vista la discussione portata avanti qui, propongo la seguente nuova versione dell'art 2 della Legge I 06/14 "Istituzione registro del patrimonio" e una modifica alle disposizioni transitorie e finali.
Legge I 06/14 "Istituzione registro del patrimonio", Art. 2 ha scritto:La tenuta del Registro è affidata al Ministero della Economia, nella persona del Ministro dell'Economia o di un suo delegato opportunamente notificato al Congresso eItaliano.
Il Registro del Patrimonio viene pubblicato, sulla base dei dati forniti dai detentori di beni pubblici, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre.
È fatto obbligo ai responsabili degli enti, ai detentori di org pubbliche e a qualunque altro soggetto detentore di beni pubblici di trasmettere mensilmente, tra il giorno 7 ed il giorno 10 dei succitati mesi, al Ministro della Economia ed al Presidente della Nazione, l’elenco completo dei beni patrimoniali posseduti debitamente valorizzati.
Il Ministero della Economia, entro il giorno 15 dei succitati mesi, provvede all'aggiornamento dei dati patrimoniali dell’inventario secondo i dati da lui ricevuti annotando separatamente i rapporti di debito/credito intercorrenti tra gli enti pubblici dei quali riporta in inventario il solo eventuale saldo. Entro la medesima data provvede alla pubblicazione, in apposita sottosezione del forum nella sezione Bilanci, dell’inventario aggiornato. Di ciò da comunicazione immediata al Congresso.
Il Ministero dell'Economia provvede, per i restanti mesi, ad aggiornare i dati del Registro sulla base delle informazioni fornite nei bilanci di fine mandato dei vari detentori di beni pubblici.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I - Entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti detentori di beni pubblici per come identificati agli artt. 1 e 2, trasmetteranno al Ministro della Economia ed al Presidente della Nazione, l’elenco completo delle attività e passività possedute debitamente valorizzate.
Il Ministro della Economia, nei successivi sette giorni, provvederà alla compilazione dell’ inventario iniziale secondo i dati da lui ricevuti ed alla pubblicazione dello stesso in apposita sottosezione del forum nella sezione Bilanci dandone comunicazione al Congresso.
II - In deroga a quanto previsto ex Art. 2 della presente, viene fatto obbligo di pubblicare il Registro per la mensilità Settembre 2014; si sottintendono vigenti tutti gli obblighi correlati alla pubblicazione del Registro; il Registro di Agosto 2014 viene invece pubblicato come proiezione dai bilanci enti depositati.