[DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

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[DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Yamisuke » 13/09/2013, 19:56

Ecco che giunge il momento da molti tanto atteso.

Onorevoli colleghi, mi accingo a (ri)presentarvi la famigerata REVISIONE (MUHAHAHAHAHAHA! >:D ImmagineImmagine) al Testo Unico di Bilancio da me personalmente redatta e vagliata da alcuni degli ex Ministri dell'Economia più illustri ed accreditati come competenti in materia.
Intanto v'invito a rileggervi la Legge III 04/13 "T.U. in materia di Bilanci" attualmente vigente.

A differenza dell'ultima volta, per cui si optò per una presentazione del testo senza alcun commento, in protesta ad avvenimenti che si verificavano in Congresso in quel periodo, questa volta commenterò tutti gli articoli uno per uno in modo che possiate comprenderne il significato e il funzionamento.
Se nessuno ha obiezioni di sorta, stabilirei una durata di sette giorni per la discussione.

Innanzitutto, il testo è introdotto da una premessa generale:
Introduzione ha scritto:Il Testo Unico di Bilancio definisce e regola il Bilancio dello Stato; istituisce una normativa sul trasferimento fondi ad entità pubbliche o private; limita la visione dei Bilanci dello Stato ai cittadini di cui sia stata comprovata l’identità e l’affidabilità; delinea le caratteristiche della sezione adibita ad ospitare il Bilancio dello Stato e le relative sottosezioni.

Niente di straordinario, direi. La premessa non caratterizza in alcun modo il testo di legge, ha solo lo scopo di riassumere in maniera estremamente sintetica il fine della legge.

Di qui in poi si presenta la legge vera e propria, che ho preferito dividere formalmente in capitoli (o titoli che dir si voglia) non numerati che suddividono la legge nei vari ambiti d'interesse.
I capitoli sono i seguenti:
Capitoli Testo Unico ha scritto:
  1. BILANCIO DELLO STATO
    Unico capitolo new entry nella Legge III 04/13, pone finalmente fine alle annose polemiche riguardo alla contabilità del Congresso che, giustamente, non può essere seguita direttamente dal Ministero dell'Economia a meno che la Presidenza del Congresso non metta in chiaro la lista dei movimenti da e per il Congresso.
    È un concetto importante ma estremamente banale: il Bilancio dello Stato è la somma di tutti i bilanci delle varie entità di cui lo Stato si compone.
  2. REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
    Questo capitolo è stato modificato quel tanto che basta per regolare un paio di situazioni occorse dall'entrata in vigore della Legge III 04/13: poche modifiche efficaci.
  3. NORME SUL TRASFERIMENTO FONDI
    In questo capitolo è stato aggiunto un meccanismo importante e molto richiesto che permetterà al Governo insediato di non fermare i combattimenti.
    Poche altre modifiche significative.
  4. GESTIONE E CONSULTAZIONE ARCHIVIO DEI BILANCI
    Questo capitolo è stato molto rivisto: innanzitutto, gli articoli esistenti sono stati divisi in più articoli tematici riordinati opportunamente ed è stata inserita la possibilità di revoca degli accrediti per cittadini segnalati dal SIS o dal Ministero dell'Interno.
  5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    Con le Disposizioni non si scherza: hanno lo scopo di regolare comportamenti da attuare una tantum per permettere alla legge di funzionare.
    In virtù di ciò, alcune disposizioni che hanno esaurito la propria efficacia sono state rimosse, inserendone altre; la più rilevante è la disposizione riguardante il riordino delle sezioni del forum adibito a deposito dei bilanci.


Adesso entrerei nel merito della questione introducendo gli articoli uno per uno, che ne dite?
  1. BILANCIO DELLO STATO
    Questo titolo si compone di soli due articoli:
    • Art. 1 ha scritto:Il Bilancio dello Stato rappresenta il resoconto di tutte le entrate e di tutte le uscite di tutte le entità di cui si compone lo Stato eItaliano.
      Il Bilancio dello Stato è costituito da:
      • Bilancio di Governo;
      • Bilancio del Congresso;
      • Bilancio dell’Esercito eItaliano;
      • Bilanci di Enti Pubblici.

      La formulazione originale dell'Art. 1 è stata soppressa, non esistendo più un'unica ORG di cassa dell'Esecutivo.

      Il nuovo Articolo 1 istituisce il concetto di "Bilancio dello Stato" come composizione di tutti i bilanci delle entità pubbliche costituenti lo Stato eItaliano; non potendo, infatti, il Ministero dell'Economia avere un'idea immediata sullo stato delle entrate e delle uscite di un Ente o del Congresso, le relative voci di bilancio vengono scorporate in Bilanci separati redatti dalle rispettive entità competenti.
    • Art. 2 ha scritto:Il Presidente eItaliano ha il dovere di verificare che le finanze dello Stato siano esattamente nelle condizioni dichiarate dal precedente Governo a fine mandato.
      Qualora le cifre non corrispondessero, il Presidente (ovvero un suo delegato) deve darne tempestiva comunicazione al Congresso ed avviare un’inchiesta per stabilire le cause di tale discrepanza.

