[DISCUSSIONE] Gestione del patrimonio pubblico

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[DISCUSSIONE] Gestione del patrimonio pubblico

Messaggioda Winston Smith » 12/08/2015, 15:51

Con questo thread, vorrei avanzare una proposta relativa all'emendamento della legge IV 7/15 "Testo Unico di bilancio". Poiché ci ho lavorato a più riprese da Febbraio 2015, non mi è possibile commentare comma per comma le modifiche, quindi mi limiterò a farne un sunto generale:
  • il nome della legge viene cambiato in "Testo Unico sulla gestione del patrimonio", poiché essa non contiene solo dettami in materia di bilanci, ma anche protocolli per la concessione e l'amministrazione di beni e denaro.
  • vengono chiarite ed estese procedure di sicurezza, tra cui la responsabilità di assicurarsi che la situazione finanziaria dei profili organizzazione ricevuti corrisponda a quella indicata nell'ultimo bilancio, per scongiurare errori e limitare i danni in caso di furti.
  • viene supplita una legge sull'Esercito eItaliano, a seguito dell'abrogazione della legge III 02/14.
  • si potenziano gli strumenti a disposizione di Presidente e Congresso in caso di colpo di stato, implementando maggiore trasparenza.
  • si modifica e unifica lo schema del bilancio, rendendolo più chiaro.
  • viene introdotto un termine dopo il quale i bilanci dell'Esercito eItaliano vengono declassificati, per aumentare la consapevolezza riguardo l'amministrazione delle res publica.
In generale, a ogni soggetto chiamato a gestire il patrimonio pubblico - sia esso il Capo di Stato Maggiore, il Presidente, il Presidente del Congresso o un responsabile, basterà leggere i primi due articoli e la parte relativa al suo organo per sapere come amministrare in modo sicuro e rispettoso delle decisioni del Congresso.

[+] testo di legge
GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Art. 1 - Disposizioni generali
I capitali finanziari e i beni dello Stato vengono assegnati a soggetti nominati o eletti dalla comunità che le gestiscono per il bene della Nazione dal Congresso, tramite leggi o votazioni ordinarie, ove non specificato diversamente.
Tutti i soggetti che sono chiamati a ricevere o gestire fondi o beni dello Stato debbono rendicontare tutte le movimentazioni del patrimonio ricevuto.
Appena insediati, debbono cambiare le credenziali dei profili organizzazione ricevuti e assicurarsi che la situazione economica sia quella attestata dall’ultimo bilancio. Qualora le cifre non corrispondessero, essi debbono darne tempestiva comunicazione al Congresso e avviare un’inchiesta per stabilire le cause di tale discrepanza, col supporto del Presidente.
Tutti i soggetti che amministrano o custodiscono fondi e beni dello Stato sono tenuti a soddisfare tempestivamente le interrogazioni del Congresso in merito al loro stato e utilizzo.
In caso di irregolarità, il Presidente eItaliano provvede ad accertarsi della situazione inviando un ticket agli amministratori di eRepublik, mentre il Congresso provvede a rimuovere i soggetti sospetti o intimare il rispetto dei protocolli stabiliti.

Art. 2 - Bilancio
Salvo particolari indicazioni, il bilancio viene redatto separando bandiera e valuta universale, elencando in riga le voci relative alla situazione iniziale, alla situazione finale, alle varie operazioni e al saldo. In colonna, viene chiarito il carattere di ognuna di tali operazioni, specificando il loro eventuale costo e il loro eventuale introito, e ne viene calcolato il saldo unitario.

Art. 3 - Governo
A disposizione del Governo sono posti i profili organizzazione di ID 491282, 953822, 3185312, 4196226 e 73791.
Il Presidente, o un suo delegato, presenta al Congresso una previsione di spesa per il suo mandato, corredato dalla richiesta di fondi, comprensiva di importo e destinazione.
Il Congresso provvede a mettere in votazione entro massimo quarantott’ore la previsione e, se approvata, provvede a trasferire la somma richiesta, nelle modalità indicate.
Il Presidente è tenuto a presentare al Congresso un bilancio intermedio tra il 19 e il 23 di ogni mese e un ulteriore bilancio, corredato di dettaglio di spesa, qualora sia messo in votazione o in discussione l’impeachment del Presidente
Entro un giorno dal termine del mandato, il Presidente deve provvedere a depositare un bilancio sintetico di fine mandato in una sezione pubblica che reindirizzi a un dettaglio di spesa, inserito in una sezione del Congresso riservata ai congressisti.
Entro lo stesso termine il Presidente provvede a riconsegnare al Congresso i fondi residui dalle attività del suo mandato; nei profili organizzazione del Governo possono essere lasciati depositi per consentire future transazioni, ma mai superiori a 1 GOLD e 1 ITL.
Il Congresso può conferire ulteriori fondi al Governo previa richiesta del Presidente o di un suo delegato (corredata dell’esposizione dettagliata delle modalità di utilizzo), secondo le procedure stabilite dal Regolamento del Congresso, anche prima dell’approvazione della previsione di spesa.
Il Presidente eItaliano (o un suo delegato, quale il Ministro dell’Economia) provvede a depositare, entro quattro giorni dal suo insediamento, un bilancio comprensivo di tutte le entrate e uscite realizzate dai soggetti che gestiscono fondi e beni dello Stato, relativo alla mensilità appena trascorsa, corredato di un registro comprensivo di tutti i beni detenuti dallo Stato.

