Ho sbagliato non era la parte c, ma b.
Cmq alla proposta di Winston io aggiungerei anche la parte b,d,e della proposta di Pol.
Innocenti ha scritto:Ho sbagliato non era la parte c, ma b.
Cmq alla proposta di Winston io aggiungerei anche la parte b,d,e della proposta di Pol.
[COSTITUZIONE della REPUBBLICA eITALIANA] ha scritto:Il Congresso ha facoltà di interrogare e verificare l'operato di ogni istituzione e può esprimere al Presidente della Repubblica i propri giudizi in merito all'operato dei Ministri, senza però poterne reclamare le dimissioni essendo questa una prerogativa presidenziale.
COSTITUZIONE eITALIANA, TITOLO II - Ordinamento istituzionale, art. 15
ilKaiser ha scritto:mah... non mi pare sbagliato indicare che nelle prerogative del congresso vi sia la possibilità di sfiduciare ministri di un governo
Articolo sul Congresso ha scritto:Il Congresso è l’organo che detiene il potere legislativo e il potere di supervisione e controllo su tutti gli organi pubblici e su tutti gli organi che hanno mandato di amministrare denaro pubblico (Governo, Esercito eItaliano ed enti statali). Il Congresso ha facoltà di interrogarne i titolari ed esprimere al Presidente della Repubblica i propri giudizi in merito all'operato dei Ministri, senza però poterne reclamare le dimissioni.
Il Congresso è composto dai congressisti eletti nel corso delle elezioni congressuali. Il mandato dei congressisti dura sino alle elezioni congressuali successive.
Tutti i congressisti hanno diritto di voto. Il Congresso emenda, abroga o approva leggi con votazioni a maggioranza semplice e quorum costitutivo del 50%+1 degli aventi diritto.
Il Congresso determina la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'iter legislativo con un Regolamento Interno, approvato ed emendabile con votazione a maggioranza assoluta.
Durante il loro mandato, i congressisti devono poter accedere a tutti i bilanci degli organi che amministrano denaro pubblico. I diritti di accesso vengono revocati o non conferiti in caso di pericolo per la sicurezza nazionale, sotto mandato del Presidente del Congresso secondo quanto stabilito in materia dal Regolamento del Congresso.
I congressisti si insediano e ricevono gli accrediti alle piattaforme esterne (in conformità alla normazione vigente in materia) a termine delle elezioni congressuali. Il terzo giorno dall'insediamento i congressisti eleggono tra di loro un Presidente del Congresso, con votazione a maggioranza assoluta; i candidati hanno tempo fino alle 23.59 (ora italiana) del secondo giorno per proporsi in apposita discussione in Forum. Se dalla consultazione non emerge alcun vincitore, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti, con votazione a maggioranza semplice e quorum costitutivo del 50%+1 degli aventi diritto.
Il Presidente del Congresso ha il compito di moderare il Congresso, dirigerne i lavori e sorvegliare sul suo buon funzionamento. Il Presidente del Congresso rimane in carica sino alle elezioni congressuali successive; nel periodo compreso tra l'insediamento del nuovo Congresso e l'elezione del nuovo Presidente del Congresso il Presidente del Congresso uscente mantiene il suo ruolo di moderatore, vigila sull'elezione del suo successore e sulla concessione degli accrediti e provvede a svolgere le sue mansioni di archivio delle leggi. Il mandato del Presidente del Congresso può essere revocato con votazione a maggioranza assoluta, con effetto immediato. Quando il mandato del Presidente del Congresso viene revocato, i candidati per la carica hanno due giorni di tempo per presentare la loro candidatura.
Come "preannunciato" qui.
Rispondendo alle richieste di Legioferrea e caleroide, ho provveduto ad inserire i quorum deliberativi e costitutivi per le leggi ordinarie. Quello per le modifiche costituzionali va specificato ora?
Come suggerito da superpimpo, ho demandato al Regolamento la regolazione dell'iter da seguire per le leggi.
Va bene normazione?
Ho preferito questa formulazione a "archiviare le leggi approvate" per evitare caleroidate ed estendere questo potere anche all'abrogazione ed emendamento.
Il Congresso può delegare, con legge approvata a maggioranza qualificata dei 2/3, funzioni amministrative, normalmente di competenza del Governo, ad enti statali. Quest'ultimi, una volta costituiti, determinano autonomamente il loro funzionamento e la loro composizione e sono soggetti alla vigilanza del Congresso.
Perché alzare il quorum (senza nemmeno, di nuovo, specificare la base da prendere, votanti o aventi diritto)? Inoltre, per evitare una proliferazione inutile di enti, ho fissato il principio e la motivazione che dovrebbe guidarne l'istituzione.Un ente è un organo deputato a svolgere funzioni esecutive che necessitano continuità e progetti a lungo termine per essere efficaci.
Gli enti sono istituiti dal Congresso con legge ordinaria.
Con questo punto si sancisce che gli enti riportano al Congresso e non al Governo.A capo dell’ente è posto un responsabile, nominato dal Congresso con votazione a maggioranza assoluta. Il responsabile resta in carica sino a dimissioni spontanee o a rimozione stabilita dal Congresso con votazione a maggioranza assoluta.
Anche fissare la gratuità delle prestazioni offerte dai responsabili mi sembra doveroso, visti i precedenti (gli spammer?).Il responsabile ha facoltà di nominare un vice, che lo coadiuvi nella gestione dell’ente e sostituisca in sua assenza, e funzionari che lo assistano nelle sue attività. Il servizio prestato dal Responsabile, dal suo vice e dai suoi funzionari è di natura volontaria e pertanto non retribuito con compensi di alcun genere.
Il conflitto d'interessi va fissato qui?Il Responsabile Ente non può essere contemporaneamente Presidente eItaliano, vicepresidente eItaliano, Presidente del Congresso, vicepresidente del Congresso o ministro; qualora venga eletto o nominato con una di queste cariche, decade automaticamente dal proprio ruolo di Responsabile Ente ed il Congresso provvede alla sostituzione nelle modalità stabilite per legge.
Ho fissato la gerarchia delle fonti per questa materia.L’organizzazione interna dell’ente, in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge istitutiva e dalla Costituzione, è regolamentata da uno Statuto Interno redatto dal Responsabile e reso pubblico in un’apposita sezione del forum.
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