      Quando anch'io m'interrogavo sul significato di questo articolo e sull'opportunità di depennarlo, ecco che arriva caleroide a restituirgli il senso originale.
  2. REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
    Questo capitolo si compone di sei articoli:
    • Art. 3 ha scritto:Il Presidente eItaliano, il Ministro dell’Economia del governo insediato o chi incaricato da loro deve pubblicare in Congresso quanto prima, all’atto dell’insediamento, una previsione di spesa per la durata del mandato del governo.
      La previsione deve essere strutturata come previsto nell’allegato A della presente legge.
      Il Congresso mette ai voti la previsione di spesa dopo ventiquattro ore, secondo le regole di votazione stabilite dal Regolamento del Congresso vigente; la Presidenza del Congresso, ravvisatane la necessità, può decretare il rinvio della votazione di ventiquattro ore.
      In caso di bocciatura della previsione di spesa, il Governo è tenuto a redigerne una nuova da presentare al Congresso entro dodici ore; il Congresso mette ai voti la nuova previsione di spesa dopo dodici ore senza possibilità di ulteriore deroga.
      In caso di ulteriore bocciatura o di mancata riformulazione della previsione di spesa da parte del Governo, il Congresso può presentare mozione di sfiducia al Presidente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Congresso vigente.

      Poche modifiche all'attuale Art. 3: innanzitutto s'introduce un lessico preciso per il preventivo presentato dal Governo: previsione di spesa e non più bilancio previsionale; viene sostituita la dicitura "Ministro delle Finanze" con la più nota "Ministro dell'Economia"; viene inoltre sancito, sempre nel primo comma, un principio che pochi Governi hanno appreso da quando è in vigore il TU: prima si presenta il bilancio prima si avranno i soldi se approvato.
      È poi stato generalizzato un Presidente del Congresso in Presidenza del Congresso e sostituito il termine consultazione con votazione in modo da fugare ogni ambiguità.
    • Art. 4 ha scritto:Il Presidente eItaliano, il Ministro dell’Economia del governo insediato o chi incaricato da loro deve obbligatoriamente redigere un resoconto di metà mandato, da presentarsi in Congresso il giorno 21 di ogni mese e che contenga i dati raccolti fino alle 24.00 (ora italiana) del giorno 20.
      Qualora tale obbligo non sia assolto, il Congresso deve intimarne l’adempimento.

      Nulla di straordinario: sulla falsariga dell'Art. 3, si è provveduto a sostituire l'espressione "bilancio di metà mandato" con "resoconto di metà mandato".
    • Art. 5 ha scritto:Il Presidente eItaliano, il Ministro dell’Economia del governo insediato o chi incaricato da loro deve stilare un Bilancio di fine mandato che preveda il riassunto di tutte le uscite ed entrate ed i valori iniziali e finali delle voci indicate di seguito:
      • Governo;
      • Esercito eItaliano;
      • Ministeri ed Enti Pubblici;
      • Tesoro.

      Mi fermo un attimo qui (l'articolo continua).
      Quanto è affermato in questo comma NON SIGNIFICA che i bilanci di EI etc. vadano acclusi a quello di fine mandato ma, come già funziona adesso, vanno specificate obbligatoriamente le voci di spesa in favore di EI ed altri enti, anche se nulle.
      All'atto della presentazione del bilancio di fine mandato, il Governo conferisce gli eventuali fondi residui in proprio possesso alla ORG con ID 1179362; è però permessa una trattenuta non superiore a 10 ITL e 1 GOLD per ORG, in modo da permettere conferimenti di fondi.
      Un Bilancio sintetico di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno dell’apposita sezione “Bilanci dello Stato eItaliano” del forum nazionale.
      Il dettaglio di spesa del Bilancio di fine mandato deve essere pubblicato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6 all’interno di una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano”.
      Un ulteriore bilancio di fine mandato, corredato di dettaglio di spesa, va presentato entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il Congresso presenti mozione di sfiducia al Presidente eItaliano.
      Bilancio sintetico e dettaglio di spesa devono essere fra loro interconnessi riportando in uno il collegamento ipertestuale dell’altro.
      Nel Bilancio sintetico è possibile limitarsi a riportare solo i valori complessivi (in ITL e Gold) delle varie voci senza voci di spesa dettagliate.

      Il secondo comme ribadisce quanto andrebbe fatto ad ogni termine di mandato, sancendo ora un'esplicita possibilità di trattenere gli spicci necessari a permettere future transazioni senza necessità di ulteriori c.d. "donazioni di riattivazione".
      I successivi due commi sono sostanzialmente uguali a quelli del relativo articolo attualmente in vigore; solamente viene definita l'espressione "dettaglio di spesa del bilancio di fine mandato" al posto di "bilancio dettagliato".
      Il comma successivo potete informalmente chiamarlo dispositivo antiStedee 1: qualora il Congresso presenti una sfiducia in gioco, il Governo è tenuto a preparare e presentare subito il bilancio, a dispetto dell'esito della votazione.
      EDIT1: il c.d. dispositivo antiStedee 1 è stato riformulato in modo da fugare ogni dubbio sul fatto che il bilancio presentato in seguito a sfiducia è diverso dal bilancio di fine mandato ordinario.
      Il comma successivo stabilisce una banale interconnessione fra il bilancio di fine mandato ed il dettaglio di spesa, in modo che sia facilmente possibile passare dall'uno all'altro. È possibile che non si possa inserire in un secondo momento il link al dettaglio nel bilancio finale, se già depositato: in tal caso, visto che tale limite non sussiste nella sezione riservata del Congresso, è sufficiente pubblicare prima il dettaglio, inserirne il link nel topic del bilancio sintetico ed infine modificare il dettaglio inserendo il link al sintetico.
    • Art. 6 ha scritto:La Presidenza del Congresso è tenuta a redigere un bilancio di fine mandato e a pubblicarlo in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano” entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 26.
      Il rendiconto deve essere strutturato come previsto nell’allegato B della presente legge.
      La Presidenza del Congresso ha facoltà di avvalersi dell’asistenza del Ministero dell’Economia per la redazione del Bilancio del Congresso.