Art. 4 - Presidenza del Congresso
Il Presidente del Congresso riceve le credenziali del profilo organizzazione con ID 1179362 dal Presidente del Congresso uscente e ne amministra le finanze secondo quanto stabilito dal Congresso.
La Presidenza del Congresso è tenuta a redigere un bilancio di fine legislatura e a pubblicarlo in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano” entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 26.

Art. 5 - Enti
Gli enti statali hanno facoltà di richiedere direttamente al Congresso i fondi necessari per garantire continuità di servizio.
Tutti gli enti, in qualità di amministratori pubblici di denaro, beni e profili organizzazione pubblici o privati sono tenuti a redigere regolarmente un bilancio mensile nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia. In mancanza di tale documento non è possibile concedere ulteriori finanziamenti statale all’ente.

Art. 6 - Esercito eItaliano
Col consenso del Quartier Generale, il Presidente può adoperare somme eccedenti di armi, cibo o denaro.
La situazione finanziaria corrente dell’Esercito eItaliano è da ritenersi materiale classificato; lo Stato Maggiore dell'Esercito eItaliano deve dunque inserire i bilanci nella sezione riservata del Congresso, di modo che vengano poi depositati nell’apposita sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano” il cui accesso in lettura è riservato ai soli congressisti e ai membri del Quartier Generale dell’Esercito eItaliano.
Al decorso di dodici mesi dalla loro pubblicazione, i bilanci dell’Esercito eItaliano cessano di essere materiale classificato e vengono pubblicati in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano” cui possono accedere tutti i “Cittadini Verificati e Sicuri”.

Art. 7 - Provvedimenti straordinari
Qualora si profili il rischio che il Paese non possa indire elezioni congressuali, il Congresso potrà avviare donazioni consecutive d’importo massimo, in favore del profilo organizzazione con ID 1179362, in modo da permettere al Congresso insediato in regime di prorogatio di conferire fondi al Governo.
Qualora si profili il rischio di take over politico presidenziale, il Congresso potrà riconferire eventuali fondi depositati nell'ORG con ID 1179362 ed altre a disposizione diretta o indiretta dello Stato eItaliano nel Tesoro eItaliano, in modo da preservarne la liquidità.
Durante un colpo di stato e l'antecedente "support period", il Presidente ha facoltà di ordinare o attuare il trasferimento dei beni e del denaro dai profili organizzazione statalizzati a profili cittadino; in mancanza di disposizioni presidenziali quest'azione deve essere svolta da chi detiene le credenziali dei profili organizzazione.
I trasferimenti debbono essere rendicontati, riportando l'entità di ognuna delle transazioni e i soggetti coinvolti in un foglio dicalcolo a cui ha accesso l'ultimo Presidente eletto durante competizioni regolari.
Una volta trasferiti, i fondi e i beni la cui titolarità è privata vengono subito restituiti ai proprietari. I fondi e beni dello Stato vengono amministrati dal Presidente e dai suoi delegati, con l'indirizzo degli ultimi congressisti, eletti da una competizione regolare.
Con "competizione elettorale regolare" si intendono le elezioni che non registrano una perdita di cento votanti dall'ultima competizione omologa e che sono state svolte prima che il dittatore conceda più di cinque cittadinanze a richiedenti che hanno ricevuto valutazione negativa dal SIS o prima che più di cento votanti.

Art. 8 - Altre transazioni
In caso di richiesta di donazione da parte del Governo ad una ORG non a disposizione diretta né indiretta del Governo o dello Stato eItaliano, questa va motivata adeguatamente e messa in votazione in forum secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente.
La cifra della donazione dev’essere esatta e mai d’importo massimo disponibile.
In caso di donazione ad ORG finalizzata a riattivazione, in caso di approvazione in forum della richiesta, la cifra dev’essere d’importo minimo disponibile.

Art. 9 - Tesoro
Il Presidente del Congresso trasferisce dal profilo organizzazione del Congresso al Tesoro la somma necessaria al Governo in carica per stipulare il numero di patti di protezione reciproca dichiarati nella previsione di spesa e lasciare nel Tesoro un residuo di 20000 ITL.






GESTIONE E CONSULTAZIONE DEI BILANCI

Art. 10
Le sottosezioni di “Bilanci dello Stato eItaliano” del forum nazionale dedicate a Governo, Congresso ed Enti Pubblici e ai bilanci archiviati dell’Esercito eItaliano sono aperte in visione a tutti i cittadini che seguano la procedura per la richiesta degli accrediti come “Cittadini Verificati e Sicuri”; tale richiesta è unica e non deve essere ripetuta nel corso del tempo.

Art. 11
La Commissione preposta alla concessione degli accrediti è composta da 3 o 5 persone scelte dal Congresso tra i cittadini verificati; il Congresso garantisce la disparità nel numero di membri componenti la Commissione.
Tale Commissione, così determinata, avrà accesso a tutte le sezioni di bilancio e poteri di moderazione delle stesse come stabilito nell'Allegato A della presente.
I membri eletti dal Congresso restano in carica fino a loro dimissioni o revoca da parte del Congresso stesso.
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Re: [DISCUSSIONE] Gestione del patrimonio pubblico

Messaggioda Mlster X » 12/08/2015, 20:17

Interessante, è più completo del testo precedente ma al contempo molto più conciso.
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