[LEGGE III 04/13] T.U. in materia di Bilanci

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[LEGGE III 04/13] T.U. in materia di Bilanci

Messaggioda superpimpo » 04/04/2013, 21:21

Legge approvata con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

Il Congresso APPROVA la seguente proposta di Testo Unico in materia di Bilanci, al fine di riunire e aggiornare la caotica legislazione precedentemente in vigore.

T.U. in amteria di Bilanci ha scritto:Art.1
Le finanze statali sono gestite per mezzo di una Org statale individuata ad inizio mandato, espressamente indicata al Congresso dal Presidente e da suoi delegati e da questi esclusivamente gestita.
Qualora venisse scelta una Org statale diversa da quella utilizzata il mese precedente, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne comunicazione in Congresso spiegando i motivi di tale cambiamento.

Art.2
Il Presidente eItaliano ha il dovere di verificare che le finanze dello Stato siano esattamente nelle condizioni dichiarate dal precedente Governo a fine mandato.
Qualora le cifre non corrispondessero, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne tempestiva comunicazione al Congresso ed avviare una inchiesta per stabilire le cause di tale discrepanza.

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
Art. 3
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve pubblicare un bilancio di previsione di spesa per la durata del mandato del governo, secondo quanto stabilito ex Art. 1 comma 2 punto b) della Costituzione dell’Italia eRepublikana.
Il Congresso mette ai voti il bilancio dopo ventiquattro ore, secondo le regole di votazione stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; il Presidente del Congresso, ravvisatane la necessità, può decretare il rinvio della consultazione di ventiquattro ore.
In caso di bocciatura del bilancio, il Governo è tenuto a redigere e presentare al Congresso una nuova previsione di spesa entro dodici ore; il Congresso mette ai voti il bilancio dopo dodici ore senza possibilità di ulteriore deroga.
In caso di ulteriore bocciatura del bilancio o di mancata riformulazione della previsione di spesa da parte del Governo, il Congresso può presentare mozione di sfiducia al Presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso vigente.

Art.4
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve obbligatoriamente redigere un bilancio di metà mandato, da presentarsi in Congresso il giorno 21 di ogni mese e che contenga i dati raccolti fino alle 24.00 (ora italiana) del giorno 20.
Qualora tale obbligo non sia assolto, il Congresso deve intimarne l’adempimento.

Art.5
Il Presidente eItaliano, il Ministro delle Finanze del governo insediato o chi incaricato da loro deve stilare un bilancio di fine mandato che preveda il riassunto di tutte le uscite ed entrate ed i valori iniziali e finali delle voci di cui al comma quinto di questo articolo.
All'atto della presentazione del bilancio di fine mandato, il Governo conferisce gli eventuali fondi residui in proprio possesso alla Org con ID 1179362.
Un Bilancio sintetico di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’apposita sezione “Bilanci eItaliani” del forum nazionale.
Il Bilancio dettagliato di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’area riservata del Congresso.
Il Bilancio è composto da una voce che rappresenta la Org statale di cui all’Art.1 della presente legge, da una voce per l’Esercito eItaliano e per i Ministeri ed Enti Pubblici e da una voce per il Tesoro.
Nel Bilancio sintetico è possibile limitarsi a riportare solo i valori complessivi (in ITL e Gold) delle varie voci senza voci di spesa dettagliate.

Art.6
Ogni Ministero o ente pubblico che riceve o gestisce denaro o proprietà pubbliche deve obbligatoriamente redigere un bilancio di fine mandato e pubblicarlo nel Forum del Congresso in allegato al Bilancio di fine mandato generale del Governo.
Il rendiconto deve essere strutturato come previsto nell’allegato A della presente legge.
Se necessario, il responsabile del Ministero o ente dovrà fornire inoltre uno spreadsheet allegato al rendiconto per i dettagli delle uscite, organizzato in modo tale da rispecchiare la gestione del Ministero o ente stesso.
Il bilancio dell’Esercito eItaliano è da ritenersi materiale riservato; il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito deve dunque archiviarlo in una sottosezione di “Bilancio eItaliano” accessibile in sola lettura agli abilitati alle sezioni riservate del Congresso.

NORME SUL TRASFERIMENTO DI FONDI
Art.7
Il Congresso può conferire fondi al Governo solo dopo aver approvato il bilancio di previsione di spesa presentato da quest’ultimo.
Salvo casi d’estrema necessità o urgenza, è espressamente vietato trasferire alla ORG di cassa dell’esecutivo o alle ORG ministeriali o a ORG in dotazione all’Esercito eItaliano una cifra pari alla somma massima trasferibile con singola donazione; è invece obbligatorio trasferire la quantità esatta richiesta, in funzione del bilancio di previsione di spesa o di metà mandato presentati dal Governo al Congresso.