      Con l'istituzione del concetto di "Bilancio dello Stato" e stabilita la relativa suddivisione, viene formalmente istituito di conseguenza il Bilancio del Congresso.
      Per non rendere traumatico questo passaggio, è stata prevista la possibilità per il Ministro dell'Economia di assistere la Presidenza del Congresso nella redazione del Bilancio del Congresso.
    • Art. 7 ha scritto:Ogni Ente pubblico che riceve o gestisce denaro o proprietà pubbliche deve obbligatoriamente redigere un bilancio mensile e pubblicarlo in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano”.
      In assenza di indicazioni di legge specifiche, il bilancio mensile va presentato entro le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 6.
      Il rendiconto deve essere strutturato come previsto nell’allegato B della presente legge.
      Se necessario, il responsabile dell’Ente dovrà fornire inoltre uno spreadsheet allegato al rendiconto per i dettagli delle uscite, organizzato in modo tale da rispecchiare la gestione dell’Ente stesso.

      Rispetto alla versione vigente di questo articolo, si elimina l'obbligo di bilancio separato per i Ministeri, in quanto le loro spese sono GIÀ rendicontate nel dettaglio di spesa del bilancio di fine mandato di governo; inoltre, viene introdotto il più corretto concetto di "bilancio mensile" per gli Enti in quanto con "fine mandato" non si capisce il mandato di chi debba finire perché sia presentato il bilancio.
      Il comma successivo di nuova introduzione generalizza la scadenza per la presentazione del bilancio per gli Enti che non siano già regolati per legge su questo aspetto specifico.
      Per quanto riguarda eventuali contrasti con le leggi Ente vigenti, rimando il discorso alla dissertazione sulle Disposizioni.
    • Art. 8 ha scritto:Il bilancio dell’Esercito eItaliano è da ritenersi materiale riservato; lo Stato Maggiore dell'Esercito eItaliano deve dunque archiviarlo in una sottosezione di “Bilanci dello Stato eItaliano” accessibile in sola lettura agli abilitati alle sezioni riservate del Congresso ed ai membri del Quartier Generale dell’Esercito eItaliano.

      Il comma riguardante il bilancio dell'Esercito eItaliano è stato scorporato in articolo a sé stante; viene inoltre riformulato in modo da permettere a tutti i membri dello Stato Maggiore dell'Esercito eItaliano di depositare il relativo bilancio (attualmente, per via dell'interpretazione rigida data dall'amministrazione del forum a questo passo, solo il Capo di Stato Maggiore è abilitato al deposito dei bilanci).
      Viene anche introdotta la possibilità per il gruppo HQ Esercito di accedere in lettura ai bilanci EI; a tal proposito, il Congresso valuti l'opportunità di garantire accesso anche in scrittura alla sezione dei Bilanci dell'Esercito eItaliano all'HQ.
  3. NORME SUL TRASFERIMENTO DI FONDI
    Questo capitolo è costituito da cinque articoli:
    • Art. 9 ha scritto:Il Presidente eItaliano (e lui soltanto) ha facoltà di richiedere un anticipo alla previsione di spesa non superiore ai 50.000 ITL.
      Tale anticipo è vincolato alle seguenti condizioni:
      • il fine dell’anticipo è il finanziamento di una manovra militare;
      • la manovra militare dev’essere presentata al Congresso;
      • il topic depositato dal Presidente in sezione riservata del Congresso dev’essere contrassegnato come urgente secondo le disposizioni del Regolamento del Congresso vigente.
      Soddisfatti i requisiti, il Presidente eItaliano può avviare una votazione riservata.

      Questo articolo viene introdotto ex novo ed è la preannunciata soluzione all'annosa questione dei soldi che "servono subito": viene concesso al Presidente eItaliano di richiedere subito una cifra non superiore ai 50k ITL purché siano soddisfatte delle condizioni stringenti.
    • Art. 10 ha scritto:A meno di richieste di anticipo da parte del Presidente eItaliano nelle modalità stabilite per legge, il Congresso può conferire fondi al Governo solo dopo averne approvato la previsione di spesa.
      Salvo casi d’estrema necessità o urgenza, è espressamente vietato trasferire alle ORG dell’Esecutivo, siano esse presidenziali o ministeriali, o a ORG in dotazione all’Esercito eItaliano o ad ORG in dotazione ad Enti Pubblici una cifra pari alla somma massima trasferibile con singola donazione; è invece obbligatorio trasferire la quantità esatta richiesta, in funzione della previsione di spesa o del resoconto di metà mandato presentati dal Governo al Congresso.
      Ulteriori fondi in deroga al bilancio, non prima della sua presentazione, possono essere conferiti esclusivamente dopo votazione da parte del Congresso che abbia esito favorevole.

