[Legge VI 7/15] "Legge sulle ORG"

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[Legge VI 7/15] "Legge sulle ORG"

Messaggioda Sauron_IT » 15/07/2015, 11:19

Legge approvata con votazione del 14 Luglio 2015 e rinominata con Decreto ripristino leggi abrogate, segue il testo vigente Legge VI 7/15 "Legge sulle ORG,

testo:

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Disposizioni finali
I
II
III
Art.1
Sono organizzazioni "statalizzate" tutti gli account organizzazione ("ORG") inseriti nella lista di ORG inviata agli Amministratori del gioco per la statalizzazione.

Art.2
Le ORG statalizzate possono essere pubbliche o private.
Le ORG pubbliche, in quanto tali, sono utilizzate dallo Stato eItaliano per l'amministrazione corrente. Non possono essere vendute né cedute a privati cittadini che non ricoprano ruoli amministrativi in entità statali.
Le ORG private sono quelle residue, inserite nella lista di cui all'Art.1 per conto di privati.

Art.3
Le organizzazioni private sono quelle residue, inserite nella lista di cui all'Art.1 per conto di privati.
Esse sono registrate in un apposito foglio di calcolo pubblicamente disponibile tenuto dal Governo, che lo assegna al Ministero degli Interni o ad altro incaricato di fiducia, comunque indicato sul Registro stesso.

Art.4
Il "Registro delle ORG Private" deve riportare il nome del proprietario attuale e di tutti gli eventuali proprietari passati, le modalità di trasferimento della proprietà ed una prova fotografica dell'avvenuto passaggio.
L'onere di comunicare ogni avvenimento che riguarda le ORG registrate cade sul proprietario; nel passaggio di proprietà, di natura transitoria o definitiva, a titolo gratuito od oneroso, sul cedente. Ogni passaggio di proprietà delle ORG da un privato ad un soggetto diverso dallo Stato eItaliano deve essere approvato dal Congresso con votazione. La cessione, per poter essere approvata, deve raggiungere una maggioranza ordinaria. Nel caso il trasferimento di proprietà non venga approvato, la richiesta di passaggio di proprietà non può essere accolta e il possesso della ORG rimane al proprietario attuale.

Art. 5
Le ORG private che non siano riconducibili ad alcun giocatore o associazione (unità militari, partiti, altre associazioni di cittadini non riconducibili alle precedenti due) o che siano riconducibili ad un giocatore morto o inattivo divengono liberamente utilizzabili dal Governo; questo provvede ad inventario di tutti i beni e di tutti i soldi presenti nelle ORG al momento del recupero delle credenziali. Tale passaggio è irreversibile.
Per la verifica di quanto previsto al comma precedente, l'organo incaricato della gestione del Registro effettua ogni tre mesi un censimento delle ORG private tramite invio di messaggi in gioco alla ORG ed a colui che ne risulta proprietario sul Registro; questi ha quindici giorni di tempo per rispondere ad entrambi i messaggi, fornendo tutte le eventuali informazioni richieste, ed essere considerato attivo. Eventuali assenze preventivate devono essere comunicate all'organo responsabile del Registro. L'inizio del censimento è segnalato tramite comunicazione su un giornale ufficiale da parte del Governo. Il Congresso è tenuto a vigilare sull'adempimento del censimento.

Art. 6
I privati cittadini possessori di ORG che non adempiano ai loro doveri, secondo quanto prescritto nella presente, sono punibili con esproprio dell'ORG di proprietà.

Disposizioni finali
I
La Presidenza eItaliana provvede alla creazione del Registro delle ORG Private entro sette giorni dalla approvazione di questa legge.

II
Alla stesura del primo Registro delle ORG private le ORG ivi elencate vengono assegnate a chi ne risultava proprietario all'ultima verifica.
Se il proprietario è diverso o se ci sono cambiamenti od altre comunicazioni da effettuare, l'attuale proprietario deve mettersi entro tre settimane con la Presidenza eItaliana.
La Presidenza eItaliana provvede ad inviare comunicazione a mezzo messaggio privato in gioco sulla nuova normativa in materia di ORG private vigente a coloro che per il Registro risultino proprietari di ORG.

III
Il primo censimento delle ORG private è da effettuarsi tre mesi dopo l'approvazione della presente legge.
Sauron_IT
 
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