Inizio con le mie prime impressioni, purtroppo vista l'entità del materiale che abbiamo da visionare risulta improbabile finire il lavoro in una sola serata.
-1- Se chi ha presentato il ricorso potesse indicare punti specifici renderebbe il lavoro di tutta la Corte molto più agevole, preciso e celere.
Non voglio suonare polemico, ma solo razionalizzare il lavoro.
-2- Ci terrei a ricordare l'articolo 5 dello Statuto dell'Esercito eItaliano:
Art. 5
È prerogativa del Congresso approvare od impedire i seguenti interventi dell'Esercito Italiano:
- Attacco verso uno stato neutrale o alleato
- Difesa di uno stato non alleato
- Spostamento di truppe in uno stato estero atto a turbare le votazioni senza che vi sia stata richiesta dallo stato in questione
- Utilizzo di denaro dell'EI per scopi non elencati nell'articolo 4
Il CdSM, o il suo delegato, dovranno fare richiesta di votazione al Presidente o al Presidente del Congresso mettendo ai voti l'intervento richiesto dal CdSM, il quale potrà scegliere una votazione di 12h (con maggioranza semplice sul numero effettivo di congressman) o di 24h (con maggioranza semplice sui voti validi espressi).
In sintesi, le operazioni militari che coinvolgono eStati neutrali o alleati (nel caso di interventi non richiesti dall'alleanza) sono prerogativa del Congresso, e quindi questo ha piena competenza in merito.
Credo che questo articolo sia centrale nella discussione in atto.
-3- Riguardo i rapporti Congresso-HQ, vorrei solo ricordare la seconda parte dell'articolo 2 dello stesso Statuto:
[...]Il CdSM inoltre gestisce i rapporti con il congresso ed ha la possibilità di designare un rappresentante verso quest'ultima istituzione.
-4- dati alcuni post comprensivi di commenti su "la casta" e i componenti dell'HQ, trovo doveroso ricordare alcuni punti dello Statuto:
Art. 2
Il potere militare è detenuto dal Presidente, il quale, nei primi giorni dopo il suo insediamento, elegge o conferma il Capo di Stato Maggiore (CdSM) che ha il compito di dirigere l'Esercito Italiano (EI), costituito dalle 4 armate e dalle Organizations per la gestione economica e logistica. [...]
Art. 7
L'esercito eitaliano si organizza suddividendosi in armate a loro volta suddivise in divisioni. A capo delle armate è posto il Generale di Armata con il compito di organizzarla e di nominare a propria discrezione i comandanti posti a capo delle Divisioni.
I Generali d'Armata sono nominati dal Cdsm.
Il Cdsm, i Generali e i Comandanti possono nominare un vice sentito l'ufficiale superiore che li sostituisca in caso di assenza.
Le promozioni e qualsiasi incarico militare sono assegnate dall'ufficiale di rango superiore al proprio ai soldati che abbiano dimostrato sul campo il loro valore e la loro capacità organizzativa.
Esulando da ogni commento personale sulla questione "casta" (che nel caso verrebbero fuori, visto che sono stato per mesi in HQ), credo che questioni come
chi elegge l'HQ,
chi può cambiare l'HQ ogni periodo prefissato o affini siano determinate chiaramente dai succitati articoli.