      Il primo comma dell'attuale Art. 7 viene ampliato per includere la possibilità prevista dal nuovo Art. 9 riguardo alla possibilità per il Presidente di richiedere un anticipo sulla previsione di spesa.
      Contestualmente all'abolizione dell'attuale Art. 1, inoltre, viene abolito il concetto di "ORG di cassa", conferendo anche formalmente all'Esecutivo (di fatto è già così) libertà di suddivisione delle finanze governative.
      Sono inoltre state inserite le ORG degli Enti Pubblici in quanto possono beneficiare di accrediti in base alla previsione di spesa presentata dal Governo.
      Infine, l'ultimo comma può essere informalmente definito dispositivo antiStedee 2: ogni conferimento di fondi dal Congresso dev'essere preceduto da votazione.
    • Art. 11 ha scritto:In caso di richiesta di donazione da parte di un Ente pubblico che non sia stato ascritto nella previsione di spesa o nel resoconto di metà mandato del Governo, il Congresso provvede a conferire i fondi richiesti, con donazione esatta e mai d’importo massimo disponibile, previo accertamento della regolarità dell’ultimo bilancio dell’Ente richiedente.

      Questo articolo introduce un ulteriore piccolo controllo: qualora un Ente pubblico richieda fondi e non sia stato ascritto nella previsione di spesa (o nel resoconto di metà mandato) del Governo, può richiedere al Congresso una donazione; in tal caso, si procede come previsto da quest'articolo di nuova introduzione.
    • Art. 12 ha scritto:In caso di richiesta di donazione da parte del Governo ad una ORG privata, ovvero non a disposizione diretta né indiretta del Governo o dello Stato eItaliano, questa va motivata adeguatamente e messa in votazione in forum secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso vigente.
      La cifra della donazione dev’essere esatta e mai d’importo massimo disponibile.
      In caso di donazione ad ORG privata finalizzata a riattivazione, in caso di approvazione in forum della richiesta, la cifra dev’essere d’importo minimo disponibile.

      L'attuale Art. 8 resta invariato tranne che per un aspetto: s'introduce in questa sede la votazione preliminare in forum per la donazione verso ORG a disposizione di privati.
    • Art. 13 ha scritto:Qualora si profili il rischio che il Paese non possa indire elezioni congressuali, il Congresso potrà avviare donazioni consecutive d’importo massimo, in deroga a quanto previsto da questa legge, in favore della ORG con ID 1179362, in modo da permettere al Congresso insediato in regime di prorogatio di conferire fondi al Governo.
      A meno di indicazioni da parte del Ministero dell’Economia, la cifra minima da lasciare nel tesoro è di 200.000 ITL.

      Questo articolo è l'attuale Disposizione III; essendo stato soddisfatto il comma primo dell'attuale Disposizione II, questa Disposizione può assurgere al rango di Articolo.
      Viene inoltre esplicitata la straordinarietà di quanto previsto con l'espressione "in deroga a quanto previsto da questa legge".
      Infine, si stabilisce un limite alle donazioni imponendo una cifra minima da lasciare nel Tesoro.
  4. GESTIONE E CONSULTAZIONE ARCHIVIO BILANCI
    Questo capitolo, pur mantenendo una lunghezza pressoché invariata, si compone ora di quattro articoli:
    • Art. 14 ha scritto:Le sottosezioni di “Bilanci dello Stato eItaliano” del forum nazionale dedicate a Governo, Congresso ed Enti Pubblici (e relativi archivi) sono aperte in visione a tutti i cittadini che seguano la procedura per la richiesta degli accrediti come “Cittadini Verificati e Sicuri”; tale richiesta è unica e non deve essere ripetuta nel corso del tempo.

      Come già anticipato, l'attuale Articolo 9 è stato semplicemente suddiviso in più articoli, suddivisi per tema.
      Il primo articolo definisce l'accessibilità alla sezione deputata ad archiviare i Bilanci dello Stato ed è stato modificato per eliminare le antinomie sull'accessibilità delle sottosezioni, in quanto non tutte possono essere lette.
    • Art. 15 ha scritto:La Commissione preposta alla concessione degli accrediti è composta dagli amministratori del forum e da un numero compreso tra 1 e 3 persone scelte dal Congresso tra tutta la Community eItaliana.
      I membri eletti dal Congresso restano in carica fino a loro dimissioni o revoca da parte del Congresso stesso.

