[LEGGE III 02/14] Legge per il finanziamento di EI

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[LEGGE III 02/14] Legge per il finanziamento di EI

Messaggioda caleroide » 25/02/2014, 21:59

Legge approvata con votazione [24/02/14] Legge per il finanziamento di EI. La votazione riporta:

Congressmen votanti: 15
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 1

Legge abrogata con [Legge II 07/15] Abrogazione di tutte le Leggi

A seguire si riporta il testo della Legge.

Legge per il finanziamento di EI ha scritto:Art. 1 - Definizioni
La presente legge disciplina esclusivamente i rapporti di natura finanziaria tra l'Esercito eItaliano (o EI), forza militare pubblica, e il Governo eItaliano. Il Capo di Stato Maggiore (o CDSM), comandante di EI, è a tutti gli effetti responsabile dell'adempimento di ogni obbligo previsto dalla presente per EI stesso, e rappresentante dell'Esercito di fronte a Governo e Congresso.

Art. 2 - Finanziamenti ordinari
E' fatto obbligo al Governo di garantire ad EI le somme necessarie al funzionamento del sistema di produzione dell'Esercito stesso. A tale scopo il Governo è tenuto a valutare eventuali richieste di finanziamento (destinate a garantire la gestione corrente) da parte di EI, purché adeguatamente motivate. Tali finanziamenti saranno specificati in sede di bilancio previsionale, e, in caso di approvazione dello stesso, erogati nelle modalità ritenute più opportune.

Art. 3 - Piani strutturali
Qualora EI intenda approntare un piano strutturale per il rinnovo della propria struttura produttiva, è tenuto a consultare Congresso e Governo, spiegando nei dettagli le modalità di impiego della cifra richiesta. In seguito a discussione, in cui il Governo è tenuto ad esprimere un parere, il Congresso voterà il piano, secondo le modalità previste dal Regolamento del Congresso vigente.

Art. 4 - Equipaggiamenti
EI concorda con il Governo la quantità di equipaggiamenti alla quale ogni soldato ha accesso. Il modo, i tempi e la durata della distribuzione rimangono competenza di EI.
Ogni modifica della quantità di equipaggiamenti dev'essere discussa e concordata tra Governo ed EI.

Art. 5 - Gestione delle scorte
EI si impegna a dichiarare la quantità di equipaggiamenti distribuiti e la quantità di risorse non utilizzate.
La quantità di armi eccedente dalle necessità di equipaggiamento è impiegata, nell'ordine, per: assicurare scorte strategiche ad EI, ridurre la quantità di finanziamenti erogata dallo Stato, creare una scorta di armi a disposizione del Ministero della Difesa.

I - Scorte strategiche
Il 14 ed il 28 del mese EI è tenuto a verificare di essere in possesso di una scorta di armi e cibo pari al 75% dell'equipaggiamento distribuito nelle due settimane precedenti: questa scorta è a disposizione di EI per fronteggiare necessità impellenti. Nelle stesse date, EI verifica altresì di essere in possesso di una scorta di ITL pari al 200% della spesa in raw sostenuta nel periodo bisettimanale precedente e comunque non inferiore a 300.000 (trecentomila) ITL.
Nel caso in cui il modulo economico del gioco subisca una variazione strutturale, EI è tenuto a verificare, entro due giorni, la possibilità di aumentare, fino a raddoppiare, la propria scorta strategica, assumendola dall'eccedenza, previa comunicazione a Governo e Congresso. EI valuta in autonomia quando ripristinare la normale quantità di scorte, in ogni caso entro un massimo di sei mesi.

II - Riduzione del finanziamento pubblico
Dal 28 del mese al 14 del mese successivo EI mette in vendita qualunque eccedenza rispetto alle scorte strategiche, fino a ripianare ogni eventuale perdita dell'ultimo bilancio presentato.

III - Scorte a disposizione del Ministero della Difesa
Ulteriori eccedenze sono a disposizione del Governo, che ne fa uso previa autorizzazione di EI.

Art. 6 - Bilanci
EI si impegna a presentare a Congresso e Governo, nella sezione riservata del forum del Congresso, un bilancio contenente i dati di un intero mese (partendo dal giorno 5). Il bilancio deve seguire la struttura prevista dall'Appendice A. Il bilancio può essere presentato dal giorno 5, fino al giorno del pagamento dell'ultima settimana completa di produzione.
Se il giorno prima del pagamento della settimana di produzione si insedia un nuovo Governo, EI, appena effettuati tutti i pagamenti inerenti alla settimana chiusa, è tenuto a presentare il bilancio.


Disposizioni transitorie e finali

I - La presente legge, in seguito alla sua approvazione, va a sostituire in maniera integrale la legge II 09/12 - Riforma legge finanziamenti EI (1/2) ed eventuali successive modifiche alla stessa.

Appendice A - Struttura del bilancio dell'Esercito eItaliano

1) Cassa iniziale

2) Entrate
  • finanziamento statale ordinario
  • finanziamento statale strutturale
  • vendita wrm
  • vendita frm
  • vendita armi
  • vendita food
  • donazioni
  • competizioni
  • operazioni MM
  • rimborso finanziamenti ai soldati
  • totale entrate

3) Uscite

  • investimenti
  • stipendi
  • wam
  • acquisto panini
  • acquisto armi
  • acquisto wrm
  • acquisto frm
  • premi ai soldati
  • rimborsi trasferimenti
  • finanziamenti palestre soldati
  • finanziamenti aziende food soldati
  • finanziamenti strutturali produzione
  • Totale Uscite

4) Saldo (Entrate meno Uscite)

5) Cassa finale

6) Risultato operativo

7) Risultato gestione corrente

  • Risultato operativo
  • finanziamento ordinario EI
  • operazioni MM (cc e gold)
  • investimenti fatti da ei
  • donazioni
  • competizioni
  • rimborsi
  • saldo finanziamenti soldati
  • finanziamento strutturale alla produzione

8) Saldo gestione corrente

9) Dettaglio Investimenti

10) Dettaglio finanziamenti

11) Donazioni

12) Dettaglio produzione

  • tipologia, qualità e quantità di aziende possedute
  • lavoratori accreditati
  • produzione totale
  • raw consumate
  • evoluzione scorte
  • calcolo scorte minime
  • livello scorte minime

12) Dettaglio produzione

  • tipologia, qualità e quantità di aziende possedute
  • lavoratori accreditati
  • produzione totale
  • raw consumate
  • evoluzione scorte
  • calcolo scorte minime
  • livello scorte minime

13) Conclusioni


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