proporre al Congresso la versione definitiva della Costituzione perché, come sto vedendo in Congresso in questi giorni, le discussioni sono incentrate per l'80% su questioni burocratiche e contrasti tra regolamenti e Costituzione.

La sentenza non ha ancora effetto fin quando non si esprimeranno gli altri 2 Giudici della Corte o 2 su 3 con parere concorde.

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Re: [R. n.6 29/01/10] - Ricorso del congressman Matutian

Messaggioda Pila87 » 08/02/2010, 20:37

Analizzato il ricorso del congressista matutian e le relative discussioni in Congresso, emetto la mia sentenza.

Lo Stato di Guerra proposto al Congresso, e da esso approvato, non è previsto dalla Carta Costituzionale. Questo, a mio avviso, non significa però che esso non sia attuabile. Qualunque innovazione politica e gestionale della società eitaliana probabilmente non è prevista dalla Carta la quale non dev'essere vista come un impedimento burocratico allo sviluppo della società eitaliana ma come una garanzia di correttezza e trasparenza. Riporto l'articolo 19:

Art. 19 Il Cdsm, di concerto con il Presidente in carica, ha compito di definire le linee militari della nazione. Ogni azione del Cdsm è sottoposta all'approvazione del Presidente, salvo l'assenza di quest'ultimo; in tal caso il Cdsm ha autonomia decisionale, ma dovrà comunque renderne conto al Congresso. Il vicepresidente può porre veto all'azione del Cdsm, se il presidente è assente.


Ritengo che, nell'applicazione di una condizione non precedentemente prevista dalla Carta, l'autonomia del Congresso sia stata rispettata in quanto è stata regolarmente aperta una discussione ed una votazione che è passata con larga maggioranza.
Visto questo e prescindendo da valutazioni circa la necessità e la convenienza dello Stato di Guerra, valutazioni che non competono a questa Corte

RESPINGO

Il ricorso del congressista matutian in quanto ritengo che lo Stato di Guerra non sia una violazione della Costituzione ma semplicemente un caso da essa non contemplato, nel quale si viene a creare un momentaneo snellimento delle procedure burocratiche per permettere una gestione più rapida della situazione bellica.

In fede,

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Re: [R. n.6 29/01/10] - Ricorso del congressman Matutian

Messaggioda kurapica » 09/02/2010, 14:42

Analizzato il ricorso di Matutian

RITENGO

La richiesta parzialmente legittima. seppur lo stato di emergenza non sia citato nella costituzione, la sua approvazione và considerata come legge ordinaria, dunque sottoposta al vincolo di costituzionalità.

Pertanto giudico INCOSTITUZIONALE lo stato di emergenza per il solo aspetto di poter attingere ai fondi senza chiederne l'autorizzazione al congresso.

Ricordo però i seguenti articoli
Art. 19 Il Cdsm, di concerto con il Presidente in carica, ha compito di definire le linee militari della nazione. Ogni azione del Cdsm è sottoposta all'approvazione del Presidente, salvo l'assenza di quest'ultimo; in tal caso il Cdsm ha autonomia decisionale, ma dovrà comunque renderne conto al Congresso. Il vicepresidente può porre veto all'azione del Cdsm, se il presidente è assente.


Art. 20 L'esercito italiano è un organo dotato di parziale autonomia. La gestione finanziaria dell'esercito è compito del Cdsm, questi o il Presidente presentano un periodico Bilancio di spesa e di azione al Congresso.


[quote=Statuto dell'esercito]Art. 4
L’Esercito Italiano può chiedere finanziamenti tramite il CdSM (o delegato) al Presidente (o al ministro delegato) motivando obbligatoriamente la richiesta[/quote]

I quali evidenziano come l'esercito sia un organismo che goda già di autonomia nell'investimento finanziario il quale è subordinato solo all'approvazione e alla responsabilità del presidente.

Ma è anche vero che l'esercito pur avendo autonomia riguardo COME GESTIRE i propri fondi, non ha autonomia SULLA RICHIESTA di fondi. Per il quale è vincolato all'approvazione del congresso da un periodico piano di spesa.

Come ho sempre evidenziato basterebbe prendere l'abitudine di dire, ogni tot giorni, "richiedo TOT itl per coprire le spese militari dei prossimi 10-15 gg", allegando un sommario bilancio preventivo (in cui includere anche un fondo di emergenza sempre disponiblie, come ,ad esempio, 50.000ITL). Per poi, a fine legislatura, presentare un bilancio possibilmente dettagliato di quelle che sono state le spese sostenute.

Pertanto

ACCOLGO
il ricorso di Matutian proponendo l'annullamento dello stato di guerra per la richiesta di fondi oltre quanto approvato già dal congresso.

RESPINGO
il ricorso riguardo l'autonomia di spesa e di azione del CDSM, in quanto unico responsabile politico e comandante in capo delle forze armate è lo stesso presidente.
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Re: [R. n.6 29/01/10] - Ricorso del congressman Matutian

Messaggioda rocco_marcelli » 09/02/2010, 23:19

IL RICORSO DEL CONGRESSMAN MATUTIAN è RESPINTO CON 2 PARERI CONCORDI SU 3.
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