      Qui viene definita la Commissione di abilitatori; nulla è stato cambiato rispetto a quanto previsto attualmente.
    • Art. 16 ha scritto:La procedura per la richiesta degli accrediti consiste di tre fasi:
      a) il richiedente inserisce un messaggio nella discussione “Richiesta accrediti sezione di Bilancio” contenente il proprio link al profilo del cittadino in gioco e fa richiesta d’ingresso nel gruppo in forum;
      b) eseguito quanto previsto al punto a), il richiedente invia un messaggio in gioco ad uno (ed uno solo) dei membri della Commissione; in caso di mancata risposta entro 72 ore può inoltrare la richiesta ad un altro membro della Commissione;
      c) ricevuto il messaggio di cui al punto b), verificata la conformità con quanto previsto al punto a) e verificata l’assenza di palesi incompatibilità per motivi di sicurezza, la Commissione (operando congiuntamente o disgiuntamente) concede gli accrediti imparzialmente e senza alcun tipo di discriminazione.

      Questo articolo definisce le modalità di richiesta degli accrediti alla sezione.
    • Art. 17 ha scritto:L’accesso può essere rimosso solo per fatti gravi ovvero in seguito a pubblicazione parziale o totale da parte della persona accreditata di bilanci contenuti in questa sezione o su segnalazione delle autorità preposte a garantire la sicurezza nazionale.
      In caso di segnalazione, la Commissione valuta e stabilisce se accogliere o meno la richiesta; in ogni caso, la Commissione stabilisce a maggioranza l’entità della sospensione.
      L’utente sospeso può appellarsi contro la sospensione degli accrediti di fronte al Congresso, che può decretarne la riammissione a maggioranza semplice.

      Quest'articolo definisce la revocabilità degli accrediti e l'appellabilità dell'interessato dalla revoca dinanzi al Congresso.
  5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    Le nuove Disposizioni sono ora sette:
    1. I ha scritto:Al momento dell’archiviazione della presente, la Presidenza del Congresso provvede a rinominare la legge in “Testo Unico di Bilancio”.

      La Disposizione I era la disposizione transitoria che prevedeva l'abrogazione di tutte le leggi preesistenti che regolavano il bilancio e la divulgazione dei bilanci. Essendone esaurita l'efficacia (le leggi abrogate non possono tornare in vigore), è stata soppressa.
      Al suo posto è stato previsto un cambio di nome della legge in uno ad essa più congeniale.
    2. II ha scritto:In caso di antinomie sulla pubblicazione dei bilanci degli Enti pubblici fra la presente e la legge istitutiva di un Ente, prevalgono le disposizioni della legge istitutiva dell’Ente.

      Come già anticipato, questa disposizione dirime eventuali contrasti con le leggi ente vigenti: qualora le disposizioni generali in materia di bilancio di questa legge discordino con quelle specifiche di una legge istitutiva di un Ente, prevalgono le disposizioni particolari su quelle generali.
    3. III ha scritto:L’amministrazione del Forum eItaliano provvede a creare due sottosezioni della sezione con ID 183 (“Bilancio”): una per il Congresso eItaliano ed una per i bilanci degli Enti Pubblici. La sezione per il Congresso sarà nominata “Congresso eItaliano” alla quale avrà accesso in scrittura la Presidenza del Congresso; la sezione per gli enti pubblici sarà nominata “Enti Pubblici” alla quale avranno accesso in scrittura i responsabili sia di enti statali sia di enti governativi. Le due sottosezioni sono accessibili in sola lettura al gruppo Cittadini verificati e Sicuri.
      L’amministrazione del Forum eItaliano provvede a rinominare la sezione con ID 265 “Bilanci eItaliani” in “Governo” ed a predisporvi una sottosezione per i dettagli di spesa dei Bilanci di fine mandato di Governo; la sottosezione sarà nominata “Dettagli di spesa” alla quale avranno accesso in lettura e scrittura la Presidenza eItaliana e i Ministri, in sola lettura i Congressisti e lo Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano
      L’amministrazione del Forum eItaliano provvede anche ad associare ad ogni sottosezione (che sia adibita a deposito bilanci) della sezione con ID 183 una relativa sottosezione d’archivio nella sezione con ID 264 (“Archivio”), in modo che nella sezione principale siano riportati i Bilanci dello Stato degli ultimi 12 mesi di attività. Qualora non fosse già previsto, la sezione Archivio viene resa accessibile in lettura a chiunque abbia accesso alle sottosezioni della sezione con ID 183, in scrittura alla sola Amministrazione del Forum la quale provvede esclusivamente a trasferire i topic come previsto da questa Disposizione; le sottosezioni di Archivio ereditano gli accessi delle sezioni alle quali fanno riferimento.
      L’amministrazione del Forum eItaliano provvede, inoltre, a rinominare la sezione con ID 183 (“Bilancio”) in “Bilanci dello Stato eItaliano”.
      L’amministrazione del Forum eItaliano, infine, provvede a rinominare il gruppo con ID 66 (“Esercito eItaliano”) in SMEeI; la descrizione viene modificata in “Gruppo riservato allo Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano. A questo gruppo afferiscono il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano, nominato dal Presidente eItaliano, ed i suoi vice.”. All’atto della promulgazione della seguente legge vengono quindi aggiornati gli accessi in forum per i vice del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito eItaliano: tale aggiornamento consiste nella revoca degli accrediti come Ministro e l’afferimento al gruppo con ID 66. Viene trasferita la sezione “Esercito eItaliano” dalla sezione con ID 265 (“Bilanci eItaliani”) alla sezione con ID 183 (“Bilanci dello Stato eItaliano”).
      L’amministrazione del Forum eItaliano, previo consenso della Commissione, può istituire ulteriori sottosezioni nella sezione con ID 183 (“Bilanci dello Stato eItaliano”). In caso di creazione di nuove sezioni, la Commissione ne darà comunicazione in un topic depositato nella sezione con ID 183 (“Bilanci dello Stato eItaliano”) motivandone l’istituzione.
    4. IV ha scritto:Qualora abbia necessità di conferirsi accrediti di altra natura per adempiere alle disposizioni qui contenute, l’Amministrazione del Forum eItaliano può concedersi temporaneamente gli accrediti necessari previa apertura di un topic bloccato nella sezione con ID 183 (“Bilancio” al momento dell’approvazione della presente), nel quale provvederà a rispondere comunicando il termine delle operazioni e la rimozione degli accrediti autoconcessi.