Art.8
In caso di richiesta di donazione da parte del Governo ad una ORG privata, ovvero non a disposizione diretta né indiretta del Governo o dello Stato, questa va motivata adeguatamente e messa in votazione secondo le modalità stabilite dal Presidente del Congresso, in mancanza delle quali la votazione sarà conforme alle norme stabilite dal Regolamento del Congresso in vigore.

GESTIONE E CONSULTAZIONE ARCHIVIO DEI BILANCI
Art.9
La sezione “Bilanci eItaliani” del forum nazionale è aperta in visione a tutti i cittadini che seguono la procedura per la richiesta degli accrediti come “Cittadini Verificati e Sicuri”; tale richiesta è unica e non deve essere ripetuta nel corso del tempo.
La procedura consiste di tre fasi:
a) il richiedente inserisce un messaggio nella discussione “Richiesta accrediti sezione di Bilancio” contenente il proprio link al profilo del cittadino in gioco e fa richiesta d’ingresso nel gruppo in forum;
b) eseguito quanto previsto al punto a), il richiedente invia un messaggio in gioco ad una (ed una sola) delle persone autorizzate ad abilitare alla sezione ex Art.10; in caso di mancata risposta entro 72 ore può inoltrare la richiesta ad un altro membro della Commissione;
c) ricevuto il messaggio di cui al punto b), verificata la conformità con quanto previsto al punto a) e verificata l’assenza di palesi incompatibilità per motivi di sicurezza, la Commissione (operando congiuntamente ovvero disgiuntamente) concede gli accrediti imparzialmente e senza alcun tipo di discriminazione.
L’accesso può essere rimosso solo per fatti gravi ovvero in seguito a pubblicazione da parte della persona accreditata di bilanci contenuti in questa sezione o parte di essi tramite articolo di giornale in gioco.
La Commissione stabilisce a maggioranza l’entità della sospensione.
L’utente sospeso può appellarsi contro la sospensione degli accrediti di fronte al Congresso, che può decretarne la riammissione a maggioranza semplice.

Art.10
La Commissione preposta alla concessione degli accrediti è composta dagli amministratori del forum e da un numero compreso tra 1 e 3 persone scelte dal Congresso tra tutta la Community eItaliana.
I membri eletti dal Congresso restano in carica fino a loro dimissioni o revoca da parte del Congresso stesso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Vengono abrogate le leggi [LEGGE I 02/11] “Legge sul Bilancio”, [LEGGE I 07/11] “Pubblicazione dei Bilanci” e [LEGGE I 11/12] “Bilancio dei Ministeri ed Enti pubblici”.
II
Il primo giorno 6 del mese dopo la promulgazione della seguente legge, entro le ore 15:00 (ora eItaliana), il Presidente eItaliano uscente consegna al Presidente del Congresso le credenziali della Org con ID 1179362 contenente il quantitativo di valuta (in gold e in ITL) a disposizione del Governo; al momento della ricezione delle credenziali, il Presidente del Congresso si occupa di cambiarle.
La Org con ID 1179362 appartiene al Congresso ed gestita dal Presidente del Congresso; per questo motivo, all’elezione del nuovo Presidente del Congresso, il Presidente del Congresso uscente ne consegna le credenziali che saranno cambiate dal Presidente del Congresso eletto.
Il conferimento di fondi dal Tesoro a questa Org o da questa Org a quella statale deputata come cassa di governo segue le norme sul trasferimento di fondi previste da questa legge.
III
Qualora si profili il rischio che il Paese non possa indire elezioni congressuali, il Congresso potrà avviare donazioni consecutive d’importo massimo in favore della Org con ID 1179362, in modo da permettere al Congresso insediato in regime di prorogatio di conferire fondi al Governo.
IV
Gli abilitatori già in carica all'atto della promulgazione della seguente legge mantengono il proprio ruolo.

Allegato A
Il rendiconto deve essere composto da una sezione riepilogativa della "Situazione Iniziale", una sezione "Entrate", una sezione "Uscite", una sezione riepilogativa della "Situazione Finale".

La "Situazione Iniziale" deve riferirsi al primo giorno di mandato e deve comprendere:
a)Cassa;
b)Crediti e Debiti;
c)Altre attivita' possedute.

La sezione "Entrate" deve comprendere:
d)Finanziamenti pubblici;
e)Crediti saldati durante il mandato;
f)Debiti contratti durante il mandato;
g)Altre entrate;
h)Totale delle entrate.

La sezione "Uscite" deve comprendere:
i)Spese per i sevizi erogati divise per tipologia;
j)Crediti concessi durante il mandato;
k)Debiti saldati durante il mandato;
l)Altre uscite;
m)Totale delle uscite.

La "Situazione Finale" deve riferirsi all'ultimo giorno di mandato e deve comprendere:
n)Cassa;
o)Crediti e Debiti;
p)Altre attivita' possedute.
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Re: [LEGGE III 04/13] T.U. in materia di Bilanci

Messaggioda Yamisuke » 23/09/2013, 14:52

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