      Le Disposizioni III e IV danno mandato all'Amministrazione del forum eItaliano di trasformare la sezione in modo da rispondere idoneamente a quanto disposto da questa legge.
    5. V ha scritto:La ORG con ID 1179362 appartiene al Congresso ed gestita dal Presidente del Congresso; per questo motivo, all’elezione del nuovo Presidente del Congresso, il Presidente del Congresso uscente ne consegna le credenziali che saranno cambiate dal Presidente del Congresso eletto.
      Il conferimento di fondi dal Tesoro a questa ORG o da questa ORG ad altre di governo segue le norme sul trasferimento di fondi previste da questa legge.

      La Disposizione V consiste nel comma secondo dell'attuale Disposizione II. Il primo comma, avendo esaurito la propria funzione, è stato rimosso.
    6. VI ha scritto:La Presidenza del Congresso provvede a secretare i documenti che riportino le transazioni da e per l’ORG del Congresso in modo che tali transazioni siano visibili esclusivamente a coloro che abbiano accesso alle sottosezioni di “Bilanci dello Stato eItaliano”.

      Entrando ufficialmente a far parte del Bilancio dello Stato, il Bilancio del Congresso deve sottostare alle regole che lo ordinano.
    7. VII ha scritto:Gli abilitatori già in carica all'atto della promulgazione della seguente legge mantengono il proprio ruolo.

      Questa disposizione resta invariata, cambia solo il proprio numero da IV a VII

L'appendice sulla struttura del bilancio di fine mandato è stata preservata, seppur profondamente rivista, ed è stata introdotta un'appendice che mostra la struttura della previsione di spesa:
Allegato A ha scritto:La previsione di spesa deve essere composta dalle sezioni “Importo richiesto”, "Entrate previste", "Uscite previste", "Saldo".

La sezione “Importo richiesto” deve comprendere:
a) Accredito richiesto al Congresso, con legge di donazione o con trasferimento da ORG di Congresso.

La sezione "Uscite previste" deve comprendere:
b) Spese per i sevizi erogati divise per tipologia;
c) Patti di Soccorso Reciproco;
d) Esercito eItaliano;
e) Speculazione;
f) Altre uscite e oneri di legge;
g) Totale delle uscite.

La sezione "Entrate previste" deve comprendere:
h) Introiti derivanti dalla tassazione vigente;
i) Speculazione;
j) Altre entrate e oneri di legge;
k) Totale delle entrate.

Il "Saldo" deve comprendere:
l) Differenza k) - g).

Ogni voce si compone sia di importo in ITL sia di importo in GOLD.
Va inoltre espressamente specificata la modalità di suddivisione dell’accredito richiesto fra le ORG disponibili, esplicitandone la spartizione.
Infine, la voce di entrata dedicata alla speculazione deve includere la voce di uscita per la speculazione più il ricavo (che può essere esplicitato in una sottovoce).

L'importo richiesto è il finanziamento che il Governo richiede al Congresso per le proprie attività elencate in Uscite previste.
Per "oneri di legge" alla voce e) s'intendono i finanziamenti dovuti per legge ad entità statali.
Per "oneri di legge" alla voce i) s'intendono i versamenti in favore di un Ministero e/o del Governo stabiliti per legge. Le entrate per la Legge I 09/12 NON costituiscono onere di legge e vanno ascritte al bilancio del Congresso in quanto beneficiario del versamento.
EDIT1: aggiunta la voce di "spesa" per la speculazione e una nota in appendice sulla differenza fra le due voci omonime.
Allegato B ha scritto:Il rendiconto deve essere composto da una sezione riepilogativa della "Situazione Iniziale", una sezione "Entrate", una sezione "Uscite", una sezione riepilogativa della "Situazione Finale".

La "Situazione Iniziale" deve riferirsi al primo giorno di mandato o alla data di accredito dei fondi e deve comprendere:
a) Cassa;
b) Crediti e Debiti;
c) Altre attività possedute.

La sezione "Entrate" deve comprendere:
d) Finanziamenti pubblici;
e) Crediti saldati durante il mandato;
f) Debiti contratti durante il mandato;
g) Altre entrate;
h) Totale delle entrate.

La sezione "Uscite" deve comprendere:
i) Spese per i sevizi erogati divise per tipologia;
j) Crediti concessi durante il mandato;
k) Debiti saldati durante il mandato;
l) Altre uscite;
m) Totale delle uscite.

La "Situazione Finale" deve riferirsi all'ultimo giorno di mandato e deve comprendere:
n) Cassa;
o) Crediti e Debiti;
p) Altre attività possedute.

Ogni voce si compone sia di importo in ITL sia di importo in GOLD.

Questo Allegato è valido per tutte le entità che non abbiano definita la struttura del proprio bilancio.
Per il Governo, la situazione iniziale corrisponde all'ammontare richiesto nella previsione di spesa presentata ed approvata.

Come detto in fase introduttiva, questa discussione durerà sette giorni.
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SETTE GIORNI.
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Theozz » 13/09/2013, 22:01

-.-' suke sei tremendo...

Cmq scherzi a parte, approvo appieno la modifica in modo da eliminare tutti i problemi che l'attuale legge crea :p
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Yamisuke » 13/09/2013, 22:16

Theozz ha scritto:-.-' suke sei tremendo...

[...]

wat
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Giuseppe Stan » 13/09/2013, 23:26

Propongo, per quanto riguarda l'art.5, di accorpare il bilancio EI alla somma dei bilanci, per una più efficace consultazione
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Yamisuke » 13/09/2013, 23:54

Giuseppe Stan ha scritto:Propongo, per quanto riguarda l'art.5, di accorpare il bilancio EI alla somma dei bilanci, per una più efficace consultazione

No, i bilanci EI sono materiale riservato e tale resteranno; si può eventualmente riflettere sul divulgare il risultato operativo ma la cosa non mi convince.
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Reghium » 14/09/2013, 0:38

Ferme restando le disposizioni normative, a mio parere nell'allegato "A" deve essere specificato l'importo richiesto per speculazione finanziaria.
In tutti i bilanci, inoltre, sarebbe opportuna l'introduzione dell'obbligo di dettaglio di tutte le voci relative a crediti e debiti, a mio avviso quasi indispensabile a causa della semplificazione estrema degli attuali allegati.
Ma non credo che il sistema complessivo sia effettivamente rispondente ad una chiarezza e comprensibilità dei dati che è, invece, fondamentale laddove vengono gestiti fondi pubblici.
Il sistema concepito risponde solo ad una esigenza: la introduzione di una sia pur minima possibilità di controllo dell'operato dei singoli cui viene affidata la gestione dei beni comuni. Ma vi è anche una esigenza forse ancor più importante per tutti: poter disporre di dati globali e complessivi dai quali, e solo da essi, poter capire quale sia effettivamente la situazione economico-finanziaria reale della comunità.
Riterrei opportuna una maggiore ed incidente trasformazione del sistema attuale con la introduzione anche di un bilancio consolidato .
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Yamisuke » 14/09/2013, 1:29

Ringrazio il Ministro per il contributo, risponderò punto per punto:

Reghium ha scritto:Ferme restando le disposizioni normative, a mio parere nell'allegato "A" deve essere specificato l'importo richiesto per speculazione finanziaria.

Credo che ci sia: è la voce h) nella sezione Entrate previste.

Reghium ha scritto:In tutti i bilanci, inoltre, sarebbe opportuna l'introduzione dell'obbligo di dettaglio di tutte le voci relative a crediti e debiti, a mio avviso quasi indispensabile a causa della semplificazione estrema degli attuali allegati.
Ma non credo che il sistema complessivo sia effettivamente rispondente ad una chiarezza e comprensibilità dei dati che è, invece, fondamentale laddove vengono gestiti fondi pubblici.

Gli allegati sono dei semplici modelli: nulla impedisce, come già successo, di sviluppare i bilanci finali in modo da evidenziare le componenti minori di ogni voce.
Naturalmente ciò non si applica al Governo che ha un dettaglio di spesa da redigere a parte sulla falsariga degli ultimi presentati.

Riguardo alla chiarezza, temo che il problema sia un altro: questi dati specifici interessano veramente?
La risposta mi preoccupa abbastanza.

Reghium ha scritto:Il sistema concepito risponde solo ad una esigenza: la introduzione di una sia pur minima possibilità di controllo dell'operato dei singoli cui viene affidata la gestione dei beni comuni. Ma vi è anche una esigenza forse ancor più importante per tutti: poter disporre di dati globali e complessivi dai quali, e solo da essi, poter capire quale sia effettivamente la situazione economico-finanziaria reale della comunità.

È vero: fin da quando furono redatte e promulgate le prime leggi sul bilancio, il Legislatore aveva il massimo interesse nel controllo, seppur non minuzioso, dei flussi di contributi statali.
Questo si ritenne necessario quando alcuni Presidenti abusarono della fiducia concessa loro dal Popolo sperperando o sottraendo somme di denaro di proprietà dello Stato.
Comunque sia, i "bilanci" già dovrebbero mostrare la situazione effettiva delle finanze dello Stato, cosa nello specifico non la convince?


Reghium ha scritto:Riterrei opportuna una maggiore ed incidente trasformazione del sistema attuale con la introduzione anche di un bilancio consolidato .
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Ogni qual volta il Legislatore ha provato ad introdurre modifiche importanti all'ordinamento economico, la maggioranza del Congresso ha sempre avversato questa possibilità: già questa revisione, che pure è essa stessa una rivoluzione così come lo è stata la Legge III 04/13 che modifica, si spinge quasi oltre il limite della tolleranza burocratica del Congresso.
Per questo motivo, sono invece del parere che le modifiche debbano essere graduali in modo che si familiarizzi bene con la normativa esistente e si assuma come propria la necessità di raffinarla ulteriormente.

Apprezzo le sue osservazioni e la ringrazio, signor Ministro.
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Theozz » 14/09/2013, 8:34

Io continuo a nn capire la fissa del player reghium nel voler trasformare il bilancio che i player di questo GIOCO devono redigere, vuoi xkè a capo di un ente o vuoi xkè membri del governo, in qualche cosa di macchinoso come quello della realtà?

Quali informazioni fondamentali sono assenti nei billanci attuali?
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Reghium » 14/09/2013, 12:48

Intervengo nuovamente non perchè abbia una fissa ma per cercare di ottenere il massimo dei vantaggi possibile da una legge che è molto più utile per la comunità di quello che possa apparire. Del resto non sono stato io ad aprire questa discussione che, una volta avviata e con la giusta premessa che dell'argomento è opportuno discuterne con calma e seriamente, è bene utilizzare per sviscerare tutte le problematiche e tentare di giungere ad una soluzione. E' vero che è un gioco, ma cerchiamo di farlo benino, ci divertiremo tutti di più.
Speculazioni.
E' vero che è prevista la indicazione delle ENTRATE relative alle speculazioni, ma nel segnalare l'assenza del dato io mi riferisco alla indicazione dell'importo da investire. Nel punto h può trovare annotazione quanto si prevede di guadagnare con le speculazioni, ma la cifra che viene richiesta per procedere alle speculazioni stesse è un mistero. La stessa sarebbe ricavabile solo per differenza tra l'importo richiesto aumentato delle entrate previste e diminuito delle spese previste, per cui la indicazione "a pareggio" dell'importo destinato alla speculazione sarebbe utile anche per controllo di quadratura dei dati. Per essere maggiormente precisi andrebbe anche prevista la possibilità che il governo possa chiedere il trasferimento anticipato delle intere entrate previste per consentirgli l'utilizzo delle somme a sua disposizione sin dal primo giorno utile.
Quanto al resto, ho rappresentato vari aspetti della medesima questione che attiene alla visone complessiva dei dati e concordo con la scelta di "consolidare" prima il sistema creato e successivamente i bilanci.
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Re: [DISCUSSIONE] Revisione Testo Unico di Bilancio

Messaggioda Yamisuke » 14/09/2013, 13:10

Reghium ha scritto:Intervengo nuovamente non perchè abbia una fissa ma per cercare di ottenere il massimo dei vantaggi possibile da una legge che è molto più utile per la comunità di quello che possa apparire. Del resto non sono stato io ad aprire questa discussione che, una volta avviata e con la giusta premessa che dell'argomento è opportuno discuterne con calma e seriamente, è bene utilizzare per sviscerare tutte le problematiche e tentare di giungere ad una soluzione. E' vero che è un gioco, ma cerchiamo di farlo benino, ci divertiremo tutti di più.

Sì, è proprio il fine di questa discussione; pertanto esorto caldamente i fruitori delle aule ad astenersi dalle provocazioni e limitarsi a collaborare.

Reghium ha scritto:Speculazioni.
E' vero che è prevista la indicazione delle ENTRATE relative alle speculazioni, ma nel segnalare l'assenza del dato io mi riferisco alla indicazione dell'importo da investire. Nel punto h può trovare annotazione quanto si prevede di guadagnare con le speculazioni, ma la cifra che viene richiesta per procedere alle speculazioni stesse è un mistero. La stessa sarebbe ricavabile solo per differenza tra l'importo richiesto aumentato delle entrate previste e diminuito delle spese previste, per cui la indicazione "a pareggio" dell'importo destinato alla speculazione sarebbe utile anche per controllo di quadratura dei dati. Per essere maggiormente precisi andrebbe anche prevista la possibilità che il governo possa chiedere il trasferimento anticipato delle intere entrate previste per consentirgli l'utilizzo delle somme a sua disposizione sin dal primo giorno utile.

In effetti è corretto: andrebbe sostituita la voce h) con Ricavo speculazione ed aggiungere una voce Speculazione alle uscite.
Oppure, cosa più corretta, aggiungere una voce Speculazione alle uscite senza rinominare quella per le entrate, con l'accortenza d'indicare nella voce h) non il ricavato ma ricavato + cifra investita.

Reghium ha scritto:Quanto al resto, ho rappresentato vari aspetti della medesima questione che attiene alla visone complessiva dei dati e concordo con la scelta di "consolidare" prima il sistema creato e successivamente i bilanci.
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La discussione durerà sette giorni; se in questo lasso di tempo ha qualche piccolo ulteriore suggerimento da integrare, valuteremo l'eventualità d'inserirlo.
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